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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2021

Cassazione n. 14924/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22309-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso l'ORDINANZA N. 12214/2021 [OSCURATO:PERSONA], depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il tribunale, con l'ordinanza in epigrafe, resa in composizione collegiale, ha parzialmente accolto la domanda con la quale, a norma dell'art. 702 bis c.p.c., l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del residuo compenso maturato per le prestazioni professionali da lui rese in favore di quest'ultimo in un giudizio civile (definito con sentenza del 19/3/2015) ed in un procedimento penale, per la somma complessiva di C. 8.778,60, già comprensivo degli accessori.

1.2. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 26/8/2021, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione dell'ordinanza.

1.3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

2. La Corte ritiene che il ricorso non presenti l'evidenza decisoria che ne giustifica la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis e 375, n. 1 e 5, c.p.c..

P.Q.M.

La Corte così provvede: rimette la causa alla pubblica udienza innanzi alla Seconda Sezione Civile.

Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 25 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA],zzi v t NEPG--"ir, iATA Clegt, 11 MAS 2012 R. ~cali" v Ric. 2021 n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22309-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso l'ORDINANZA N. 12214/2021 [OSCURATO:PERSONA], depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale, con l'ordinanza in epigrafe, resa in composizione collegiale, ha parzialmente accolto la domanda con la quale, a norma dell'art. 702 bis c.p.c., l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del residuo compenso maturato per le prestazioni professionali da lui rese in favore di quest'ultimo in un giudizio civile (definito con sentenza del 19/3/2015) ed in un procedimento penale, per la somma complessiva di C. 8.778,60, già comprensivo degli accessori. 1.2. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 26/8/2021, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione dell'ordinanza. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. 2. La Corte ritiene che il ricorso non presenti l'evidenza decisoria che ne giustifica la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis e 375, n. 1 e 5, c.p.c.. P.Q.M. La Corte così provvede: rimette la causa alla pubblica udienza innanzi alla Seconda Sezione Civile. Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 25 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA],zzi v t NEPG--"ir, iATA Clegt, 11 MAS 2012 R. ~cali" v Ric. 2021 n.
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