icorrente-contro[OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3840/2021depositata il 03/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 3840/2021 pubblicata il 3 novembre 2021, la Corted’appello di Roma ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avversola decisione di primo grado del Tribunale della stessa città, che, inaccoglimento dell’originaria domanda di [OSCURATO:PERSONA],aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in suo favore della sommadi euro 15.195,00, a titolo di compenso residuo dovuto per l’attività svoltaNumero registro generale 5166/2022Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 16325/2026Data pubblicazione 26/05/2026quale presidente della commissione di collaudo del “Punto verde qualità7.8. [OSCURATO:PERSONA]”.La Corte d’appello ha dichiarato l’infondatezza dell’originaria domanda delDi Lorenzo sul presupposto che l’art. 5 del regolamentosull’onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti di RomaCapitale (delibera n. 265 del 2001 della giunta municipale del Comune diRoma) e il contratto collettivo decentrato integrativo dei dirigenti delComune di Roma del 23 dicembre 2010 – che il giudice di primo gradoaveva posto a base del riconoscimento degli emolumenti in favore del DiLorenzo – fossero illegittimi.2. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre il [OSCURATO:PERSONA] ricorso affidato a sei motivi, illustrato con memoria.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 36 Cost., del d.lgs. n. 165 del 2001, del CCNL delpersonale dirigente del Comparto regioni e autonomie locali, nonché delContratto collettivo decentrato integrativo dei dirigenti del Comune diRoma del 23 dicembre 2010.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la nullità della sentenzaimpugnata per motivazione perplessa e incomprensibile.Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedel d.lgs. n. 165 del 2001, del CCNL del personale dirigente del Compartoregioni e autonomie locali, nonché dell’art. 5 dell’Allegato E alla legge n.2248 del 1865.Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e la falsa applicazioneNumero registro generale 5166/2022Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 16325/2026Data pubblicazione 26/05/2026del d.lgs. n. 165 del 2001 e del CCNL del personale dirigente delComparto regioni e autonomie locali.Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la nullità della sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonché dell’art.101 c.p.c.Con il sesto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia in via subordinata, inrelazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione degliartt. 3 Cost., 91 e 92 c.p.c.2. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro intimaconnessione, sono infondati.3. La Corte territoriale ha rilevato come le disposizioni del contrattocollettivo integrativo, nonché quelle contenute nel regolamento approvatocon delibera di giunta del Comune di Roma, nel prevedere compensiaggiuntivi per le attività del tipo di quelle svolte dall’odierno ricorrente, siponessero in contrasto con il principio di onnicomprensività dellaretribuzione dirigenziale, fissato nell’art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001 erecepito nel contratto collettivo nazionale dei dirigenti del Comparto entilocali.La Corte d’appello ha infatti escluso che le attività svolte dal [OSCURATO:PERSONA] riconducibili a quelle per le quali la normativa statale e lacontrattazione collettiva nazionale consentono deroghe al principio dionnicomprensività.Quanto al fatto che, per tali attività, deroghe fossero previste dallacontrattazione decentrata e dalla delibera di giunta, la sentenzaimpugnata le ha ritenute illegittime, alla luce del disposto dell’art. 40,comma 3-quinquies, del d.lgs. n.165 del 2001.3.1. Così riassunto il contenuto della sentenza impugnata, è anzitutto daescludere che possa ravvisarsi un vizio di motivazione, peraltrogenericamente dedotto, atteso che la motivazione, ampia e analitica,Numero registro generale 5166/2022Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 16325/2026Data pubblicazione 26/05/2026espone in modo coerente i passaggi che hanno condotto il giudice disecondo grado alla decisione finale.3.2. Essa si profila poi anche conforme a diritto, poiché la contrattazioneintegrativa non può derogare, nella materia dei vincoli finanziari, allacontrattazione nazionale e alle disposizioni imperative di legge: in tal caso,anzi, le disposizioni della contrattazione integrativa sono nulle e sostituitedi diritto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. (art. 40, comma 3-quinquies,del d.lgs. n. 165 del 2001).In tal senso è la giurisprudenza costante di questa Corte (Cass., Sez. L,Sentenza n. 24807 del 18/08/2023, Sez. L, Ordinanza n. 30748 del29/10/2021, Sez. L, Ordinanza n. 32264 del 10/12/2019), in base allaquale, così come sono giustificate le azioni di ripetizione esercitatedall’Amministrazione finalizzate al recupero delle erogazioni indebite,parimenti sono infondate le pretese e economiche dei lavoratori, fondatesu simili invalide disposizioni.3.3. Alle stesse conclusioni deve giungersi per il regolamento approvatodalla Giunta del Comune di Roma nel 2001, che ha poi ispirato lacontrattazione integrativa.Il ricorrente sostiene nel terzo motivo, anch’esso peraltro affetto da unacerta genericità e promiscuità di censure, che le norme dettate da taleregolamento costituiscono lo sviluppo di quanto previsto dallacontrattazione nazionale, in particolare nell’art. 20, commi 4 e 5, del CCNLdel 2010, ove è previsto che le risorse acquisite in esito all’applicazionedel principio di onnicomprensività sono destinate a valorizzare laretribuzione di risultato del dirigente.Si tratta di una lettura che non può essere condivisa, poiché le normedella contrattazione collettiva richiamate dal ricorrente si limitano aindicare la provvista finanziaria della retribuzione dirigenziale, ma intantoquelle risorse possono essere destinate a remunerare gli incarichi espletatiin quanto ciò non si ponga in contrasto con il principio diNumero registro generale 5166/2022Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 16325/2026Data pubblicazione 26/05/2026onnicomprensività contenuto nella legge statale e in altre parti dellacontrattazione nazionale, non avendo esse il potere di derogarvi.Quanto alla violazione dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865, all. E, nonè chiaro se il ricorrente censuri l’esercizio in sé del potere didisapplicazione o le ragioni di tale esercizio.In ogni caso, va ricordato che il potere del giudice ordinario didisapplicazione dell'atto illegittimo previsto dagli artt. 4 e 5, legge 20marzo 1865 n 2248, allegato E, concerne solo gli atti amministrativi acontenuto non normativo, quale che sia la sfera dei destinatari(regolamenti, atti amministrativi generali, provvedimenti ecc.), mentretale disciplina è inapplicabile agli atti di normazione secondaria, ai quali siapplicano i principi che regolano l'atto legislativo e la gerarchia delle fonti.Per gli atti a contenuto normativo, qual è un regolamento comunale cheintende disciplinare la retribuzione dei dirigenti del Comune, ladisapplicazione che opera in caso di loro contrasto con il contenuto di fontisovraordinate è quella che si fonda sull’art. 4 delle disp. prel. c.c. (v.Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 1342 del 20/01/2011, che appunto parla diordinaria disapplicazione per illegittimità).3.4. Neppure può trovare accoglimento la censura mossa con il quintomotivo, fondata sulla asserita violazione dell’art. 101, secondo comma,c.p.c.Tale previsione vieta al giudice di porre a fondamento della sua decisioneuna questione rilevata d’ufficio, se non previa sua sottoposizione alcontraddittorio delle parti, solo quando si tratti di una questione nuova insenso proprio, quando cioè il tema che ne forma oggetto non sia maientrato nel processo.Non si ricade invece nella fattispecie dell’art. 101, secondo comma, c.p.c.quando la questione abbia fatto rituale ingresso nel processo attraverso lededuzioni delle parti e sia semplicemente presa in esame dal giudice da unNumero registro generale 5166/2022Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 16325/2026Data pubblicazione 26/05/2026angolo visuale diverso, attraverso l’applicazione di norme diverse daquelle eventualmente invocate dalle parti.Come più volte osservato da questa Corte, nel procedimento civilesussiste una violazione del principio del contraddittorio allorché ladecisione venga calata ex abrupto sulle parti ignare della questioneofficiosamente rilevata e risolta senza alcun contributo delle parti stesse, enon quando il giudice pronunci sull'eccezione sollevata da una delle partisulla base dei fatti oggettivi dedotti, individuando, nell'ambito del principioiura novit curia, le norme disciplinatrici della fattispecie (Cass., Sez. 6,Ordinanza n. 22731 del 11/12/2012). Più in generale, poi, va rammentatoche la sentenza che decida su una questione di puro diritto, rilevatad'ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentiresu di essa l'apertura della discussione (cd. terza via), non è nulla, inquanto da tale omissione può solo derivare un vizio di error in iudicando,ovvero di error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede dilegittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia inconcreto consumato; qualora, invece, ad essere officiosamente rilevatesiano state questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la partesoccombente può dolersi della decisione sostenendo che la violazione deldovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, inipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini (Cass.,Sez. 2, Ordinanza n. 8989 del 09/04/2026, Sez. 1, Sentenza n. 10384 del30/04/2018).Nel caso di specie, come emerge chiaramente dai contenuti dellapronuncia di primo grado, riportati nella sentenza d’appello e noncontestati, la questione della onnicomprensività della retribuzionedirigenziale e delle sue fonti era presente nel processo sin dal suo avvio, eanzi ne costituiva l’oggetto. Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] aveva riproposto laquestione con i primi due motivi d’appello e il [OSCURATO:PERSONA] vi avevareplicato.Numero registro generale 5166/2022Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 16325/2026Data pubblicazione 26/05/2026Ne discende che la Corte territoriale, ravvisando l’illegittimità dellacontrattazione integrativa e del regolamento comunale, in applicazionedell’art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001 non haadottato una decisione a sorpresa su un tema nuovo rilevato d’ufficio, masi è limitata a esercitare i suoi ordinari poteri, in ossequio al principio iuranovit curia.4. Il ricorso va in conclusione rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata indispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 4.000 per compensiprofessionali ed euro 200 per esborsi, oltre al rimborso delle spesegenerali del 15% e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.La PresidenteCaterina Marotta