CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39102/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, in quanto costituiti da doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (congrua e non viziata giustificazione si rinviene, in particolare, a pp. 4-6, in ordine alla ritenuta aggravante della ingente quantità; a p. 7 in ordine alla dedotta incolpevole ignoranza e all'applicazione dell'art. 114 cod. pen.; a p. 8 in ordine alla confisca dell'auto e dei telefoni mobili; a pp. 7-8 in ordine alla determinazione del trattamento punitivo); rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i •9/d9/2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA]