CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 33529/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a Ostuni il 19/9/1990 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Lecce visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Lecce ha confermato l'ordinanza che disponeva, nei suoi confronti, la custodia cautelare in carcere, in quanto ritenuto gravemente indiziato dei reati dipartecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di droga, oltre che per due ipotesi di acquisto di sostanza stupefacente. 2. Nell'interesse del ricorrente sono stati formulati quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio della motivazione, sul presupposto dell'erronea qualificazione della condotta partecipativa ascritta a [OSCURATO:PERSONA]. Evidenzia la difesa come difetterebbe quel requisito della stabile e continuativa fornitura di stupefacenti da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore dei vertici associativi, tale da far ritenere integrata la partecipazione. Le condotte ascritte a [OSCURATO:PERSONA], pertanto, potevano al più integrare il reato di concorso nella cessione e/o detenzione di stupefacenti. 2.2. Con il secondo motivo, si censura l'erronea applicazione della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, sul presupposto che l'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. prevede una presunzione assoluta solo per il più grave reato di associazione di stampo mafioso, mentre per l'associazione di cui all'art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 è prevista una presunzione relativa, con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto compiutamente esaminare sia la sussistenza delle esigenze cautelari, che l'idoneità di misure meno afflittive. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attualità del pericolo di reiterazione. Premesso che l'attualità non può essere desunta esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, si sarebbero dovuti individuare concreti elementi dimostrativi del rischio di reiterazione. Tale valutazione, peraltro, doveva essere ancor più stringente, ove si consideri che i fatti per i quali si procede risalgono al novembre 2023, mentre la misura è stata applicata nel marzo 2026, senza che, medio tempore, siano emersi elementi dimostrativi del pericolo di recidiva. 2.4. Con il quarto motivo, si censura la violazione degli artt. 275 e 275-bis cod.proc.pen., nella misura in cui non si sarebbe adeguatamente valutata l'idoneità della misura degli arresti domiciliari, anche con sorveglianza elettronica, omettendo di considerare il lasso temporale intercorso dagli ultimi episodi contestati, l'inserimento lavorativo del ricorrente e la disponibilità ad accettare stringenti prescrizioni. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. ._. [OSCURATO:PERSONA] 21. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo censura la motivazione resa dal Tribunale del riesame in merito alla sussistenza della gravità indiziaria, con specifico riguardo alla possibilità che le condotte ascritte al ricorrente possano ritenersi dimostrative della partecipazione all'associazione. 2.1. Per consolidata giurisprudenza, quando è denunciato il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie ( Sez.U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012). Restano fuori dal vaglio del giudice di legittimità, dunque, le censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 25217801; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 269884; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). 2.2. Nel caso di specie, il Tribunale - valutando le intercettazioni con motivazione insindacabile in questa sede - ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] è un soggetto stabilmente inserito nel traffico di stupefacenti, escludendo che i suoi contatti con i restanti associati siano sporadici e occasionali. emblematico della stabilità del rapporto il fatto che il Tribunale ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] si riforniva di cocaina da Greco all'incirca ogni dieci giorni, nell'ambito di rapporti affaristici stabili e tali da costituire una reciproca garanzia di continuità dei traffici illeciti. 2.3. A fronte delle valutazioni di merito compiute dal Tribunale, non è consentito in questa sede procedere ad una rivalutazione del dato probatorio, salvo restando che le questioni sollevate dalla difesa saranno meritevoli di approfondimento in sede di giudizio. 3. I restanti motivi di ricorso, tutti afferenti alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla esclusiva idoneità della custodia in carcere, sono infondati. Il dato temporale relativo al periodo di inattività protrattosi per circa tre anni 3(dalla data dell'ultima conversazione ritenuta rilevante fino all'emissione della misura cautelare) non è di per sé dirimente e idoneo a superare la presunzione relativa dettata, in relazione al reato per il quale si procede, dall'art. 275 cod.proc.pen. Invero, a fronte dell'osservazione per cui dal 2023 non vi sarebbero emergenze investigative a carico di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha espressamente valutato tale aspetto, ritenendo che l'inserimento stabile del ricorrente nel contesto delinquenziale, connotato da professionalità dell'attività illecita, sono elementi idonei ad escludere la rescissione del legame associativo. Il Tribunale ha ritenuto, anche in ragione della storia criminale di [OSCURATO:PERSONA], che costui è soggetto stabilmente dedito alla commissione di reati, rilevando come dal 2023 ad oggi il predetto non risulta aver in alcun modo interrotto i rapporti con il contesto ambientale di riferimento, così come non risulta lo svolgimento di attività lavorative lecite tali da far ritenere l'abbandono di quelle delittuose. In definitiva, il Tribunale ha non solo valutato la presunzione dettata dall'art. 275 cod.proc.pen., ma ha anche escluso la sussistenza di concreti elementi atti a superarla, il che giustifica appieno la scelta di applicare la misura della custodia in carcere. Parimenti motivate sono le ragioni dell'inidoneità della misura cautelare degli arresti domiciliari, avendo il Tribunale valorizzato il fatto che [OSCURATO:PERSONA] potrebbe agevolmente mantenere i contatti con l'ambiente criminale di riferimento. Si tratta di un'affermazione dotata di un'intrinseca logicità, soprattutto se correlata al ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio, nonché alla già dimostrata insensibilità del ricorrente al rispetto delle prescrizioni, desunta dal fatto che il predetto avrebbe proseguito nei propri traffici illeciti anche nel periodo di sottoposizione all'affidamento in prova al servizio sociale (così pg.18) 4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M