CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26797/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ativvlo 0E109 SEAirE»2 [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 14 ottobre 2021 che, in sede di rinvio e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Avellino del 31 ottobre 2012, lo ha condannato, in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (art. 223, primo comma, in relazione all'art. 216, primo comma, n. 1 e 2, R.d. 16 marzo 1942, n. 267 - l. fall.: capo A, n. 1 e 2) aggravati dalle circostanze del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 219, primo comma) e della pluralità dei fatti (art. 219, secondo comma, n. 1), commessi nella qualità di amministratore unico (dal 25 novembre 1992 al 21 luglio 1999) e, poi, di liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita dal Tribunale di Avellino con sentenza del 6 aprile 2004, alla pena principale di anni 5 e mesi 6 di reclusione e alle pene accessorie di cui all'art. 223, terzo comma, in relazione all'art. 216, quarto comma, per la durata di anni 6. 1.2. La Corte di cassazione con sentenza del 12 settembre 2019 aveva: i) annullato senza rinvio per sopravvenuta prescrizione la sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 gennaio 2018 limitatamente alle ipotesi di bancarotta preferenziale (contestata nel capo A, n. 3: art. 223, primo comma, in relazione all'art. 216, terzo comma, I. fall.) e di bancarotta semplice, patrimoniale e documentale (capo B: art. 224, primo comma, n. 1, in relazione all'art. 217, primo comma, n. 4, e secondo comma) e li) annullato la medesima sentenza di appello con rinvio ad altra sezione della medesima Corte territoriale per la rideterminazione, in conseguenza delle dichiarate estinzioni per prescrizione, della pena principale e delle pene accessorie. La Corte di cassazione aveva, in motivazione, osservato che la sentenza di primo grado, confermata integralmente in appello, aveva irrogato la pena di anni 6 di reclusione, così commisurandola: i) pena - base per il capo A), n. 1, 2 e 3 (perché riguardante anche la bancarotta preferenziale), anni quattro di reclusione "comprensiva della circostanza aggravante della pluralità dei reati"; ii) aumentata, per i medesimi reati, ad anni 5 e mesi 3 di reclusione per la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e iii) aumentata, infine, ad anni 6 di reclusione per la continuazione riconosciuta con la bancarotta semplice di cui al capo B. 1.3. La Corte territoriale, all'esito del giudizio di rinvio, ha - come si è detto - rideterminato la pena principale in anni cinque e mesi sei di reclusione, così calcolandola:pena - base per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione: anni 4 di reclusione, aumentata per l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità ad anni 5 e mesi 3 di reclusione, ulteriormente aumentata ad anni 5 e mesi 6 di reclusione per la pluralità dei fatti. Ha, poi, determinato la durata delle pene accessorie in anni 6. 2. Il ricorrente lamenta che, con la sentenza impugnata, la Corte d'appello avrebbe stabilito una pena finale superiore a quella irrogata dalla Corte di appello di Napoli con la sentenza 10 gennaio 2018, poi annullata, che aveva determinato la pena di anni 5 e mesi 3 di reclusione per l'intero capo A (comprensivo anche della bancarotta preferenziale) anziché espungere la parte di aumento riferibile al reato prescritto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Il ricorrente lamenta, in sostanza, che la Corte d'appello, con la sentenza impugnata, non avrebbe praticato le dovute (in considerazione della dichiarata estinzione della bancarotta preferenziale) diminuzioni degli aumenti stabiliti per le due circostanze aggravanti. 2. Deve premettersi che la sentenza di primo grado (confermata da quella d'appello) è caratterizzata da errori nelle operazioni di determinazione della pena. Come rilevato dalla Corte di cassazione, con la sentenza di primo grado il Tribunale aveva irrogato la pena di anni 6 di reclusione, commisurandola secondo questa sequenza: i) pena - base per il capo A), n. 1, 2 e 3 (perché riguardante anche la bancarotta preferenziale): anni quattro di reclusione "comprensiva della circostanza aggravante della pluralità dei reati"; ii) pena aumentata, per i medesimi reati, ad anni 5 e mesi 3 di reclusione per la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e iii) aumentata, infine, ad anni sei di reclusione per la continuazione riconosciuta con la bancarotta semplice di cui al capo B. Un primo errore va ravvisato nella violazione dell'art. 63, terzo comma, cod. pen. L'aumento per la circostanza ad effetto speciale (qual è quella contemplata dall'art. 219, primo comma, I. fall., che importa un aumento della pena fino alla metà, quindi superiore ad un terzo) deve operare sulla pena ordinaria del reato, non sulla pena stabilita per la circostanza ad effetto ordinario (qual è quella prevista dall'art. 219, secondo comma, n. 1, I. fall., in relazione alla quale non essendo l'aumento determinato dalla legge deve farsi ricorso alla norma generale di cui all'art. 64 cod. pen. che prevede che la pena sia aumentata fino ad un terzo), come invece ha erroneamente fatto il Tribunale. Un secondo errore è stato quello di qualificare "a titolo di continuazione" l'aumento irrogato per la bancarotta semplice. È vero che, ultimamente, la Corte di cassazione (Sez. V, 5 luglio 2017, n. 44097, RV 277407) ha affermato (così nella massima) che l'art. 219, secondo comma, n. 1, I. fall. conterrebbe una peculiare disciplina della "continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen.". Ma, a parte l'improprietà dello specifico riferimento alla continuazione (non applicabile ai reati colposi e tali sono molti fatti di bancarotta semplice), che suggerisce di precisare che la menzionata circostanza aggravante è lo strumento che il legislatore ha scelto per disciplinare, in deroga e in termini generali, un concorso di reati autonomi e indipendenti, ciò che rileva è che tale disciplina derogatoria riguarda anche la bancarotta semplice. In tal senso si è ormai consolidata la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. S.U. 27 gennaio 2011, p.m. in proc. Loy, RV 249667) che ha affermato che la circostanza aggravante in questione deve applicarsi anche nel caso di commissione di fatti previsti da articoli diversi, segnatamente di fatti di bancarotta fraudolenta (art. 216) e di bancarotta semplice (art. 217), lettura imposta dalla necessità di privilegiare un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma «perché, diversamente opinando, si determinerebbero, in contrasto con l'art. 3 Cost., situazioni di palese e irragionevole disparità di trattamento». 3. Tornando al tema principale, la corretta sequenza che il Tribunale doveva adottare (per pervenire alla pena finale di anni 6 di reclusione) era la seguente: i) pena - base: anni 3 di reclusione (sempre che tale fosse la pena-base, che in teoria potrebbe anche essere stata pensata come superiore a 3 anni, non aiutando a fare chiarezza l'indicazione - riportata anche dalla Corte di cassazione - della pena di anni 4 seguita dalla locuzione "comprensiva della circostanza aggravante della pluralità dei reati"), ii) pena aumentata di anni 1 e mesi 3 per la circostanza ad effetto speciale di cui all'art. 219, primo comma, L.F. (aumento inferiore a quello massimo che è - come si è detto - della metà, e che, pertanto, poteva raggiungere anni 1 e mesi 6), iii) pena aumentata, per la circostanza ad effetto ordinario (art. 219, secondo comma, n. 1, I. fall.) e per arrivare ai 6 anni finali di reclusione, di anni 1 e mesi 9 (e qui si anniderebbe un errore di calcolo in eccesso, un aumento superiore al terzo previsto dalla legge, che, se evitato, avrebbe dovuto condurre alla commisurazione della pena finale in anni 5, mesi 8 e giorni 15 di reclusione, sempre che beninteso - ed è opportuno ribadirlo - la pena - base sia da ritenersi commisurata in anni 3 di reclusione). 4. La Corte d'appello ha, poi - come si è detto - confermato la sentenza di primo grado e la successiva pronuncia della Corte di cassazione ha annullato la sentenza per la rideterminazione delle pene, a seguito della sopravvenuta prescrizione di bancarotta preferenziale e bancarotta semplice. In sede di rinvio la Corte d'appello ha, infine, ridotto la pena a 5 anni e 6 mesi. Anche in tal caso la sequenza non è impeccabile, ma la pena è stata comunque ridotta sia rispetto alla pena errata di 6 anni di reclusione, sia rispetto alla pena con computo presumibilmente corretto (tale quello che tenga conto della determinazione della pena - base in anni 3) di anni 5, mesi 8 e giorni 15. E, in definitiva, l'operato della Corte di rinvio regge alla censura formulata con il ricorso (mancata effettuazione di scomputi sulle circostanze aggravanti per l'estinzione della bancarotta preferenziale) perché la riduzione della pena finale non può che essere stata determinata dalla diminuzione dell'aumento per le circostanze aggravanti (con riguardo ad entrambi i reati prescritti), impedendo fondate evocazioni di una violazione del divieto di reformatio in peius. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.