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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 08936/2023

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10739/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difes o da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ospedaliera [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Veneto 108, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 6255/2016 , pubblicata il 18 ottobre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del2/02/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato nel 2011 presso il Tribunale di Benevento, [OSCURATO:PERSONA] ha esposto di ricoprire la posizione funzionale di collaboratore amministrativo presso l’[OSCURATO:PERSONA] ed Economato dell’[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera [OSCURATO:SOCIETA] di Benevento e che dal 7 dicembre 2005 al 15 maggio 2006 era stato responsabile f.f. dell’Ufficio per i provvedimenti disciplinari [OSCURATO:PERSONA] e dal 15 maggio 2006 era stato Segretario e Responsabile del procedimento dell’Ufficio per i Provvedimenti disciplinari [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

Egli ha chiesto, quindi, l’accertamento dell’incarico svolto e il riconoscimento dell’indennità di funzione prevista dall’art. 36, comma 1, CCNL di categoria, con condanna di controparte al pagamento.

Il Tribunale di Benevento, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 271/2012, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 6255/2016, ha dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionesulla base di due motivi.

L’[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera [OSCURATO:SOCIETA] si è difesa con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1) Il ricorso - oltre che inammissibile perché non autosufficiente e sostanzialmente a critica libera, giacché non individua specificamente i canali di accesso al giudizio di legittimità di cui all’art. 360, comma 1, c.p.c., e le norme violate -è altresì inammissibile per tardività.

Infatti, la sentenza di appello, come eccepito da parte controricorrente, è stata notificata il 25 ottobre 2016 al ricorrente, il quale ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato il 14 aprile 2017 e, quindi, oltre il terminec.d. breve di 60 giorni ex art. 325 c.p.c. 2)Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo delricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge; -dichiara che sussistono le condizioni ri chieste dall’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo delricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10739/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difes o da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ospedaliera [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Veneto 108, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 6255/2016 , pubblicata il 18 ottobre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del2/02/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato nel 2011 presso il Tribunale di Benevento, [OSCURATO:PERSONA] ha esposto di ricoprire la posizione funzionale di collaboratore amministrativo presso l’[OSCURATO:PERSONA] ed Economato dell’[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera [OSCURATO:SOCIETA] di Benevento e che dal 7 dicembre 2005 al 15 maggio 2006 era stato responsabile f.f. dell’Ufficio per i provvedimenti disciplinari [OSCURATO:PERSONA] e dal 15 maggio 2006 era stato Segretario e Responsabile del procedimento dell’Ufficio per i Provvedimenti disciplinari [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Egli ha chiesto, quindi, l’accertamento dell’incarico svolto e il riconoscimento dell’indennità di funzione prevista dall’art. 36, comma 1, CCNL di categoria, con condanna di controparte al pagamento. Il Tribunale di Benevento, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 271/2012, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 6255/2016, ha dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionesulla base di due motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] ospedaliera [OSCURATO:SOCIETA] si è difesa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1) Il ricorso - oltre che inammissibile perché non autosufficiente e sostanzialmente a critica libera, giacché non individua specificamente i canali di accesso al giudizio di legittimità di cui all’art. 360, comma 1, c.p.c., e le norme violate -è altresì inammissibile per tardività. Infatti, la sentenza di appello, come eccepito da parte controricorrente, è stata notificata il 25 ottobre 2016 al ricorrente, il quale ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato il 14 aprile 2017 e, quindi, oltre il terminec.d. breve di 60 giorni ex art. 325 c.p.c. 2)Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo delricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto. P.Q.M. La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge; -dichiara che sussistono le condizioni ri chieste dall’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo delricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto
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