CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19664/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla requisitoria scritta in atti, ha concluso per il rigetto dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];uditi l' Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l' Avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] e quale sostituto processuale dell' Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], l' Avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto processuale dell' Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], l' Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] nonché l' Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno concluso per l' accoglimento dei rispettivi ricorsi [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza in data 15/03/2021 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa in data 09/07/2018 all' esito di giudizio abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui al capo C) della rubrica (tentata estorsione aggravata) e,confermata l' affermazione della penale responsabilità del predetto per i reati di cui ai capi A) e B), riguardanti due ipotesi di usura aggravata, rideterminava il complessivo trattamento sanzionatorio a carico del predetto; dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui al capo C) (tentata estorsione aggravata) e, confermata l' affermazione della penale responsabilità del predetto per il reato di cui al capo B), rideterminava il complessivo trattamento sanzionatorio a suo carico; dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui ai capi E), F) e G) (riguardanti tre ipotesi di tentata estorsione aggravata) e,confermata l' affermazione della penale responsabilità del predetto per il reato di cui al capo D) (usura aggravata), rideterminava il complessivo trattamento sanzionatorio a suo carico; dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui ai capi E), F) e G) e la condannava alla pena ritenuta di giustizia; dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui al capo F) e la condannava alla pena ritenuta di giustizia, revocando le sospensioni condizionali della pena disposte con sentenze in data 14/11/2013 e 13/09/2017; dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui al capo G) e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia; dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui al capo G) e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia. 2. Contro detta sentenza,propongono ricorsi per cassazione tutti i suindicati imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del medesimo difensore di fiducia e con un unico atto, formulano i seguenti motivi. Con il primo motivo, articolato in più censure, deducono, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione per avere i giudici di appello riformato in pejus la sentenza di primo grado in relazione ai reati di tentata estorsione aggravata di cui ai capi E), F) e G) fondando la decisione su una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado, senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, violando quanto disposto dall' art. 6 par. 1) e 3) lett. D) CEDU, i principi fissati dalle S.U. con la sentenza n. 18620/2017 nonché la regola del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" ex art. 533 comma 1 c.p.p. Rilevano che l'assoluzione in primo grado, fondata sul convincimento della insussistenza di minacce idonee a coartare la volontà della vittima, era stata basata sulle dichiarazioni della presunta persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e che la Corte di appello aveva precisato di non avere ritenuto necessario rinnovare l'istruttoria dibattimentale in quanto risultava pacifica la ricostruzione dei fatti e si trattava di operare una corretta interpretazione in diritto dei fatti. Assumono, tuttavia, che dal corpo della motivazione emergeva, in modo evidente, che la Corte territoriale, la quale aveva disatteso la specifica richiesta di rinnovazione del P.M. appellante, aveva palesemente compiuto una diversa valutazione della prova dichiarativa della vittima la cui audizione in appello appariva fondamentale ai fini di una più dettagliata ricostruzione dei fatti e che del tutto erronea era l' affermazione della Corte di merito circa la irrilevanza di quanto percepito dalla vittima dal momento che, ai fini della configurabilità del reato di estorsione, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, occorre la idoneità concreta della minaccia ad incutere timore ed a coartare la volontà della vittima. Con il secondo motivo, il solo [OSCURATO:PERSONA], deduce vizio di motivazione anche per travisamento della prova in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di usura di cui al capo D). Rileva che i giudici di appello, nel pervenire all' affermazione della responsabilità del ricorrente in relazione a detto reato, senza esaminare in modo adeguato gli specifici motivi di censura, avevano finito per travisare le complessive emergenze investigative e, segnatamente, le captazioni ambientali e telefoniche e le dichiarazioni della p.o. non considerando che difettava ogni riferimento da parte della vittima alla pattuizione di interessi usurari. Assume che la Corte territoriale non aveva adeguatamente vagliato il profilo della attendibilità del narrato della p.o., anche ai fini della verifica della sussistenza delle aggravanti contestate di cui all' art. 644, comma quinto nn. 3) e 4) c.p., nell' ottica di una corretta ricostruzione della tipologia dei rapporti inter partes. Deduce, ancora, che la Corte di appello aveva omesso di valutare le risultanze probatorie atte a comprovare che la presunta persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], era un soggetto dedito ad attività usuraria e che era solito relazionarsi con i suoi creditori in modo paritetico e non già in una condizione di "subordinazione". 2.2. [OSCURATO:PERSONA] propone i seguenti motivi. Con il primo motivo, deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato di usura di cui al capo B).Rileva che i giudici di appello non avevano esaminato la questione relativa al tasso di interesse applicato al prestito in favore di [OSCURATO:PERSONA] e che erano stati pretermessi tutti i profili dedotti con l'atto di appello tesi ad evidenziare l'assoluta inattendibilità del narrato della vittima e l'irrilevanza, nell' ottica accusatoria, delle registrazioni delle conversazioni effettuate autonomamente dal Bruno. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato di tentata estorsione di cui al capo C). Evidenzia che la Corte di appello si era limitata a richiamare le argomentazioni svolte a proposito della posizione coimputato [OSCURATO:PERSONA] non considerando che, dalle complessive emergenze istruttorie, difettava la prova del coinvolgimento dell'imputato nelle minacce rivolte al Bruno e che non aveva tenuto conto del giudicato cautelare formatosi in ragione del rigetto della richiesta di misura cautelare a carico del ricorrente per il reato in questione, non impugnato dal P.M. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione per violazione della regola di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio" e violazione dell'art. 603 comma 3-bis. cod. proc. pen. Osserva che, del tutto erroneamente, la Corte di appello, con motivazione gravemente lacunosa, aveva ritenuto di non procedere alla rinnovazione dell'audizione della persona offesa, pur avendo fondato la condanna sulle stesse dichiarazioni della vittima, ritenute non decisive dal primo giudice. Con il quarto motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle chieste circostanze attenuanti generiche da ritenere prevalenti o quantomeno equivalenti rispetto alle aggravanti contestate. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] propone i seguenti motivi. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 603 comma 3-bis. cod. proc. pen. Assume che la Corte di appello aveva riformato la pronunzia assolutoria, con una pronunzia totalmente carente, senza procedere all' indispensabile rinnovazione della audizione della persona offesa Bruno, ritenendo erroneamente che non era necessario dare corso a tale incombente istruttorio in quanto la pronunzia di condanna non sarebbe stata basata su di una diversa valutazione del narrato della vittima ma su di una diversa valutazione degli elementi esterni alle dichiarazioni testimoniali ed alla luce di una diversa interpretazione in diritto. Con il secondo motivo, deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per i reati di usura di cui al capo A) in danno di [OSCURATO:PERSONA]. La difesa rileva che la Corte di appello aveva omesso di valutare le specifiche censure volte a dimostrare l'effettivo ruolo avuto nella vicenda dall' imputato il quale aveva operato in favore della vittima e non aveva in alcun modo contribuito nella condotta usuraria in danno del Bruno. 4 \u/ Con il terzo motivo.deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge vizio di motivazione con riferimento all' art. 378 cod. pen. Lamenta che la Corte di appello non aveva in alcun modo esaminato le specifiche censure volte a sussumere la condotta de qua, ove comprovata, nell' ipotesi di favoreggiamento personale. Con il quarto motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato di usura di cui al capo B) sempre in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Rileva che sulla scorta delle complessive emergenze istruttorie e segnatamente in forza delle registrazioni operate dal Bruno e delle intercettazioni captate dopo la denunzia ad opera di quest' ultimo non era emersa la prova di un ruolo svolto dall' imputato, unitamente al Della [OSCURATO:PERSONA], in pregiudizio della persona offesa. Con il quinto motivo,deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle chieste circostanze attenuanti generiche da ritenere prevalenti o, quantomeno, equivalenti rispetto alle aggravanti contestate ed al complessivo trattamento sanzionatorio a suo dire eccessivo e privo di adeguata motivazione. 2.4. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 121, 192, art. 603 comma 3 -bis, cod. proc. pen. nonché 110, 56, 629 cod. pen. Assume che la Corte di merito, erroneamente, aveva disatteso l' eccezione di inammissibilità dell' appello per assoluta genericità quanto alla posizione del ricorrente, era pervenuta alla affermazione della responsabilità dell' imputato con una motivazione assai lacunosa sebbene non fosse emersa prova alcuna del suo coinvolgimento nei fatti di tentata estorsione di cui al capo G) ed, ancora, aveva riformato la pronunzia assolutoria senza procedere alla indispensabile rinnovazione della audizione del Bruno. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato note scritte ulteriormente deducendo in ordine ai formulati motivi di censura. 2.5. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 603 comma 3 -bis, cod. proc. pen. Assume che la Corte di appello, con argomentazioni gravemente lacunose, aveva riformato la pronunzia assolutoria senza procedere all' indispensabile rinnovazione della audizione del Bruno. 2.6. [OSCURATO:PERSONA] formula i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., violazione di legge con riferimento agli artt. 56,629 cod. pen. Rileva che la corte territoriale era pervenuta ad una pronunzia di condanna non considerando che nel caso in esame difettava la prova di una condotta concretamente minacciosa ed intimidatoria in danno della vittima.Con il'Anotivo,lamenta, anch' egli, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 603 comma 3-bis, cod. proc. pen. Assume che la Corte di appello, con motivazione del tutto carente, aveva riformato la pronunzia assolutoria senza procedere alla indispensabile rinnovazione della audizione del Bruno. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva questa Corte che appare necessario esaminare, congiuntamente, i dedotti vizi motivazionali, spesso fra loro in parte sovrapponibili, in ordine alla intervenuta condanna per i fatti di estorsione e tentata estorsione contestati a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in riforma della pronunzia assolutoria di primo grado. 1.1. Va premesso che del tutto destituita di fondamento si presenta la eccezione di inammissibilità dell'appello del P.M. proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], contestazione che non coglie in alcun modo nel segno valutato il tenore dell'impugnazione adeguatamente specifica quanto alla posizione del predetto imputato. 2. Rileva, quindi, il Collegio che appaiono fondate le singole censure relative alle gravi carenze motivazionali della pronunzia de qua con la quale è stato operato un "overturning" rispetto alla pronunzia assolutoria di primo grado, senza che la Corte territoriale si sia confrontata in modo congruo con le risultanze della sentenza di primo grado. La giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente occupata del tema del "ribaltamento" della sentenza assolutoria di primo grado. Secondo una prima elaborazione giurisprudenziale la sentenza che, in riforma totale della decisione di primo grado, sostituisce l'assoluzione dell'imputato con l'affermazione di colpevolezza, deve contenere una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni raggiunte. Ne discende che il giudice di appello dovrà confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l'integrale riforma senza limitarsi ad inserire delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire un percorso argomentativo, nuovo e compiuto, che dimostri, in primo luogo, con una rigorosa analisi, «l'incompletezza o l'incoerenza» della decisione appellata, «non essendo altrimenti razionalmente giustificata la riforma» (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. U, n. 6682 del 4/2/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226093). Per la riforma di una sentenza assolutoria, nel giudizio di appello non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, ma occorre invece una "forza persuasiva superiore", tale da far venire meno "ogni ragionevole dubbio". La condanna, infatti, come significativamente evidenziato da Sez. 6, n. 40159 del 3/11/2011, Galante, Rv. 251066 «presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza». Orbene appare evidente che la Corte territoriale ha posto a fondamento i medesimi elementi di prova già valorizzati dal Tribunale per pervenire ad una pronuncia liberatoria, fornendone una lettura prospettata come più plausibile. Nel delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio, non ha, però, proceduto alla adeguata necessaria confutazione delle difformi valutazioni del primo giudice, mettendone in luce le carenze o le aporie o, quanto meno, dando conto delle ragioni dell'incompletezza o incoerenza dei più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, limitandosi a rilevare che aveva operato una diversa lettura dei medesimi fatti. Il giudice di primo grado, nel ricostruire la vicenda di cui al capo C), ha rilevato come doveva escludersi che "le espressioni minatorie utilizzate dal [OSCURATO:PERSONA] siano state in grado di incutere timore nel Bruno" precisando che l'atteggiamento assunto dal Bruno nella vicenda non appariva.., propriamente quella di chi ha timore del proprio interlocutore, al punto che la sua volontà rimane coartata". Ha, poi, precisato che, quanto alla ipotesi di cui al capo E), era palese che "il Bruno non avesse alcun timore né del duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] né di coloro che, in tesi, gli avevano prestato effettivamente denaro" ed ancora che l'atteggiamento del Bruno appariva "tutt' altro rispetto a colui che è intimorito da prese di posizioni definite intimidatorie, apparendo per contro semplicemente infastidito ed insofferente rispetto alle pressioni del creditore". Ha, ancora, osservato che doveva certamente dubitarsi del carattere intimidatorio delle condotte di cui al capo F), rilevando, poi, quanto al capo G) che dalle "stesse parole del Bruno" era da escludere che e-T-and state poste in essere condotte intimidatorie in danno dello stesso. In conclusione, il G.U.P. ha osservato che "in definitiva in relazione alla circostanze concrete, alla personalità degli agenti, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui sono maturati i fatti gli imputati vanno assolti, quanto meno ai sensi del comma 2 dell'art.530 c.p.p. perché il fatto non sussiste, non apparendo idonee le condotte contestate ad incutere ed a coartare la volontà del Bruno". Proprio le diverse conclusioni cui sono pervenuti i giudici di secondo grado quanto alla natura effettivamente minacciosa delle condotte degli imputati ritenute idonee a coartare concretamente la volontà della vittima, avrebbe dovuto determinare un maggior sforzo motivazionale della Corte territoriale con una rinnovata integrale valutazioni sia delle dichiarazioni della vittima che del materiale captativo in atti: il ribaltamento dello scrutinio di responsabilità compiuto nel processo di appello sullo stesso materiale probatorio acquisito in primo grado doveva essere, invero, sorretto da argomenti dirimenti, conseguenti alla rinnovata disamina di tutte le prove tale da rendere evidente l'errore della sentenza assolutoria. Del resto, la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purchè sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera. (Nella specie la Corte ha ritenuto che integra gli estremi del tentativo di estorsione la condotta di colui che rivolga all'indagato reiterate richieste di ingenti somme di danaro per rendere all'[OSCURATO:PERSONA] dichiarazioni a quest'ultimo favorevoli). (Sez. 2, Sentenza n. 11922 del 12/12/2012 Cc. Rv. 254797 - 01), disamina, sotto tale aspetto, non operata in sede di appello 2.1. Giova rilevare che, a fronte dei cennati vizi e delle anzidette gravi lacune motivazionali, la questione relativa alla nullità della sentenza impugnata in ragione della mancata rinnovazione della prova dichiarativa in violazione del disposto di cui all' art. 603 comma 3 -bis c.p.p. dovrà, comunque, costituire oggetto di rinnovato esame da parte della corte di merito: spetterà al giudice del rinvio valutare, se a fronte di quanto argomentato dal primo giudice le cui argomentazioni dovranno costituire punto di partenza ed oggetto di un rinnovato "adeguato confronto", appaia indispensabile, per esigenze legate ad una rivalutazione di prove dichiarative ritenute decisive nell' ottica dell' accertamento "in concreto" di cui si è fatto cenno, disporre la rinnovazione dell' attività istruttoria. In questa sede va, comunque, ricordato che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con un arresto ormai non più recente, hanno ribadito il consolidato principio di diritto, secondo cui, anche per effetto del rilievo dato alla introduzione del canone di giudizio «al di là di ogni ragionevole dubbio», inserito nel comma 1 dell'art. 533, cod. proc. pen., ad @ opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (già individuato dalla giurisprudenza quale inderogabile regola di giudizio: v. Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222139), nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, occorrendo una «forza persuasiva superiore», tale da far venire meno «ogni ragionevole dubbio» (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486; seguita sul punto da Sez. U, n. 18620, del 19/1/2017, Rv. 269787- 01; Sez. 6, n. 52544, del 7/10/2016, Rv. 268579-01; con le successive differenti declinazioni offerte del medesimo principio da Sez. 2, n. 24478, del 8/5/2017, Rv. 269967-01; Sez. 2, n. 53594, del 16/11/2017, Rv. 271694-01; Sez. 5, n. 32351, del 27/3/2018, Rv. 273574-01; da ultimo si veda, in relazione alla necessità di rinnovare anche l'esame del perito, ai fini della rivalutazione diretta della prova dichiarativa, Sez. U. n. 14426, in data 28/1/2019, Rv. 275112). Il principio è stato, poi, fatto proprio dal legislatore, che ha interpolato nel testo dell'art. 603 del codice di rito il comma 3 bis dedicato alla impugnazione proposta dal pubblico ministero, dettando in forma di indicativo un percorso imperativo da seguire nel processo di impugnazione nel merito. Il ribaltamento dello scrutinio di responsabilità compiuto nel processo di appello sullo stesso materiale probatorio dichiarativo acquisito solo in primo grado deve essere sorretto, cioè, da argomenti dirimenti, conseguenti al rinnovato contatto diretto della prova con il soggetto che deve esaminarla nella sua formazione, tali da rendere evidente l' incongruenza della sentenza assolutoria, la quale deve rivelarsi, rispetto a quella di appello, non più razionalmente sostenibile, per essere stato del tutto fugato ogni ragionevole dubbio sull'affermazione di responsabilità. Orbene, nel caso in esame, la sentenza di primo grado aveva individuato alcune evidenze dichiarative che si presentavano distoniche rispetto all'ipotesi accusatoria e che determinavano una oggettiva incertezza in ordine alla ricostruzione del fatto (specie in relazione all' assenza di una vera e propria condotta intimidatoria). La sentenza impugnata, senza procedere a nuova escussione delle fonti dichiarative, ha ritenuto che la mera ricostruzione del fatto come offerto dalla persona offesa imponeva una diversa qualificazione delle condotte nel senso di ritenere sussistenti delle condotte estorsive. Queste argomentazioni si limitano, tuttavia, ad una mera, seppur plausibile, lettura alternativa degli elementi di fatto in relazione alle prospettive di riforma della sentenza impugnata ed alla idoneità della stessa a giustificare un ragionevole dubbio sulla colpevolezza. Il corollario del principio in premessa richiamato è che il giudice di appello non può pervenire a condanna in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, basandosi esclusivamente o in modo determinante su una diversa valutazione delle fonti dichiarative delle quali non abbia proceduto, anche d'ufficio (e anche ai soli fini civili), a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a una rinnovata assunzione (Sez. 11,cit.). La norma era già in vigore al momento della pronuncia impugnata e tale disciplina andrà, pertanto, nuovamente presa in considerazione dal giudice del rinvio. 2.2. In conclusione, in accoglimento del primo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del secondo e del terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], del primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nonchè dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] va disposto l' annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai capi c) (nei confronti di Della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), e) (nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), f) (nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Olivieri), g) (nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Santoro e Sirignano), con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. 3. In ordine agli altri motivi dei ricorsi va osservato quanto segue.3.1. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il quale deduce vizio di motivazione anche per travisamento della prova in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di usura di cui al capo D), è manifestamente infondato. Occorre evidenziare che «In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 26296501). In ordine alla lamentata violazione dei canoni di valutazione probatoria e carenza motivazionale della sentenza impugnata con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa questo Collegio non può, poi, che riaffermare quanto espresso da un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell' attendibilità intrinseca del racconto (cfr. ex multis,Cass. N. 443 del 2004 Rv. 230899, N. 3348 del 2004 Rv. 227493, N. 8382 del 2008 Rv. 239342, N. 7667 del 2015 Rv. 262575). In sintesi, il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. (cfr., ex plurimis,Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232 Cass. SSUU5n. 41461 del 2012 Rv. 253214; n. 1666/2015 Rv. 261730). Deve, inoltre, ricordarsi che,mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3 , n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5 , n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). E questo è tanto più vero laddove con l'impugnazione venga posto un mero problema di interpretazione di espressioni o frasi, trattandosi di questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto secondo quanto appresso chiarito - la valutazione risulta logica anche in rapporto alle massime di esperienza utilizzate. Giova rammentare, ancora, la corretta deduzione del vizio di travisamento della prova che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo, oppure si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte non è riscontrabile nel caso gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e della responsabilità dell'imputato. E', invece, necessario che gli "atti del processo" su cui fa leva il ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Perché il vizio sia valutabile in sede di legittimità è però onere del ricorrente, non solo illustrare le ragioni per cui il dato travisato inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, ma soprattutto individuare in modo inequivoco e rappresentare in modo specifico gli atti processuali che intende far valere.Vero è, poi, che tra i vizi riconducibili al novero di quelli denunziabili ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. vi è quello del "travisamento" che, come è noto, è ravvisabile nel caso di contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, ovvero dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio ovvero nella omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168; Sez. 2, Sentenza n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 5, Sentenza n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406; Sez. 2, Sentenza n. 27929 del 12/06/2019, PG c/Borriello, Rv. 276567). In altri termini, il vizio di "travisamento" deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che venga individuata specificamente e "puntualmente" oltre che idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione impugnata. È necessario, dunque, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr., Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini; cfr., Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG in proc. Borriello; cfr., anche, Sez. 5, Sentenza n. 48050 del 02/07/2019, S, Rv. 277758, secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio). Occorre chiarire, pervero, che parte ricorrente, lungi da prospettare un vero e proprio travisamento della prova deducibile in questa sede si duole di una non corretta valutazione delle risultanze istruttorie, con specifico riferimento alle dichiarazioni della vittima. Va, quindi, rilevato che nel caso di specie i giudici di appello, nel confermare la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali dovevano ritenersi comprovati i fatti di usura aggravata contestati (v. ff. 25-28). In particolare la Corte territoriale ha sottoposto a specifica e puntuale verifica la attendibilità del narrato della p.o., evidenziando sia la sua soggettiva credibilità sulla base del complessivo equilibrio dimostrato nel riferire i fatti per cui è processo sia la intrinseca attendibilità di quanto dalla stessa riferito, argomentata sulla base della genuinità, spontaneità, intima coerenza, precisione ed univocità delle sue dichiarazioni, mentre non ha, per altro verso, omesso di segnalare l' esistenza di precisi riscontri esterni al contenuto delle propalazioni della vittima. La Corte di appello ha, poi, puntualmente disatteso le censure, oggi reiterate, relative alla asserita inattendibilità della vittima nonché precisato che risultava comprovata la pattuizione di interessi usurari fra le parti come desumibile dal materiale captativo espressamente richiamato a pagg. 27, osservando, altresì, quanto alla specifica censura relativa alla restituzione solamente di parte del capitale prestato (dato questo, secondo la tesi difensiva, sufficiente ad escludere la contestata usura) che, ai fini della configurabilità del reato de quo,ciò che rileva è anche la semplice "promessa di interessi o vantaggi usurari", promessa, nella specie, accertata in punto di fatto dai giudici di merito con argomentazioni che non appaiono né carenti né gravemente illogiche né contraddittorie. Il motivo relativo alla mancata concessione delle chieste attenuanti generiche rimane assorbito, dovendo la Corte territoriale, in sede di rinvio, procedere a nuova valutazione sul punto all' esito dell'accertamento o della esclusione della responsabilità dell'imputato per i fatti di usura contestati. 3.2. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato di usura di cui al capo B), è manifestamente infondato. Anche con riferimento a tale motivo valgono le considerazioni preliminari di cui al § 3.1. Osserva questa Corte che i giudici di appello, con una motivazione adeguata e priva di aporie logico-giuridiche, hanno ricostruito i profili di responsabilità dell'imputato relativamente al reato di usura commesso in danno del Bruno valutando, alla luce del complessivo compendio istruttorio, la attendibilità del narrato della vittima anche quanto alla pattuizione di interessi usurari pari al 10% mensile. A fronte di detta ricostruzione la tesi difensiva, finalizzata ad escludere la configurabilità di una vera e propria condotta ex art. 644 c.p. in ragione della sussistenza di un mero prestito senza alcuna pattuizione usuraria - non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. e sopra richiamati. Il motivo relativo alla mancata concessione delle chieste attenuanti generiche rimane assorbito per ragioni analoghe a quelle già evidenziate riguardanti la posizione del [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - il quale lamenta vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per i reati di usura di cui al capo A) in danno di [OSCURATO:PERSONA] - nonché il terzo motivo - con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all' art. 378 c.p. ed il quarto motivo - con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato di usura di cui al capo B) sempre in danno di [OSCURATO:PERSONA] -, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono tutti manifestamente infondati. Occorre ribadire che in tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. Deve, pure, rilevarsi che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Muovendo da tali premesse ermeneutiche, le censure formulate dal suddetto ricorrente si appalesano prive di pregio alcuno posto che, la Corte territoriale, con motivazione che non appare né carente né gravemente illogica né contraddittoria, ha ritenuto l'imputato responsabile dei fatti di usura dì cui al capo A), precisando, con dovizia di argomentazioni, che la tesi difensiva secondo cui l' imputato nella vicenda del prestito in esame era stato un mero intermediario che aveva operato nell' interesse della vittima, anche in ragione di considerazioni di carattere prettamente logico, era rimasta del tutto sfornita di prova ed in tal modo ha implicitamente disatteso la censura volta alla qualificazione dei fatti quale ipotesi ex art. 378 cod. pen. Anche in relazione ai fatti di cui al capo B),i giudici di appello (v. ff. 6-9) hanno individuato una serie di dati istruttori idonei a dimostrare il pieno coinvolgimento e la condotta concorrente dell'imputato nella vicenda usuraria in esame, elementi istruttori dei quali il ricorrente cerca di sollecitare in questa sede, in modo inammissibile, una mera rilettura sicuramente preclusa. In ordine alle chieste attenuanti generiche, osserva la Corte, anche tale motivo è da ritenere assorbito per ragioni analoghe a quelle sopra cennate con riferimento alla analoga posizione dei suindicati imputati [OSCURATO:PERSONA] e Della [OSCURATO:PERSONA]. 3.4. Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai capi a) (nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]), b) (nei confronti di Della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), d) (nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]) ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], Della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai capi da ultimo indicati. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai capi c (nei confronti di Della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), e (nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), f (nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Olivieri), g (nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Santoro e Sirignano) e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichi