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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 36740/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] T-Fge4kNALE.[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento ricorre avverso l'ordinanza del 19 febbraio 2024 che, quale giudice dell'esecuzione, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha sostituito ex artt. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, 545-bis cod. proc. pen. e 56 legge 24 novembre 1981, n. 689 la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa di cui alla sentenza del Tribunale di Agrigento del 10 dicembre 2020, definitiva il 4 luglio 2023, con quella del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di anni uno, mesi otto e giorni quattro (per un totale di 1018 ore di lavori di pubblica utilità) da svolgersi presso l'associazione di promozione sociale [OSCURATO:PERSONA] in Agrigento (in particolare, presso la struttura [OSCURATO:PERSONA]).

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 58 legge n. 689 del 1981 e 71, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 150 del 2022, e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen. (per carenza assoluta di motivazione), perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che Annese era stato condannato da ultimo con la circostanza aggravante della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. e che, pertanto, vi erano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni della pena sostituita non sarebbero state da lui adempiute.

3. Con memoria del 7 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] chiede dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, evidenziando che tale atto di impugnazione ha incentrato le sue doglianze solo su argomentazioni legate al reato per il quale era intervenuta la sentenza di condanna in esecuzione, con una visione proiettata al passato, senza che si sia tenuto conto del periodo di tempo trascorso rispetto ai fatti accertati e del parere positivo del pubblico ministero, il quale aveva ritenuto che l'istanza dovesse essere accolta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Va, innanzitutto, premesso che la riforma del processo penale introdotta con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha, per quanto rileva in questa sede, profondamente innovato lo statuto delle pene sostitutive, chiarendo, anche da un 2 \e,' punto di vista lessicale, la loro essenza di "pena" al pari della pena principale sostituita della reclusione o dell'arresto.

La stessa Relazione illustrativa afferma, infatti, che si tratta di pene, diverse da quelle edittali, che possono essere comminate dal giudice in funzione, oltre che delle finalità di prevenzione generale e speciale, anche della rieducazione del condannato.

In particolare, la riforma, intervenendo sia nel codice penale, attraverso l'introduzione dell'art. 20-bis, che nella legge 24 novembre 1981, n. 689, modificando le disposizioni contenute nel Capo III, ha riconfigurato le pene sostitutive non pecuniarie ed innalzato il limite massimo di pena detentiva sostituibile fino a quattro anni, allineandolo, così, al limite di pena entro il quale, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. opera la sospensione dell'esecuzione.

Accanto alla pena pecuniaria sostitutiva, sono state, infatti, introdotte, le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità e, al contempo, sono state soppresse le pene sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata.

Il giudice deve formulare, ai sensi dell'art. 58 della legge 689/1981, una valutazione complessiva della personalità dell'autore del reato, al fine di scegliere la pena sostitutiva più idonea alla sua rieducazione e reinserimento sociale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo, ricorrendo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Alla luce dei principi normativi sopra indicati, la Corte deve annullare con rinvio l'ordinanza impugnata, perché a pag. 1 viene indicata erroneamente l'assenza di recidiva del condannato, mentre era stata contestata in giudizio, e ritenuta dal giudice della cognizione, la recidiva reiterata specifica ex art. 99, comma 4, cod. pen. con sentenza del Tribunale di Agrigento del 10/12/2020 confermata dalla Corte di appello di Palermo in data 27/12/2021 e dalla Corte di legittimità in data 4/7/2023 per il furto (artt. 624-bis e 625 n. 2 cod. pen.) commesso in data 29.9.2012.

Il giudice di rinvio, pertanto, svolgerà una nuova valutazione tenendo conto di tale circostanza.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] T-Fge4kNALE.[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento ricorre avverso l'ordinanza del 19 febbraio 2024 che, quale giudice dell'esecuzione, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha sostituito ex artt. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, 545-bis cod. proc. pen. e 56 legge 24 novembre 1981, n. 689 la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa di cui alla sentenza del Tribunale di Agrigento del 10 dicembre 2020, definitiva il 4 luglio 2023, con quella del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di anni uno, mesi otto e giorni quattro (per un totale di 1018 ore di lavori di pubblica utilità) da svolgersi presso l'associazione di promozione sociale [OSCURATO:PERSONA] in Agrigento (in particolare, presso la struttura [OSCURATO:PERSONA]). 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 58 legge n. 689 del 1981 e 71, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 150 del 2022, e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen. (per carenza assoluta di motivazione), perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che Annese era stato condannato da ultimo con la circostanza aggravante della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. e che, pertanto, vi erano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni della pena sostituita non sarebbero state da lui adempiute. 3. Con memoria del 7 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA] chiede dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, evidenziando che tale atto di impugnazione ha incentrato le sue doglianze solo su argomentazioni legate al reato per il quale era intervenuta la sentenza di condanna in esecuzione, con una visione proiettata al passato, senza che si sia tenuto conto del periodo di tempo trascorso rispetto ai fatti accertati e del parere positivo del pubblico ministero, il quale aveva ritenuto che l'istanza dovesse essere accolta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Va, innanzitutto, premesso che la riforma del processo penale introdotta con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha, per quanto rileva in questa sede, profondamente innovato lo statuto delle pene sostitutive, chiarendo, anche da un 2 \e,' punto di vista lessicale, la loro essenza di "pena" al pari della pena principale sostituita della reclusione o dell'arresto. La stessa Relazione illustrativa afferma, infatti, che si tratta di pene, diverse da quelle edittali, che possono essere comminate dal giudice in funzione, oltre che delle finalità di prevenzione generale e speciale, anche della rieducazione del condannato. In particolare, la riforma, intervenendo sia nel codice penale, attraverso l'introduzione dell'art. 20-bis, che nella legge 24 novembre 1981, n. 689, modificando le disposizioni contenute nel Capo III, ha riconfigurato le pene sostitutive non pecuniarie ed innalzato il limite massimo di pena detentiva sostituibile fino a quattro anni, allineandolo, così, al limite di pena entro il quale, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. opera la sospensione dell'esecuzione. Accanto alla pena pecuniaria sostitutiva, sono state, infatti, introdotte, le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità e, al contempo, sono state soppresse le pene sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata. Il giudice deve formulare, ai sensi dell'art. 58 della legge 689/1981, una valutazione complessiva della personalità dell'autore del reato, al fine di scegliere la pena sostitutiva più idonea alla sua rieducazione e reinserimento sociale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo, ricorrendo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Alla luce dei principi normativi sopra indicati, la Corte deve annullare con rinvio l'ordinanza impugnata, perché a pag. 1 viene indicata erroneamente l'assenza di recidiva del condannato, mentre era stata contestata in giudizio, e ritenuta dal giudice della cognizione, la recidiva reiterata specifica ex art. 99, comma 4, cod. pen. con sentenza del Tribunale di Agrigento del 10/12/2020 confermata dalla Corte di appello di Palermo in data 27/12/2021 e dalla Corte di legittimità in data 4/7/2023 per il furto (artt. 624-bis e 625 n. 2 cod. pen.) commesso in data 29.9.2012. Il giudice di rinvio, pertanto, svolgerà una nuova valutazione tenendo conto di tale circostanza. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo gi
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