Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 marzo 2025

Cassazione n. 08469/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 37114/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f.

ZN S PLA44S07F257L, rappresentat o e difes o dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] controricorrente nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente avverso la sentenza n. 1457/2019 della Corte d’Appello di Bologna , depositata il7-5-2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 12 - 3 - 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: azione di riduzione RG.37114/2019 C.C.12-3-2025 [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con atto di citazione notificato a marzo 2004 [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto avanti il Tribunale di Modena il fratello [OSCURATO:PERSONA], la madre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo che il 27-7-2003 era deceduto il padre [OSCURATO:PERSONA], lasciando quali eredi legittimi la moglie e i due figli; ha dichiarato che il padre aveva costituito [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., la prima fusa nella seconda nel 1998, alle quali aveva ceduto il suo intero patrimonio immobiliare mediante atti simulati, per cui chiedeva l’accertamento della simulazione relativa degli atti del 20-6-1994, 7-1-1994 e 16-1-1992dissimulanti donazioni, aventiil valore complessivo di Euro 2.551.297,00; il padre aveva altresì donato al figlio Paolo denaro per l’importo di Lire 5.110.000.000 proveniente dalla vendita di immobili a terzi; quindi, ha chie sto il riconoscimento della sua quota di legittima del valore di Euro 1.297.598,00, non avendo ricevuto beni ereditari.

Si è costituito [OSCURATO:PERSONA], deducendo che il padre in vita aveva ugualmente beneficiato i due figli e le donazioni eseguite a favore dell’attore erano idonee a soddisfare la sua quota di legittima.

Si è costituita [OSCURATO:SOCIETA]., eccependo anche l’improponibilità della domanda proposta nei suoi confronti, per non avere l’attore accettato l’eredità con beneficio di inventario.

Con successivo atto di citazione notificato a novembre 2007 [OSCURATO:PERSONA] ha promosso nuovo giudizio, poi riunito al primo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., con riferimento all’eredità della madre [OSCURATO:PERSONA], deceduta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], proponendo le domande del precedente giudizio con riguardo alla quota di riserva della madre.

In questa causa il convenuto [OSCURATO:PERSONA] ha formulato in via riconvenzionale domanda di reintegrazione della quota di legittima spettante alla madre in relazione all’eredità del padre, mediante la riduzione delle donazioni eseguite da quest’ultimo in favore di [OSCURATO:PERSONA], dissimulate in atti di compravendita.

Con sentenza n. 195/2012 depositata il 26-1-2012 il Tribunale di Modena ha rigettato le domande principali e le domande riconvenzionali.

Ha dichiarato che l’azione di accertamento della simulazione relativa e l’azione di riduzione degli atti di disposizione di immobili compiuti dal padre a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. esercitata dall’attore era improponibile,in quanto [OSCURATO:SOCIETA]. aveva prodotto un inventario dal quale risultava l’esistenza di un patrimoni relitto di [OSCURATO:PERSONA], relativo ai beni mobili della sua casa di abitazione e alla somma di Euro 30,07 in conto corrente; quindi l’attore erede legittimonon era stato totalmente pretermesso e l’azione di riduzione nei confronti di terzi era subordinata all’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario; ha rigettato la domanda di riduzione delle donazioni eseguite dal padre a favore del figlio Paolo, ha dichiarato che la domanda di riduzione esercitata dall’attore per la madre non era stata riproposta all’udienza di precisazione delle conclusioni e comunque anche tale domanda era improponibile, non risultando che la madre avesse accettato con beneficio di inventario l’eredità del marito; ha dichiarato che anche con riguardo alle domande riconvenzionali proposte da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla reintegrazione della quota di legittima della madre vi era la necessità dell’accettazione con beneficio diinventario.

Avverso la sentenza hanno proposto [OSCURATO:PERSONA] appello principale e [OSCURATO:PERSONA] appello incidentale, che la Corte d’appello di Bologna ha integralmente rigettato con sentenza n. 1457/2019 depositata il 7-5-2019.

Per quanto ancora interessa in relazione ai motivi di ricorso per cassazione proposti, la sentenza ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA], per confutare le risultanze dell’inventario prodotto da [OSCURATO:SOCIETA]. e sostenere la tesi di essere legittimario totalmente pretermesso, aveva solo tardivamente, negli scritti conclusionali del primo grado, dedotto che i beni mobili indicati nell’inventario appartenevano esclusivamente a [OSCURATO:SOCIETA]. in forza del contratto con il quale la società ne aveva acquistato la proprietà; ha dichiarato che l’allegazione non poteva essere esaminata in quanto tardivamente svolta, oltre i termini perentori posti per la fissazione del thema decidendum; ha aggiunto che non potevano essere esaminati i fatti dedotti per la prima volta nell’atto di impugnazione per contrastare la tesi che il saldo del conto corrente apparteneva ad [OSCURATO:PERSONA].

Ha dichiarato che il rigetto di tale motivo di appello comportava l’assorbimento dei motivi riferiti alla simulazione relativa degli atti di vendita da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].

Ha altresì rigettato il motivo di appello con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato il rigetto della domanda da lui proposta nella causa riunita, sia in quanto l’assunto dell’attore di essere erede totalmente pretermesso era privo di fondamento a fronte del verbale di inventario del 20-10-2004, sia perché l’appellante non aveva censurato la statuizione riferita al fatto che quella domanda non era stata riproposta infase di precisazione delle conclusioni e tale ragione era in sé sufficiente a sorreggere la pronuncia di primo grado.

La sentenza ha altresì rigettato il motivo di appello con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la sua domanda relativa alle donazioni eseguite dal padre al figlio Paolo per genericità; ha dichiarato che non vi era prova delle donazioni, non costituendo presunzioni della sussistenza delle donazioni l’elencazione di una serie di atti che avevano comportato entrate per il padre e di una seriedi atti posti in essere dal figlio Paolo comportanti per lui esborsi, con l’accostamento dei primi ai secondi sotto il profilo temporale. 2.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.2.1.Con il primo motivo, intitolato “violazione e falsa applicazione dell’art. 564 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n.3 e n. 5”, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere confermato la pronuncia di primo grado di improponibilità della domanda di riduzione; lamenta che siano state ritenute tardive le sue deduzioni volte a contestare le risultanze dell’inventario prodotto da [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto la società aveva allegato il verbale di formazione dell’inventario alla precisazione delle conclusioni e quindi l’attore ne aveva contestato le risultanze nel primo atto successivo, allegando che nel rogito 27-12-1991 registrato il 16-1-1992, di cui al doc. 3 del suo fascicolo di primo grado, risultava che [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto a [OSCURATO:SOCIETA]. l’abitazione con tutti i beni mobili in essa contenuti, riservandosi solo il diritto d’uso; aggiunge che alla causa si applicavano le disposizioni previgenti, secondo le quali non vi era il limite delle memorie ex art. 183 cod. proc. civ. per la deduzione delle prove e che la società non aveva dimostrato che, dopo quell’atto, [OSCURATO:PERSONA] avesse riacquistato i mobili.

In ordine all’importo di Euro 30,70 di cui al saldo del conto corrente intestato ad [OSCURATO:PERSONA], evidenzia che si trattava di conto corrente sul quale poteva operare a firma disgiunta anche [OSCURATO:PERSONA], cointestatario del conto, il quale aveva eseguito operazioni anche dopo la morte del padre; quindi sostiene fosse impossibile ritenere provato che l’importo di Euro 30,07 dichiarato nell’inventario effettivamente appartenesse al de cuius.

Dichiara che nessuno dei beni indicati nell’inventario era in realtà di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi legittimario totalmente pretermesso, la cui azione di riduzione era proponibile senza necessità della preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.

Aggiunge che l’errata interpretazione dell'art. 564 cod. civ. nella quale è incorso il giudice di merito riguarda anche la domanda proposta nella causa riunita, relativa all’eredità della madre [OSCURATO:PERSONA], a sua volta legittimaria totalmente pretermessa esonerata dall’obbligo di accettare l’eredità con beneficio di inventario, con la conseguenza che l’attore poteva legittimamente esercitare l’azione di riduzione non proposte in vita dalla stessa. 2.2.Con il secondo motivo, intitolato “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1414, 1417, 2727 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115, 2° comma e 116 1° comma c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3”, il ricorrente rileva che, avendo erroneamente ritenuto l’improponibilità della domanda di riduzione, il giudice di merito non ha esaminato il merito della controversia e quindi ripropone la sua ricostruzione dei fatti e le sue deduzioni sull’ammissibilità senza limiti della prova della simulazione peril legittimario che agisce in riduzione. 3.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con separati controricorsi. 4.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consigliotutte le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Preliminarmente si rileva la nullità dell e costituzion i de i nuov i difensori del ricorrente depositate in data 14 - 2 - 2023 e in data 10 - 2 - 2025 e, di conseguenza, della memoria depositata il 28 - 2 - 2025 , in quanto le procur e a i nuov i difensor i sono stat e rilasciat e in calce all e comparsedi costituzione di nuovo difensore rispettivamente datat e 13 - 2-2023e 10-2-2025, con autenticazione de gli stess i difensor i .

Infatti, al presente giudizio, in quanto iniziato nel 2004, si applica l’art. 83 co.3 cod. proc. civ. nella formulazione previgente all’art. 45 legge 18 giugno 2009 n.69, secondo ilquale nel giudizio di cassazione la procura speciale non poteva essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi del ricorso o del controricorso; per espressa previsione dell’art. 58 co.1 legge 69/2009 le disposizioni della legge che hanno modificato il codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, avvenuta il 4-7-2009 (Cass. Sez. 3 27-8- 2014 n. 18323 Rv. 632092 - 01 , Cass. Sez. 5 26 - 3 - 2010 n. 7241 Rv. 612212-01, per tutte).

Secondo l’indirizzo unanime della giurisprudenza di legittimità, in base alla disposizione previgente, se la procura speciale non è rilasciata a margine o in calce di ricorso o di controricorso, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dall’art. 83 co. 2 cod. proc. civ., e cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio (Cass. Sez. 2 19-4-2022 n. 12434 Rv. 664786, Cass. Sez. 2 9-8-2018 n. 20692 Rv. 650007-01, Cass. Sez. 3 18-4-2013 n. 9462 Rv. 626050-01, Cass. Sez. 3 24-11-2010 n. 23816 Rv. 615160-01). 2.La complessità dellequestioni oggetto del giudizio, con specifico riferimento a quelle relative all’interpretazione e applicazione alla fattispecie dell’art. 564 cod. civ. in ordine alla condizione dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario per l’esercizio dell’azione di riduzione nei confronti dei donatari non coeredi,richiede latrattazione della causa in pubblica udienza.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 37114/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. ZN S PLA44S07F257L, rappresentat o e difes o dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] controricorrente nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente avverso la sentenza n. 1457/2019 della Corte d’Appello di Bologna , depositata il7-5-2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 12 - 3 - 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: azione di riduzione RG.37114/2019 C.C.12-3-2025 [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con atto di citazione notificato a marzo 2004 [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto avanti il Tribunale di Modena il fratello [OSCURATO:PERSONA], la madre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo che il 27-7-2003 era deceduto il padre [OSCURATO:PERSONA], lasciando quali eredi legittimi la moglie e i due figli; ha dichiarato che il padre aveva costituito [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., la prima fusa nella seconda nel 1998, alle quali aveva ceduto il suo intero patrimonio immobiliare mediante atti simulati, per cui chiedeva l’accertamento della simulazione relativa degli atti del 20-6-1994, 7-1-1994 e 16-1-1992dissimulanti donazioni, aventiil valore complessivo di Euro 2.551.297,00; il padre aveva altresì donato al figlio Paolo denaro per l’importo di Lire 5.110.000.000 proveniente dalla vendita di immobili a terzi; quindi, ha chie sto il riconoscimento della sua quota di legittima del valore di Euro 1.297.598,00, non avendo ricevuto beni ereditari. Si è costituito [OSCURATO:PERSONA], deducendo che il padre in vita aveva ugualmente beneficiato i due figli e le donazioni eseguite a favore dell’attore erano idonee a soddisfare la sua quota di legittima. Si è costituita [OSCURATO:SOCIETA]., eccependo anche l’improponibilità della domanda proposta nei suoi confronti, per non avere l’attore accettato l’eredità con beneficio di inventario. Con successivo atto di citazione notificato a novembre 2007 [OSCURATO:PERSONA] ha promosso nuovo giudizio, poi riunito al primo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., con riferimento all’eredità della madre [OSCURATO:PERSONA], deceduta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], proponendo le domande del precedente giudizio con riguardo alla quota di riserva della madre. In questa causa il convenuto [OSCURATO:PERSONA] ha formulato in via riconvenzionale domanda di reintegrazione della quota di legittima spettante alla madre in relazione all’eredità del padre, mediante la riduzione delle donazioni eseguite da quest’ultimo in favore di [OSCURATO:PERSONA], dissimulate in atti di compravendita. Con sentenza n. 195/2012 depositata il 26-1-2012 il Tribunale di Modena ha rigettato le domande principali e le domande riconvenzionali. Ha dichiarato che l’azione di accertamento della simulazione relativa e l’azione di riduzione degli atti di disposizione di immobili compiuti dal padre a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. esercitata dall’attore era improponibile,in quanto [OSCURATO:SOCIETA]. aveva prodotto un inventario dal quale risultava l’esistenza di un patrimoni relitto di [OSCURATO:PERSONA], relativo ai beni mobili della sua casa di abitazione e alla somma di Euro 30,07 in conto corrente; quindi l’attore erede legittimonon era stato totalmente pretermesso e l’azione di riduzione nei confronti di terzi era subordinata all’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario; ha rigettato la domanda di riduzione delle donazioni eseguite dal padre a favore del figlio Paolo, ha dichiarato che la domanda di riduzione esercitata dall’attore per la madre non era stata riproposta all’udienza di precisazione delle conclusioni e comunque anche tale domanda era improponibile, non risultando che la madre avesse accettato con beneficio di inventario l’eredità del marito; ha dichiarato che anche con riguardo alle domande riconvenzionali proposte da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla reintegrazione della quota di legittima della madre vi era la necessità dell’accettazione con beneficio diinventario. Avverso la sentenza hanno proposto [OSCURATO:PERSONA] appello principale e [OSCURATO:PERSONA] appello incidentale, che la Corte d’appello di Bologna ha integralmente rigettato con sentenza n. 1457/2019 depositata il 7-5-2019. Per quanto ancora interessa in relazione ai motivi di ricorso per cassazione proposti, la sentenza ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA], per confutare le risultanze dell’inventario prodotto da [OSCURATO:SOCIETA]. e sostenere la tesi di essere legittimario totalmente pretermesso, aveva solo tardivamente, negli scritti conclusionali del primo grado, dedotto che i beni mobili indicati nell’inventario appartenevano esclusivamente a [OSCURATO:SOCIETA]. in forza del contratto con il quale la società ne aveva acquistato la proprietà; ha dichiarato che l’allegazione non poteva essere esaminata in quanto tardivamente svolta, oltre i termini perentori posti per la fissazione del thema decidendum; ha aggiunto che non potevano essere esaminati i fatti dedotti per la prima volta nell’atto di impugnazione per contrastare la tesi che il saldo del conto corrente apparteneva ad [OSCURATO:PERSONA]. Ha dichiarato che il rigetto di tale motivo di appello comportava l’assorbimento dei motivi riferiti alla simulazione relativa degli atti di vendita da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. Ha altresì rigettato il motivo di appello con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato il rigetto della domanda da lui proposta nella causa riunita, sia in quanto l’assunto dell’attore di essere erede totalmente pretermesso era privo di fondamento a fronte del verbale di inventario del 20-10-2004, sia perché l’appellante non aveva censurato la statuizione riferita al fatto che quella domanda non era stata riproposta infase di precisazione delle conclusioni e tale ragione era in sé sufficiente a sorreggere la pronuncia di primo grado. La sentenza ha altresì rigettato il motivo di appello con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la sua domanda relativa alle donazioni eseguite dal padre al figlio Paolo per genericità; ha dichiarato che non vi era prova delle donazioni, non costituendo presunzioni della sussistenza delle donazioni l’elencazione di una serie di atti che avevano comportato entrate per il padre e di una seriedi atti posti in essere dal figlio Paolo comportanti per lui esborsi, con l’accostamento dei primi ai secondi sotto il profilo temporale. 2.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.2.1.Con il primo motivo, intitolato “violazione e falsa applicazione dell’art. 564 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n.3 e n. 5”, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere confermato la pronuncia di primo grado di improponibilità della domanda di riduzione; lamenta che siano state ritenute tardive le sue deduzioni volte a contestare le risultanze dell’inventario prodotto da [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto la società aveva allegato il verbale di formazione dell’inventario alla precisazione delle conclusioni e quindi l’attore ne aveva contestato le risultanze nel primo atto successivo, allegando che nel rogito 27-12-1991 registrato il 16-1-1992, di cui al doc. 3 del suo fascicolo di primo grado, risultava che [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto a [OSCURATO:SOCIETA]. l’abitazione con tutti i beni mobili in essa contenuti, riservandosi solo il diritto d’uso; aggiunge che alla causa si applicavano le disposizioni previgenti, secondo le quali non vi era il limite delle memorie ex art. 183 cod. proc. civ. per la deduzione delle prove e che la società non aveva dimostrato che, dopo quell’atto, [OSCURATO:PERSONA] avesse riacquistato i mobili. In ordine all’importo di Euro 30,70 di cui al saldo del conto corrente intestato ad [OSCURATO:PERSONA], evidenzia che si trattava di conto corrente sul quale poteva operare a firma disgiunta anche [OSCURATO:PERSONA], cointestatario del conto, il quale aveva eseguito operazioni anche dopo la morte del padre; quindi sostiene fosse impossibile ritenere provato che l’importo di Euro 30,07 dichiarato nell’inventario effettivamente appartenesse al de cuius. Dichiara che nessuno dei beni indicati nell’inventario era in realtà di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi legittimario totalmente pretermesso, la cui azione di riduzione era proponibile senza necessità della preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. Aggiunge che l’errata interpretazione dell'art. 564 cod. civ. nella quale è incorso il giudice di merito riguarda anche la domanda proposta nella causa riunita, relativa all’eredità della madre [OSCURATO:PERSONA], a sua volta legittimaria totalmente pretermessa esonerata dall’obbligo di accettare l’eredità con beneficio di inventario, con la conseguenza che l’attore poteva legittimamente esercitare l’azione di riduzione non proposte in vita dalla stessa. 2.2.Con il secondo motivo, intitolato “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1414, 1417, 2727 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115, 2° comma e 116 1° comma c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3”, il ricorrente rileva che, avendo erroneamente ritenuto l’improponibilità della domanda di riduzione, il giudice di merito non ha esaminato il merito della controversia e quindi ripropone la sua ricostruzione dei fatti e le sue deduzioni sull’ammissibilità senza limiti della prova della simulazione peril legittimario che agisce in riduzione. 3.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con separati controricorsi. 4.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consigliotutte le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Preliminarmente si rileva la nullità dell e costituzion i de i nuov i difensori del ricorrente depositate in data 14 - 2 - 2023 e in data 10 - 2 - 2025 e, di conseguenza, della memoria depositata il 28 - 2 - 2025 , in quanto le procur e a i nuov i difensor i sono stat e rilasciat e in calce all e comparsedi costituzione di nuovo difensore rispettivamente datat e 13 - 2-2023e 10-2-2025, con autenticazione de gli stess i difensor i . Infatti, al presente giudizio, in quanto iniziato nel 2004, si applica l’art. 83 co.3 cod. proc. civ. nella formulazione previgente all’art. 45 legge 18 giugno 2009 n.69, secondo ilquale nel giudizio di cassazione la procura speciale non poteva essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi del ricorso o del controricorso; per espressa previsione dell’art. 58 co.1 legge 69/2009 le disposizioni della legge che hanno modificato il codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, avvenuta il 4-7-2009 (Cass. Sez. 3 27-8- 2014 n. 18323 Rv. 632092 - 01 , Cass. Sez. 5 26 - 3 - 2010 n. 7241 Rv. 612212-01, per tutte). Secondo l’indirizzo unanime della giurisprudenza di legittimità, in base alla disposizione previgente, se la procura speciale non è rilasciata a margine o in calce di ricorso o di controricorso, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dall’art. 83 co. 2 cod. proc. civ., e cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio (Cass. Sez. 2 19-4-2022 n. 12434 Rv. 664786, Cass. Sez. 2 9-8-2018 n. 20692 Rv. 650007-01, Cass. Sez. 3 18-4-2013 n. 9462 Rv. 626050-01, Cass. Sez. 3 24-11-2010 n. 23816 Rv. 615160-01). 2.La complessità dellequestioni oggetto del giudizio, con specifico riferimento a quelle relative all’interpretazione e applicazione alla fattispecie dell’art. 564 cod. civ. in ordine alla condizione dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario per l’esercizio dell’azione di riduzione nei confronti dei donatari non coeredi,richiede latrattazione della causa in pubblica udienza. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ri
Sentenza Cassazione n. 08469/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris