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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 49293/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. peri, in ordine al reato di furto; Considerato che la doglianza proposta — con cui il ricorrente deduce l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen. — esula dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761) e, in ogni caso, è generica, poiché il ricorso non indica, quali elementi di fatto, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre a una pronuncia ex art.129 cod. proc. pen. né quale sia la causa di proscioglimento non valutata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. peri, in ordine al reato di furto; Considerato che la doglianza proposta — con cui il ricorrente deduce l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen. — esula dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761) e, in ogni caso, è generica, poiché il ricorso non indica, quali elementi di fatto, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre a una pronuncia ex art.129 cod. proc. pen. né quale sia la causa di proscioglimento non valutata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 49293/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris