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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44419/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è fondato su argomenti che ripropongono le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, puntualmente richiamato, in materia di concorso fra la riconosciuta attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., e quella di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. (si veda, in proposito, la pag. 3 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, a pagina 3 della sentenza impugnata, ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice è tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 12 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è fondato su argomenti che ripropongono le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, puntualmente richiamato, in materia di concorso fra la riconosciuta attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., e quella di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. (si veda, in proposito, la pag. 3 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, a pagina 3 della sentenza impugnata, ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice è tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 settembre
Sentenza Cassazione n. 44419/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris