CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 18748/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' VINCENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza, emessa in data 27 gennaio 2022, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Imperia non convalidava l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] per detenzione di arma comune da sparo con relativo munizionamento (capo 1) e favoreggiamento personale (capo 3). L'indagato, attuale ricorrente, veniva arrestato alle ore 23.23 del 18 febbraio 20223, il suo difensore veniva informato della fissazione dell'udienza di convalida alle ore 15.46 del 19 febbraio 2022 (sabato). La mattina del lunedì, il difensore chiedeva di vedere ed estrarre copia degli atti su cui si basava la richiesta di convalida (via telefono alle ore 8.00 e via PEC alle ore 9.16 e 9.21), reiterava detta richiesta prima della convalida (svoltasi via Teams alle ore 9.30) al Gip ; che verbalizzava l'istanza e la relativa eccezione,dunque, la rigettava sulla base del rispetto dei termini di fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto e sulla necessità, "da parte del difensore di recarsi, personalmente o a mezzo di delegati, presso la cancelleria del Tribunale prima dell'interrogatorio al fine di prendere visione degli atti posti a fondamento della richiesta di convalida...". 2. Avverso la sopra indicata ordinanza ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento sulla base di un unico coacervato motivo ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza dell'art. 391 cod. proc. pen. con conseguente nullità in relazione agli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., nonché inosservanza degli artt. 182 e 294 cod. proc. pen., infine, per motivazione apparente, omessa-manifestamente illogica nonché contraddittoria, con manifesta violazione degli artt. 24 e 111 Cost. sull'esercizio inviolabile del diritto di difesa e del giusto processo garantito dalla parità delle parti (difesa e accusa). 2.1. In sintesi, il difensore, ricostruita la vicenda, come sopra riportata, dava atto del diniego oppostogli dal cancelliere che gli riferiva di non poter inviare alcuna copia "a distanza". La relativa eccezione di non aver avuto a disposizione gli atti su cui si era Ondata la richiesta di convalida dell'arresto era stata rigettata poi dal Gip in udienza, con motivazione asseritamente apodittica e superficiale. L'accesso agli atti gli era stato così negato, pur dando atto che il contenuto degli atti richiesti gli era stato comunque illustrato dal giudice procedente. Il denegato accesso agli atti dovrebbe pertanto essere sanzionato in base al principio affermato da Sez. U, n. 36212 del 30 settembre 2010, considerato anche che non gli era stato consentito di verificare in prima persona se l'operato della polizia giudiziaria fosse stato effettivamente corretto. È stata richiesta dal difensore l'anticipazione dell'udienza e la trattazione orale.3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi posti alla base del ricorso sono manifestamente infondati. Le doglianze poste con il ricorso non si confrontano affatto con la motivazione posta alla base del rigetto dell'eccezione già con il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente rilevato che, in assenza di una norma che dia diritto di ricevere a distanza la copia degli atti/era onere del difensore fare accesso presso la cancelleria prima dell'inizio dell'udienza. Da quanto lamentato a tale onere non si è neanche tentato di adempiere sulla convinzione - errata - di aver diritto alla trasmissione delle copie richieste. L'art. 23, comma 4, d.l. n. 137 del 2020, nel consentire la partecipazione all'udienza da remoto non prevede alcun diritto alla trasmissione di copie, rimanendo sempre garantita la possibilità di accedere e di consultare gli atti in cancelleria. 3. Dalle considerazioni ora esposte deriva l'inammissibilità del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, nonché, per i profili di colpa connessi alla proposta impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo liquidare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de