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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 novembre 2025

Cassazione n. 08667/2026

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o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ve) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 del Tribunale di Venezia; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Premesso che, con sentenza del 18 novembre 2025 ex art. 444 cod. proc. pen. il Tribunale di Venezia, giudice in composizione monocratica, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta e con il consenso del Pubblico ministero, la pena di mese uno di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ascrittogli in rubrica, pena da apportare in aumento ex art. 81 cod. pen. rispetto a quella di mesi undici e giorni dieci di reclusione inflitta con sentenza del Tribunale di Venezia del precedente 19 marzo 2025, irrevocabile il 23 aprile 2025; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione, lamentando l'inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 444, comma 2, e 129 cod. proc. pen. o, in subordine, mancanza di motivazione sul punto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; considerato che il difensore ha lamentato che il Giudice si è limitato ad escludere la sussistenza delle condizioni che avrebbero imposto l'adozione di una pronuncia liberatoria ex art. 129 cod. proc. pen. senza offrire una specifica ed esauriente motivazione che rendesse possibile apprezzare l'iter logico «compiuto dal giudicante per giustificare l'esclusione dei requisiti di cui all'art. 129 cod. proc. pen.»; ritenuto che il ricorso è proposto per ragioni non consentite e che, per l'effetto, deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art 1, comma 62, legge 23 giugno 2017 n. 103; rilevato, infatti, che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 51, della legge 23 giugno 2017 n. 103, stabilisce che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; ritenuto, pertanto, che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che la norma sopra espressamente richiamata limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337), tutto ciò al netto ed in via assorbente rispetto all'apprezzamento della manifesta inconsistenza anche in punto di fatto della doglianza difensiva (la sentenza oggetto del presente ricorso contiene, infatti, un'analitica rappresentazione delle inequivoche risultanze investigative acquisite a carico del ricorrente); ritenuto, infine, che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., nonché, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ve) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 del Tribunale di Venezia; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Premesso che, con sentenza del 18 novembre 2025 ex art. 444 cod. proc. pen. il Tribunale di Venezia, giudice in composizione monocratica, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta e con il consenso del Pubblico ministero, la pena di mese uno di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ascrittogli in rubrica, pena da apportare in aumento ex art. 81 cod. pen. rispetto a quella di mesi undici e giorni dieci di reclusione inflitta con sentenza del Tribunale di Venezia del precedente 19 marzo 2025, irrevocabile il 23 aprile 2025; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione, lamentando l'inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 444, comma 2, e 129 cod. proc. pen. o, in subordine, mancanza di motivazione sul punto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; considerato che il difensore ha lamentato che il Giudice si è limitato ad escludere la sussistenza delle condizioni che avrebbero imposto l'adozione di una pronuncia liberatoria ex art. 129 cod. proc. pen. senza offrire una specifica ed esauriente motivazione che rendesse possibile apprezzare l'iter logico «compiuto dal giudicante per giustificare l'esclusione dei requisiti di cui all'art. 129 cod. proc. pen.»; ritenuto che il ricorso è proposto per ragioni non consentite e che, per l'effetto, deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art 1, comma 62, legge 23 giugno 2017 n. 103; rilevato, infatti, che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 51, della legge 23 giugno 2017 n. 103, stabilisce che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; ritenuto, pertanto, che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che la norma sopra espressamente richiamata limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337), tutto ciò al netto ed in via assorbente rispetto all'apprezzamento della manifesta inconsistenza anche in punto di fatto della doglianza difensiva (la sentenza oggetto del presente ricorso contiene, infatti, un'analitica rappresentazione delle inequivoche risultanze investigative acquisite a carico del ricorrente); ritenuto, infine, che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., nonché, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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