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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2021

Cassazione n. 05080/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che - pur in presenza di un regolare percorso penitenziario - non si registra una genuina adesione al trattamento rieducativo, poiché il Pelle minimizza i trascorsi delinquenziali (due condanne per gravi violazioni dell'art. 73 DPR n. 309 del 1990) e la lunga latitanza rispetto ad un'ordinanza custodiale spiccata nei suoi confronti.

Da ciò i giudici hanno tratto la convinzione che manchi l'imprescindibile presupposto di un avvìo del processo di risocializzazione, desumibile da segnali positivi di impegno e dall'allontanamento da logiche delin- quenziali, così da consentire una prognosi favorevole al recupero del soggetto.

2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassa- zione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla pretermissione di ogni rilievo sulla richiesta, pure avanzata, di ammissione al regime di semilibertà ex art. 50 O.P.

Con ulteriore motivo di impugnazione si è dedotta l'illogica motivazione del diniego dell'affidamento in prova, postulandosi il presupposto della già avve- nuta risocializzazione in ambito inframurario, mentre per costante giurisprudenza non può richiedersi la prova che il condannato abbia già compiuto una completa revisione critica del proprio passato criminale, che rappresenta invece l'obiettivo dell'invocata misura alternativa.

3. Il ricorso è inammissibile, poichè deduce un inesistente vizio di omessa pronuncia, essendosi verificato ex actis che il Pelle ha chiesto sempre e soltanto l'affidamento in prova, tanto nell'istanza introduttiva I che nella memoria depositata il 16/10/2020.

Pertanto, correttamente i giudici della sorveglianza hanno argomentato in relazione all'unica istanza devoluta al loro esame, motivatamente escludendo i presupposti per un proficuo affidamento in prova dall'analisi delle opportunistiche ragioni per le quali il Pelle ha inteso richiedere la misura alternativa, peraltro dopo essersi reso responsabile di una latitanza di lunga durata, e dall'atteggiamento minimizzante tenuto dall'istante in ordine alle condotte delittuose pregresse.

Secondo il motivato giudizio del Tribunale di sorveglianza, dunque, il condannato non risulta aver ancora intrapreso un'apprezzabile revisione critica dei propri trascorsi devianti, così dimostrando - allo stato - l'assenza del requisito cardine del percorso trattamentale, che deve prendere avvìo da tale acquisita consapevolezza.

Tale notazione è stata tratta dalla relazione trattamentale, e giustifica la valutazione di prematurità della concessione della misura alternativa, dovendo ancora concretizzarsi nell'istante la prospettiva risocializzante propria dell'invocato beneficio penitenziario.

4. In conclusione, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che - pur in presenza di un regolare percorso penitenziario - non si registra una genuina adesione al trattamento rieducativo, poiché il Pelle minimizza i trascorsi delinquenziali (due condanne per gravi violazioni dell'art. 73 DPR n. 309 del 1990) e la lunga latitanza rispetto ad un'ordinanza custodiale spiccata nei suoi confronti. Da ciò i giudici hanno tratto la convinzione che manchi l'imprescindibile presupposto di un avvìo del processo di risocializzazione, desumibile da segnali positivi di impegno e dall'allontanamento da logiche delin- quenziali, così da consentire una prognosi favorevole al recupero del soggetto. 2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassa- zione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla pretermissione di ogni rilievo sulla richiesta, pure avanzata, di ammissione al regime di semilibertà ex art. 50 O.P. Con ulteriore motivo di impugnazione si è dedotta l'illogica motivazione del diniego dell'affidamento in prova, postulandosi il presupposto della già avve- nuta risocializzazione in ambito inframurario, mentre per costante giurisprudenza non può richiedersi la prova che il condannato abbia già compiuto una completa revisione critica del proprio passato criminale, che rappresenta invece l'obiettivo dell'invocata misura alternativa. 3. Il ricorso è inammissibile, poichè deduce un inesistente vizio di omessa pronuncia, essendosi verificato ex actis che il Pelle ha chiesto sempre e soltanto l'affidamento in prova, tanto nell'istanza introduttiva I che nella memoria depositata il 16/10/2020. Pertanto, correttamente i giudici della sorveglianza hanno argomentato in relazione all'unica istanza devoluta al loro esame, motivatamente escludendo i presupposti per un proficuo affidamento in prova dall'analisi delle opportunistiche ragioni per le quali il Pelle ha inteso richiedere la misura alternativa, peraltro dopo essersi reso responsabile di una latitanza di lunga durata, e dall'atteggiamento minimizzante tenuto dall'istante in ordine alle condotte delittuose pregresse. Secondo il motivato giudizio del Tribunale di sorveglianza, dunque, il condannato non risulta aver ancora intrapreso un'apprezzabile revisione critica dei propri trascorsi devianti, così dimostrando - allo stato - l'assenza del requisito cardine del percorso trattamentale, che deve prendere avvìo da tale acquisita consapevolezza. Tale notazione è stata tratta dalla relazione trattamentale, e giustifica la valutazione di prematurità della concessione della misura alternativa, dovendo ancora concretizzarsi nell'istante la prospettiva risocializzante propria dell'invocato beneficio penitenziario. 4. In conclusione, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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