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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03841/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che, in parziale riforma della pronuncia del primo giudice, ha ridotto la misura delle pene accessorie nei confronti dell'imputato e ha confermato la sua condanna per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge per insussistenza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta, è manifestamente infondato, in quanto omette il confronto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il dissesto non costituisce evento del reato di bancarotta, prescindendo il reato di cui all'art. 216 L. fall. da qualsiasi nesso eziologico in rapporto al fallimento (ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 1694 del 04/11/2008, Rv. 242956).

Quanto al dolo, la condotta sanzionata non è quella di avere cagionato lo stato di insolvenza o di avere provocato il fallimento della società, bensì quella di avere depauperato l'impresa, configurata dalla destinazione delle risorse ad impieghi estranei alla dinamica imprenditoriale, con la conseguenza che non è necessario che la rappresentazione e la volontà dell'agente investano il fallimento o il dissesto aziendale, essendo sufficiente che si riferiscano alla sua diminuzione patrimoniale, ovvero che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. 5, Sentenza n. 38325 del 03/10/2013, Rv. 260378; Sez.

U, n. 22474 del 31/3/2016, Passarelli, Rv. 266804).

Il dolo del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva è generico: per la sua sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (così ancora Sez.

U, Passarelli, Rv. 266805),

3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, di denuncia della mancata concessione dell'attenuante ex art. 219 u.c.

I.fall., omette il confronto con la motivazione fornita dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato come non possa ritenersi trascurabile un danno pari a 25.000 C, con apprezzamento non illogico e, pertanto, incensurabile nella presente sede.

4. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, di denuncia della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, trascura il dato valorizzato dalla Corte di Appello, la quale ha evidenziato in termini ostativi la negativa personalità dell'imputata e l'assenza di elementi positivi, assolvendo in tal modo al proprio onere motivazionale, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità.4.1.

Vista la memoria difensiva del ricorrente, tramite il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si ribadiscono le ragioni del ricorso e si conclude per la non inammissibilità, chiedendone la trasmissione alla Sezione ordinaria competente.

5. Ritenuto, alla luce di quanto sintetizzato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che, in parziale riforma della pronuncia del primo giudice, ha ridotto la misura delle pene accessorie nei confronti dell'imputato e ha confermato la sua condanna per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge per insussistenza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta, è manifestamente infondato, in quanto omette il confronto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il dissesto non costituisce evento del reato di bancarotta, prescindendo il reato di cui all'art. 216 L. fall. da qualsiasi nesso eziologico in rapporto al fallimento (ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 1694 del 04/11/2008, Rv. 242956). Quanto al dolo, la condotta sanzionata non è quella di avere cagionato lo stato di insolvenza o di avere provocato il fallimento della società, bensì quella di avere depauperato l'impresa, configurata dalla destinazione delle risorse ad impieghi estranei alla dinamica imprenditoriale, con la conseguenza che non è necessario che la rappresentazione e la volontà dell'agente investano il fallimento o il dissesto aziendale, essendo sufficiente che si riferiscano alla sua diminuzione patrimoniale, ovvero che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. 5, Sentenza n. 38325 del 03/10/2013, Rv. 260378; Sez. U, n. 22474 del 31/3/2016, Passarelli, Rv. 266804). Il dolo del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva è generico: per la sua sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (così ancora Sez. U, Passarelli, Rv. 266805), 3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, di denuncia della mancata concessione dell'attenuante ex art. 219 u.c. I.fall., omette il confronto con la motivazione fornita dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato come non possa ritenersi trascurabile un danno pari a 25.000 C, con apprezzamento non illogico e, pertanto, incensurabile nella presente sede. 4. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, di denuncia della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, trascura il dato valorizzato dalla Corte di Appello, la quale ha evidenziato in termini ostativi la negativa personalità dell'imputata e l'assenza di elementi positivi, assolvendo in tal modo al proprio onere motivazionale, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità.4.1. Vista la memoria difensiva del ricorrente, tramite il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si ribadiscono le ragioni del ricorso e si conclude per la non inammissibilità, chiedendone la trasmissione alla Sezione ordinaria competente. 5. Ritenuto, alla luce di quanto sintetizzato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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