CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26780/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18103-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope regis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - contraricorrente - avverso la sentenza n. 3027/14/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 09/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la parte contribuente, nella sua qualità di legale rappresentante e socio della "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]" ricorreva avverso un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate aveva determinato, per l'anno 2006, maggiori componenti positivi di reddito pari ad euro 192.668,00 da imputare alla società e rettificato il reddito di partecipazione di ciascuno dei soci da euro 35.457,00 ad euro 131.801,00; la [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, con sentenza n. 35/01/2013 depositata il 14 gennaio 2013 accoglieva il ricorso della parte contribuente rilevando che il reddito di partecipazione accertato conseguiva al maggior reddito della predetta società contestato con un avviso di accertamento annullato dalla sentenza n. 538/01/2011 della [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento depositata il 10 novembre 2011: quest'ultima sentenza è stata successivamente impugnata ma la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, con sentenza n. 4207/2017, depositata il 25 ottobre 2017, ha dichiarato inammissibile l'appello e a seguito della mancata impugnazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] è passato in giudicato l'annullamento dell'accertamento effettuato nei confronti della società di persone; Ric. 2021 n. 18103 sez. MT - ud. 06-07-2022 -2- la [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 3027/14/2020 depositata il 9 giugno 2020, respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che il valido accertamento del maggior reddito ainseguito dalla società di persone costituisce effettivamente un presupposto imprescindibile della presunzione di distribuzione di tale maggior reddito ai soci, di cui l'accertamento notificato ai soci a titolo personale non indichi alcun ulteriore fondamento e poiché, nel caso di specie, l'accertamento effettuato nei confronti della società è stato definitivamente annullato, ne deriva che pure l'accertamento relativo al maggior reddito di partecipazione percepito dal socio deve essere annullato. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate affidato ad un motivo di ricorso mentre la parte contribuente si costituisce con con1::roricorso e in prossimità dell'udienza deposita memoria insistendo per il rigetto del ricorso. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e dell'art. 5 del T.U.I.R. (d.P.R. n. 917 del 1986) in quanto dall'annullamento con sentenza passata in giudicato dell'avviso di accertamento nei confronti della società non discende automaticamente la caducazione di quello nei confronti dei soci tutte le volte in cui l'avviso di accertamento nei confronti della società non venga annullato per ragioni afferenti il merito della ripresa tributaria ma per ragioni formali. Ritenuta l'opportunità di rinviare a nuovo ruolo per consentire la trattazione congiunta - oltre che con i procedimenti Ric. 2021 n. 18103 sez. MT - ud. 06-07-2022 -3- contraddistinti da numero di R.G. n. 18107 del 2021, R.G. n. 18109 del 2021 e R.G. n. 18126 del 2021, discussi alla presente udienza e aventi ad oggetto la stessa controversia - anche con il procedimento numero di R.G. 18120 del 2021 che ha parimenti ad oggetto la stessa controversia ma non è stato fissato alla presente udienza. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il procedimento avente numero di R.G. 18120 del 2021. Così decis