CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2024
Cassazione n. 05920/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 del GIP TRIBUNALE di UDINEdato av9só alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /J\ Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di cinque mesi e dieci giorni di reclusione, convertita in trecentoventi ore di lavoro di pubblica utilità, per il reato di cui all'art. 6-ter legge n. 401 del 1989, articolando un unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio; Considerato che il ricorso è inammissibile perché presentato personalmente dall'imputato, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., e che, inoltre, il motivo espone doglianze prive di specificità e comunque non consentite, perché le censure proposte, attenendo alla eccessività dell'applicazione delle prescrizioni aggiuntive alla misura del lavoro di pubblica utilità, sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.