CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 17184/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 luglio 2020 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], intesa all'ammissione alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla porzione residua della pena inflittagli per i reati di tentato sequestro di persona ed omicidio volontario. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ascrivendo al Tribunale di sorveglianza di essere pervenuto all'adozione della decisione impugnata sulla scorta di un apparato argomentativo illogico e contraddittorio, oltre che contrario ai canoni ermeneutici che governano l'istituto di cui è stata chiesta l'applicazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Prima della celebrazione dell'udienza è pervenuta in Cancelleria la dichiarazione con la quale, il 10 febbraio 2022, il ricorrente ha ritualmente rinunziato al ricorso per carenza di interesse, essendo egli stato ammesso, a far data dal 7 aprile 2021, alla misura alternativa richiesta. 5. Il ricorso è, pertanto, inammissibile per sopravvenuta rinunzia. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 500,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/04/2022. Il Consigliere estensore Il