CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07786/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con il ricorso per cassazione oggetto del presente giudizio è stata impugnata la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione. La Corte osserva che si tratta di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge" (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; conforme Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). Nel caso in esame, il ricorso contesta la motivazione in punto di determinazione della pena, senza formulare rilievi sulla illegalità della stessa, nonostante che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implichi la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (Sez. 6, Sentenza n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). Esso, quindi, è stato proposto per motivi diversi da quelli previsti dalla legge ed, in quanto tale, incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 606, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen. Il ricorso, inoltre, è stato presentato personalmente, e non sottoscritto da avvocato iscritto nell'albo speciale presso la Corte di cassazione; esso incorre, quindi, anche nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, cod. Proc. Pen. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2