CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 maggio 2021
Cassazione n. 00873/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Kate [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale con l'inserimento, nella intestazione della sentenza, della data 9/8/1969, come quella di nascita della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in luogo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; anche la difesa ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha aderito a quelle del Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento dell'istanza di correzione. OSSERVA Con sentenza del 19 maggio 2021, questa Sezione della Corte di cassazione ha deciso il ricorso presentato da CERONI Barbara avverso la sentenza del 16/11/2020 del Tribunale di Firenze (proc. n. 963/21), annullando senza rinvio agli effetti penali, per essersi il reato estinto per prescrizione e rinviando al giudice civile competente per valore in grado di appello, quanto agli effetti civili. Con istanza pervenuta il 25 ottobre 2021, la difesa della CERONI ha rilevato che - per errore materiale contenuto nella sentenza oggetto del ricorso - la Corte ha indicato nella intestazione della sentenza la data di nascita del 8/9/1969 della imputata, in luogo di quella corretta del 9/8/1969. Il Presidente titolare ha disposto procedersi alla correzione. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Kate [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale con l'inserimento, nella intestazione della sentenza, della data 9/8/1969, come quella di nascita della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in luogo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La difesa ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha aderito a quelle del Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento dell'istanza di correzione. L'errore, effettivamente esistente, è emendabile ai sensi del comma 1 dell'art. 625-bis, cod. proc. pen. e, pertanto, l'intestazione della sentenza resa da questa Sezione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (R.G. n. 963/21) va corretta nel senso che, là ove si legge «Firenze il 08/09/1969», deve leggersi «Firenze il 09/08/1969>. P.Q.M. Dispone correggersi l'intestazione della sentenza resa da questa sezione all'udienza pubblica del 19 maggio 2021 (R.G. n. 963/21) nel senso che là ove si legge «Firenze il 08/09/1969», deve leggersi «Firenze il 09/08/1969». Manda alla cancelleria per le annotazioni di rito. Deciso il 11 gennaio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M ia iam UP081TATO I