Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 18 marzo 2021

Cassazione n. 37308/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20337/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 50/A presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 53/2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], NRG 82/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Catanzaro, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Cosenza, ha accolto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA], titolare di contratto a progetto, aveva domandato il risarcimento del danno per il periodo dalla sospensione del rapporto disposta dall’ATERP alla data del recesso di quest’ultima, confermando altresì la condanna al pagamento del corrispettivo per il mese di luglio 2015 e dei primi dieci giorni di agosto di quello stesso anno e con rigetto delle altre e maggiori pretese;

2. ATERP ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, mentre l’Adduci è rimasto intimato;

3. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza incamera di consiglio non partecipata;

4. la ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. il collegio ritiene che la causa non si presti, per i profili nomofilattici coinvolti, alla definizione in questa sede; P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla IV sezione per la fissazione in pubblica udienza.

Così deciso nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20337/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 50/A presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 53/2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], NRG 82/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Catanzaro, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Cosenza, ha accolto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA], titolare di contratto a progetto, aveva domandato il risarcimento del danno per il periodo dalla sospensione del rapporto disposta dall’ATERP alla data del recesso di quest’ultima, confermando altresì la condanna al pagamento del corrispettivo per il mese di luglio 2015 e dei primi dieci giorni di agosto di quello stesso anno e con rigetto delle altre e maggiori pretese; 2. ATERP ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, mentre l’Adduci è rimasto intimato; 3. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza incamera di consiglio non partecipata; 4. la ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il collegio ritiene che la causa non si presti, per i profili nomofilattici coinvolti, alla definizione in questa sede; P.Q.M. La Corte rimette la causa alla IV sezione per la fissazione in pubblica udienza. Così deciso nel
Decreto Cassazione n. 37308/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris