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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07158/2023

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1 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32047/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso l a cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura allegata al controricorso - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata, n. 149/2021depositata in data 11.6.2021; N. 32047/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 14.12.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Basilicata rigettò l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 517/2019della C.T.P. di Potenza, che aveva a sua volta accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento di un’intimazione di pagamento notificatale quale ex socia accomandante della cancellata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in forza di un avviso di accertamento verso la stessa società, frattanto divenuto definitivo; nel confermare la decisione di primo grado, la C.T.R. osservò in particolare che il socio accomandante è tenuto a rispondere delle obbligazioni sociali nei limiti della quota di cui è titolare e che l’Ufficio non avrebbe potuto procedere all’intimazione nei confronti della Colucci, non potendo costituirsi un titolo nei suoiconfronti, se non nei limiti della quota di liquidazione, neppure dedotta; avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motiv o , cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; consideratoche: 1.1 – con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2304, 2312, comma 2, 2313 e 2324 c.c., per aver la C.T.R. erroneamente ritenutoche l’Ufficio non potesse intimare il pagamento al socio di società di persone, giacché il beneficium excussionis in favore del socio stesso non esclude che il creditore possa premunirsi di un titoloesecutivo; N. 32047/21R.G. il che significa, in relazione ai crediti tributari, che nulla osta a che l’ente impositore possa procedere all’iscrizione a ruoloed eseguire gli atti conseguenti; 2.1– il ricorso è fondato; di recente, sul tema della possibilità di reazione del socio in relazione alla propria responsabilità sussidiaria, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio: “In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale.

In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale; se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti "aliunde" dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la societàsia cancellata).

Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto; se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto.

Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti.

Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporteràche il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario” (Cass., Sez.

Un., n. 28709/2020); N. 32047/21R.G. nulla osta, dunque, a che l’Ufficio realizzi atti prodromici all’esecuzione forzata vera epropria, salva la facoltà di reazione del socio, nei termini sopra esposti, con relativa ripartizione dell’onere della prova; si impone dunque la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, analogamente a quanto già ritenuto da questa Corte, in un giudizio vertente tra le stesse parti, seppur con la presenza anche della socia accomandataria, con ordinanza n. 2981/2021, affinché la Corte lucana decida la controversia in senso conforme al superiore arresto; 3.1 -in definitiva, il ricorso è accolto ; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglieil ricorso , cassa e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, che provvede rà anche sulle spese del giudizio di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32047/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso l a cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura allegata al controricorso - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata, n. 149/2021depositata in data 11.6.2021; N. 32047/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 14.12.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Basilicata rigettò l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 517/2019della C.T.P. di Potenza, che aveva a sua volta accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento di un’intimazione di pagamento notificatale quale ex socia accomandante della cancellata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in forza di un avviso di accertamento verso la stessa società, frattanto divenuto definitivo; nel confermare la decisione di primo grado, la C.T.R. osservò in particolare che il socio accomandante è tenuto a rispondere delle obbligazioni sociali nei limiti della quota di cui è titolare e che l’Ufficio non avrebbe potuto procedere all’intimazione nei confronti della Colucci, non potendo costituirsi un titolo nei suoiconfronti, se non nei limiti della quota di liquidazione, neppure dedotta; avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motiv o , cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; consideratoche: 1.1 – con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2304, 2312, comma 2, 2313 e 2324 c.c., per aver la C.T.R. erroneamente ritenutoche l’Ufficio non potesse intimare il pagamento al socio di società di persone, giacché il beneficium excussionis in favore del socio stesso non esclude che il creditore possa premunirsi di un titoloesecutivo; N. 32047/21R.G. il che significa, in relazione ai crediti tributari, che nulla osta a che l’ente impositore possa procedere all’iscrizione a ruoloed eseguire gli atti conseguenti; 2.1– il ricorso è fondato; di recente, sul tema della possibilità di reazione del socio in relazione alla propria responsabilità sussidiaria, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio: “In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale; se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti "aliunde" dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la societàsia cancellata). Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto; se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporteràche il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario” (Cass., Sez. Un., n. 28709/2020); N. 32047/21R.G. nulla osta, dunque, a che l’Ufficio realizzi atti prodromici all’esecuzione forzata vera epropria, salva la facoltà di reazione del socio, nei termini sopra esposti, con relativa ripartizione dell’onere della prova; si impone dunque la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, analogamente a quanto già ritenuto da questa Corte, in un giudizio vertente tra le stesse parti, seppur con la presenza anche della socia accomandataria, con ordinanza n. 2981/2021, affinché la Corte lucana decida la controversia in senso conforme al superiore arresto; 3.1 -in definitiva, il ricorso è accolto ; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglieil ricorso , cassa e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, che provvede rà anche sulle spese del giudizio di
Sentenza Cassazione n. 07158/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris