CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37220/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, da lui formulata a seguito di assoluzione perché il fatto non sussiste dal reato di cui all'art. 416 cod. pen. 2.11 ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché illegittimamente il giudice a quo si è di fatto sostituito al giudice di merito, fondando il giudizio sulla valenza probatoria di fatti e condotte da cui l'imputato è stato assolto e ravvisando il profilo della colpa grave in relazione alla confisca e distruzione di due chiavi, apparentemente contraffatte, sequestrate in fase di indagini e oggetto d'imputazione per il reato di cui all'art 707 cod. pen. Tale imputazione non è mai stata oggetto di valutazione da parte del Tribunale, in quanto oggetto di procedimento separato. Inoltre all'organo inquirente era ben nota l'attività di operaio svolta dal Meddi presso il teatro dell'Opera, onde il possesso degli arnesi trovati nella sua abitazione, e tutti restituiti, ad esclusione delle due chiavi suddette, trovava agevole spiegazione in esigenze lavorative. Illegittimamente inoltre il giudice a quo ha fondato un giudizio di colpa grave sulla circostanza che l'imputato si sia avvalso della facoltà di non rispondere all'interrogatorio di garanzia mentre avrebbe potuto fornire elementi a giustificazione del possesso delle due chiavi e degli altri arnesi, senza considerare che la facoltà di non rispondere costituisce esplicazione di un diritto riconosciuto all'imputato. 3.Con memoria ritualmente depositata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, difesodall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto declaratoria di inammissibilità o, in subordine, rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le doglianze formulate dal ricorrente sono infondate. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo cui, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attenga pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argonnentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 37006 del 27 -9-2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma deve limitarsi a verificare se quest'ultima sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle risultanze processuali ma soltanto l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3-9-2004, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 5, n. 32688 del 5-7- 2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15-4-2004, Antonelli). 2. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che il Meddi e il coimputato [OSCURATO:PERSONA] vennero trovati in possesso di vari mazzi di chiavi alterate o contraffatte ovvero di strumenti atti ad aprire o forzare serrature. Inoltre presso l'abitazione del Meddi vennero rinvenuti vari calchi in plastilina (cioè le scatolette dove vengono impresse le impronte delle serrature per confezionare le chiavi di apertura), 16 serrature con chiavi, 8 telecomandi per apertura cancelli, fogli manoscritti con numeri di combinazioni, numerose chiavi grezze di vario tipo e altri arnesi atti allo scasso: materiali tutti la cui disponibilità - precisa il giudice a quo - non si spiega con l'attività svolta dal Meddi presso il teatro dell'opera. L'impianto argomentativo a sostegno del decisum, a prescindere dal riferimento all'esercizio del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere,così non fornendo alcuna giustificazione circa il possesso di talimateriali,è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo il giudice a quo preso in esame tutte le deduzioni di parte ed essendo pervenuto alle proprie conclusioni attraverso un percorso concettuale in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Da tale apparato argomentativo discende la conclusione, senz'altro esente da vizi logico- giuridici, secondo la quale sono ravvisabili, nel caso di specie, condotte di grave e ingiustificabile trascuratezza, attraverso le quali l'imputato ha creato l'apparenza della piena partecipazione all'attività criminosa contestata, onde è ravvisabile una colpa grave, rilevante ex art. 314 cod. proc. pen. Tale conclusione è perfettamente in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale è gravemente colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza o imprudenza, una situazione tale da determinare una non voluta, ma prevedibile, ragione d'intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale ( Sez. U., n. 34559 del 26-6-2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 43302 del 23-10-2008, Rv. 242034). Correttamente pertanto il giudice di merito, nel caso in esame, ha apprezzato, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori a sua disposizione, appurando la riscontrabilità di comportamenti connotati da macroscopica negligenza e imprudenza e fondando la deliberazione conclusiva non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, dai quali ha desunto, con valutazione ex ante, che la condotta tenuta dal richiedente aveva contribuito a ingenerare nell'Autorità procedente, la falsa apparenza del ricorrere, nel suo agire, di estremi di illiceità penale, dando così luogo alla detenzione, con rapporto di causa- effetto (Sez. U., n. 32383 del 27-5-2010, D'Ambrosio; Sez. U., n. 43 del 13-12-1995, dep. 1996, Sarnataro). 3.11 ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, che si ritiene congruo liquidare in euro mille. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di leg