CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 maggio 2022
Cassazione n. 31278/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita' per rinuncia per il ric. TURCO Luigi e rigetto del ricorso per il ric. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Brescia del 13/09/2021 che, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Bergamo, ha rideterminato la pena rispettivamente inflitta ai ricorrenti in ordine ai delitti di rapina aggravata e danneggiamento, riqualificato quest'ultimo reato nell'ipotesi tentata, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. Al riguardo, deducono: Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 1. errore di diritto nel mancato riconoscimento dell'inidoneità dell'azione in relazione al delitto di danneggiamento di cui al capo B) della rubrica. 2. In data 16/5/2022, con atto a firma congiunta, l'imputato e il difensore hanno rinunziato al ricorso. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo nel concorso di persone nel reato. Richiamati gli orientamenti di questa Corte sul principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio quale limite alla libertà di convincimento del giudice, se ne lamenta l'errata applicazione da parte della Corte territoriale al caso in esame. In particolare, si sostiene che gli elementi di prova emersi al processo consentirebbero per un verso di ricondurre all'esclusiva determinazione del correo l'intento di commettere la rapina e, peraltro, sarebbero privi di alcuna valenza dimostrativa della consapevolezza (anche nella forma del dolo eventuale) del ricorrente di concorrere nel proposito delittuoso che animava il Turco. 2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'esclusione del reato di favoreggiamento. L'assenza della volontà di cooperare nella rapina commessa dal complice rendeva sussumibile nell'alveo del favoreggiamento il contributo dal ricorrente prestato successivamente alla commissione del reato (avere atteso il Turco al di fuori della sala slot ed averlo aiutato a fuggire con la propria autovettura), anche tenuto conto che l'opera prestata era dovuta all'esclusiva finalità di profitto perseguita dal solo Turco (il ricorrente acquisiva contezza della rapina solo dopo la sua commissione ad opera del coimputato, aiutandolo a fuggire).3. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'arma e dell'aver agito con travisamento nella rapina. Sconosciuta era la presenza dell'arma in capo al ricorrente, di cui non aveva avuto alcuna contezza, dovendosi all'esclusiva iniziativa del coimputato l'essersi armato al fine di commettere la rapina. Parimenti con riguardo all'altra circostanza del cd. travisamento, avente natura soggettiva: il casco utilizzato dal Turco per travisare il volto era stato, per sua stessa ammissione, indossato una volta uscito dall'auto in cui si trovava con il ricorrente e, precisamente, durante il tragitto a piedi per raggiungere la sala slot. 4. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego dell'attenuate di cui all'art. 114 cod. pen. La Corte di merito aveva erroneamente ritenuta la censura formulata con l'atto di appello limitata all'ipotesi del danneggiamento di cui al capo B), mentre la difesa aveva rivolto la doglianza anche con riguardo al delitto di rapina. Mancava sul punto la motivazione. Inoltre, ne sussistevano i presupposti tenuto conto che la condotta del ricorrente aveva avuto minima importanza nella consumazione della rapina, ascrivibile unicamente al Turco, dando esecuzione al piano criminoso del complice in una fase successiva alla consumazione. 5. violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza del fatto di danneggiamento di cui al capo B) della rubrica. Il ricorrente non aveva posto in essere alcun contributo alla condotta di danneggiamento unicamente realizzata dal complice; errava la Corte di merito nel ritenere che avesse acceso e mosso il proprio veicolo "a mò di copertura dell'azione del correo", risultando dalla visione dei filmati come l'auto restasse ferma (l'accensione dei fari avrebbe attirato l'attenzione dei passanti). Il movente dell'azione - di carattere ritorsivo - apparteneva al solo coimputato. 6. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità exart. 131-bis cod. pen. Il danneggiamento, per come asseverato dal primo giudice ("segni e graffi sulla parte esterna del finestrino lato guida"), era da considerarsi tenue. 7. Con nota in data 27/06/2022 la difesa ha revocato l'istanza di richiesta di trattazione orale.[OSCURATO:PERSONA] Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è inammissibile essendo intervenuta rinuncia. La rinuncia all'impugnazione, infatti, determina ai sensi dell'art. 591, lett. d) cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali. Nulla per l'ammenda essendo la rinunzia intervenuta tempestivamente in relazione alla data di fissazione dell'odierna udienza. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è inammissibile. 1. Con riferimento all'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di rapina, l'esclusione del dolo di concorso e dell'ipotesi del favoreggiamento rinviene nelle sentenze di merito congrua motivazione. Dal dato obiettivo costituito dal fatto non contestato che fu proprio il ricorrente ad accompagnare il Turco nuovamente sul luogo della rapina e a portarlo via con la propria autovettura dopo la consumazione del reato, si è risaliti al dolo di concorso sulla scorta di puntuali e significativi elementi. La targa del veicolo del ricorrente fu occultata utilizzando un telo, di colore arancione, analogo alla maglietta che il complice aveva indossato nella prima parte della serata. All'interno del veicolo del ricorrente vennero rinvenuti gli occhiali da sole e la mascherina utilizzati dal Turco per commettere il reato. Era stato sempre lo stesso imputato ad accompagnare il complice presso la propria abitazione ove questi si era "armato" di tutto punto per commettere il reato (si cambiò d'abiti, prese il casco per occultare il volto ed una pistola giocattolo), portandolo, all'esito, nuovamente presso la sala slot. Secondo la ricostruzione del primo giudice che valorizza anche il dichiarato confessorio del complice "il Turco, a bordo del veicolo aveva quindi indossato il casco, la mascherina, gli occhiali da sole ed era poi entrato nella sala slot", ultimata l'azione erano fuggiti a bordo del veicolo del ricorrente e si erano recati prima a casa dell'uno e poi dell'altro. L'auto utilizzata per la rapina era stata dalla polizia giudiziaria successivamente rinvenuta, a distanza di 11 ore dal fatto, presso un'autorimessa in attesa di essere venduta con all'interno gli occhiali da sole e la mascherina utilizzata dal complice per travisarsi e commettere la rapina. L'imputato, pertanto, fu presente in modo continuo a tutto l'evolversi della vicenda illecita, accompagnando pedissequamente il complice sin dalla prima uscita dalla sala slot (ove aveva perduto in modo consistente) sino a farvi ritorno allorché questi vi commise la rapina. E che si tratti di una presenza "qualificata" i giudici del merito lo ricavano da plurimi elementi di carattere fattuale e logico. Anzitutto, il ricorrente non si confronta con il riscontro negativo che la tesi difensiva, dallo stesso indotta, ha rinvenuto da parte del giudice di prime cure (le cui motivazioni, pedissequamente richiamate, costituiscono un tutt'uno con quelle della sentenza impugnata, trattandosi di cd. doppia conforme), posto che è rimasto del tutto indimostrato che il ricorrente si sia nuovamente riportato presso la sala slot in piena notte accompagnandovi il correo - "armato" di tutto punto per compiere la rapina - al fine di consentirgli il recupero del motorino, mezzo di cui le sentenze di merito precisano non esservi traccia, né nelle immagini del sistema di video sorveglianza, né nelle dichiarazioni rese dagli ulteriori soggetti escussi. Inoltre, il rinvenimento all'interno della propria auto (occhiali da sole e mascherina) ed a breve distanza temporale dalla commissione del fatto, di parte di ciò che è stato utilizzato dal Turco per travisarsi lega logicamente alla rapina anche il successivo tentativo di spossessarsi dell'auto, da ricondursi all'intento di allontanare da sé i sospetti. Inoltre, la presenza di tali oggetti unitamente al casco, certamente visibile, all'interno dell'auto del ricorrente rende ragionevolmente manifesto l'intento illecito perseguito dal complice e, dunque, significativa ai fini concorsuali l'attesa dello stesso a bordo del veicolo e la guida dello stesso al fine di allontanarsi. E tanto a prescindere dal rilievo del primo giudice, che evidenzia come lo stesso correo affermi di essersi preparato all'interno del veicolo del ricorrente. Infine, se proprio al ricorrente, per come dichiarato dal Turco, si deve l'averlo fatto inizialmente allontanare dalla sala slot, ciò non spiega per quale ragione l'imputato ivi lo abbia riportato, laddove fosse stato effettivamente inconsapevole delle sue illecite trame, posto che la versione del recupero del motorino è rimasta del tutto smentita. Del resto, nessuna illogicità sconta sul punto l'affermazione resa dalla Corte di merito, la quale indica quale ulteriore elemento di conferma la massima di esperienza secondo cui chi si accinge a compiere una rapina deve necessariamente programmare una via di fuga e, quindi, necessariamente il Turco doveva poter contare sull'aiuto dell'amico pronto a portarlo via dopo la commissione del fatto, da cui se ne involge che l'autore della rapina aveva informato del suo proposito il ricorrente prima che entrasse nuovamente nella sala slot e della necessità che lo attendesse fuori per fuggire dopo la rapina. Del resto, la compresenza nella commissione dell"illecito dei due imputati non appare affatto occasionale ma rinviene anche un antecedente nella realizzazione, sempre in concorso e nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, nel delitto di danneggiamento ai danni dell'auto di un avventore della sala slot con cui il Turco aveva avuto da ridire e che ha formato oggetto di accertamento da parte del giudice del merito. Anche in tal caso il Turco, pur dovendosi un tale gesto alla sua esclusiva determinazione ed "interesse", può contare sull'ausilio del ricorrente, il quale gli consegna un telo per colpire il veicolo della persona offesa, nonché consente al correo di prendere un diverso oggetto contundente, anch'esso utilizzato per danneggiare l'auto. Si tratta di un episodio significativo che porta ad escludere la tesi della presenza incolpevole ed inconsapevole con cui nel ricorso si vuole tratteggiare la condotta posta in essere dal ricorrente nel corso della notte del 6/08/2020. In tale ambito, assumono pertanto mera alternativa di merito le prospettazioni del ricorrente volte, mediante una non consentita lettura parcellizzata degli elementi probatori, a svilirne la pregnanza contenutistica (vedi al riguardo pag. 14 della sentenza impugnata). Parimenti è ad affermarsi con riguardo a quelle censure che, pur attaccando il contenuto di dichiarazioni o l'esatta ricostruzione dei fatti riportata nelle sentenze, non risultano dedotte secondo i crismi del travisamento (in quanto prive anche delle necessarie allegazioni) e, soprattutto, sotto tale veste finiscono per attenere, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, idoneamente svolta dalla Corte di merito. Peraltro, con riferimento al momento in cui è sorto il proposito criminoso del Turco, ricondotto dalla difesa ad un momento antecedente all'arrivo del ricorrente, ossia all'interno della sala slot allorché il complice si era esposto notevolmente a cagione delle perdite subite, va evidenziato che il concorso di persona nel reato non richiede necessariamente che la previa intesa abbia accompagnato anche il momento ideativo del reato, potendo anche intervenire successivamente e financo nel corso dello svolgimento della stessa attività criminosa. Ai fini della configurabilità del concorso di persona nel reato questa Corte ha, infatti, affermato che non è necessario il previo accordo, essendo sufficiente un'intesa spontanea intervenuta nel corso dell'azione criminosa che si traduca in un supporto, pur estemporaneo, ma causalmente efficiente alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso (Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, Rv. 276820; Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Rv. 255260). 2. Correttamente si è escluso il delitto di favoreggiamento. Nella ricostruzione dei giudici di merito l'intesa di commettere il reato di rapina si instaurò tra i due dopo l'uscita dal locale del Turco e, dunque, ancor prima che il ricorrente lo accompagnasse a casa ove questi si armò per far ritorno al locale e commettere la rapina. Ma anche a voler ritenere "indifferente", ai fini concorsuali, tale forma di ausilio spostandosi in avanti il momento "percettivo" in cui il ricorrente si rese conto dell'intento delittuoso del correo (ossia dopo che questi uscì dall'auto indossando casco, occhiali e tirando fuori l'arma, di cui aveva avuto necessaria contezza), la permanenza con la propria auto al di fuori del locale in attesa del complice integra la funzione di palo e assume per l'autore una valenza rafforzatrice del proposito criminoso, potendo egli contare in ogni momento su una via di fuga. Si tratta, pertanto, di un contributo causale e morale reso prima della consumazione del reato e, dunque, è esclusa l'ipotesi del favoreggiamento che necessariamente richiede che il contributo sia prestato dopo la commissione del reato. Sussiste, infatti, il concorso di persone nel reato anche quando il contributo del correo si sia limitato alla fase finale dell'attività criminosa, dovendosi escludere la configurabilità del favoreggiamento personale, la cui condotta agevolatrice costituisce un posterius rispetto alla commissione del reato (Sez. 2, n. 10778 del 25/01/2002, Rv. 221123). 3. Il previo concerto nella commissione del reato e la chiara percezione in capo al ricorrente tanto della presenza dell'arma che dei mezzi utilizzati per travisarsi prima della commissione del reato ad opera del complice, danno conto dell'estensione delle aggravanti dell'uso dell'arma e dell'operato travisamento anche al ricorrente. Sul punto, infatti, le censure mosse dalla ricorrente si fondano su una differente ricostruzione dei fatti non asseverata dalle sentenze di merito. 4. L'esclusione dell'attenuante speciale del contributo di minima importanza nell'ausilio prestato dal ricorrente è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, a mente della quale l'opera del cosiddetto "palo", non ha importanza minima nella esecuzione del reato, poiché tale funzione facilità la realizzazione dell'attività criminosa e rafforza l'efficienza dell'opera dei correi, garantendo l'impunità di costoro (in termini Sez. 2, n. 9491 del 07/06/1989, dep. 1990, Rv. 184773; Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011, Rv. 251223). 5. Le censure mosse in ordine all'assenza di concorso del ricorrente nel delitto di danneggiamento muovono — a fronte di una precisa individuazione di elementi di correità consistiti nell'aver fornito più contributi causali di tipo realizzativo anche volti ad occultare il fatto - da un generico e indimostrato vizio di travisamento degli elementi di prova (filmati dvd riprendenti la scena) su cui le sentenze di merito hanno fondato la responsabilità. Peraltro, anche in tal caso, resta assorbente il fatto che tutta l'azione è stata compiuta dal Turco alla presenza del ricorrente, il quale non solo gli aveva indicato l'auto della vittima che il complice voleva prendere di mira ma lo attendeva in auto. 6. In ultimo, anche l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione al delitto di danneggiamento non si presta ai paventati vizi di legittimità, avendo la decisione impugnata posto a fondamento del diniego indici ostativi differenti dall'entità del danno - su cui invece si incentra la censura - tra cui la valenza vendicativa del movente alla base del gesto e, non di poco conto, la circostanza che tale reato si inserisce nell'ambito di una sequenza fattuale che ha portato gli imputati a concorrere in altro e più grave reato, così attribuendosi coerente disvalore ad indici di colpevolezza afferenti alla persona del colpevole. In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché per il solo [OSCURATO:PERSONA], valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di € 3.000,00 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e il solo [OSCURATO:PERSONA] al pagamento d