Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2022

Cassazione n. 48417/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 14 febbraio 2022 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Milano il 24 giugno 2019 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 1, 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida a quattro motivi di ricorso: con i primi due deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla nullità degli accertamenti alcolimetrici, in quanto compiuti senza il previo avviso all'imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato; con l'ultimo motivo censura nullità della sentenza poiché il dispositivo della stessa condanna il ricorrente al pagamento di una multa anziché di un'ammenda (trattandosi di reato contravvenzionale).

In data 8 settembre 2022 è pervenuta memoria, con la quale il ricorrente ribadisce e puntualizza gli argomenti già'svolti nell'impugnazione.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è palesemente articolato su una doglianza che si risolve nella pedissequa reiterazione di un motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pagine 3 e 4 della sentenza impugnata), con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, incentrata sulla dichiarazione resa dall'operante della Polizia locale che era intervenuto sul luogo dell'incidente e sulla sottoscrizione del verbale, nel quale si dà atto che la parte è stata previamente informata della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, da parte dell'imputato.

Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria.

Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto al di là dell'apparente richiamo al vizio di motivazione, in realtà è costruito in fatto, contrapponendo il ricorrente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili.

Infine, quanto al quarto motivo, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che a pagina 4 evidenzia che la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza appellata è stata effettuata in udienza, nel contraddittorio delle parti, ed annotata nel verbale.

Essendo; dunque, il ricorso rnamMissibile e non 'ravvisandosi, ex art: 616' cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 14 febbraio 2022 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Milano il 24 giugno 2019 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 1, 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a quattro motivi di ricorso: con i primi due deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla nullità degli accertamenti alcolimetrici, in quanto compiuti senza il previo avviso all'imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato; con l'ultimo motivo censura nullità della sentenza poiché il dispositivo della stessa condanna il ricorrente al pagamento di una multa anziché di un'ammenda (trattandosi di reato contravvenzionale). In data 8 settembre 2022 è pervenuta memoria, con la quale il ricorrente ribadisce e puntualizza gli argomenti già'svolti nell'impugnazione. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è palesemente articolato su una doglianza che si risolve nella pedissequa reiterazione di un motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pagine 3 e 4 della sentenza impugnata), con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, incentrata sulla dichiarazione resa dall'operante della Polizia locale che era intervenuto sul luogo dell'incidente e sulla sottoscrizione del verbale, nel quale si dà atto che la parte è stata previamente informata della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, da parte dell'imputato. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto al di là dell'apparente richiamo al vizio di motivazione, in realtà è costruito in fatto, contrapponendo il ricorrente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili. Infine, quanto al quarto motivo, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che a pagina 4 evidenzia che la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza appellata è stata effettuata in udienza, nel contraddittorio delle parti, ed annotata nel verbale. Essendo; dunque, il ricorso rnamMissibile e non 'ravvisandosi, ex art: 616' cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
Sentenza Cassazione n. 48417/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris