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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 luglio 2023

Cassazione n. 23495/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24284-2023 proposto da: C.B.H. - CITTA' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 73, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 48 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - Oggetto RINUNZIA R.G.N.24284/2023 Cron.

Rep.

Ud.10/07/2024 CC nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso l'ordinanza n. 23255/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 31/07/2023 R.G.N. 26424/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza n. 23255 depositata il 31.7.2023 la Corte di Cassazione hapronunciato sul ricorso proposto da C.B.H.

Città di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro i lavoratori originari ricorrenti avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari 615/2019 avente ad oggetto il risarcimento dei danni per la mancata istituzione del servizio mensa (o di una modalità alternativa) come riconosciuto dall’art. 68 del CCNL Aiop-Aris-[OSCURATO:PERSONA] 2002-2005.

La società ne chiede la revocazione sull'assunto che i giudici di legittimità - laddove hanno riconosciuto il diritto dei dipendenti alla pausa ed alla consumazione del pasto nonché ad un intervallo non lavorato in caso di osservanza di un orario giornaliero di almeno sei ore - sarebbero incorsi nell'errore di percezione previsto dall'art. 395, n. 4 cod.proc.civ. perché dalla documentazione acquisita agli atti emerge che i lavoratori svolgevano attività senza previsione di pause o interruzioni e solamente la ricorrenza di questa modalità di svolgimento della prestazione (c.d. orario spezzato) consente, secondo una corretta interpretazione dell’art. 68 del CCNL applicato in azienda, l’insorgenza di un diritto all’istituzione di un servizio mensa.

In sintesi, la Corte di Cassazione ha fondato l’esistenza del diritto dei lavoratori su un fatto inesistente, ossia l’effettuazione della pausa pranzo, circostanza di fatto che la stessa ordinanza reputa quale condizione delle attribuzioni del buono pasto.

I lavoratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], resistono con controricorso; gli altri originari ricorrenti sono rimasti intimati.

Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di revocazione si deduce il travisamento dell’art. 68 del C.C.N.L.

Aiop-Aris-[OSCURATO:PERSONA] 2002-2005 risultando documentalmente provato l’effettuazione della pausa pranzo da parte dei dipendenti, condizione prevista dalle parti sociali – come interpretata da questa Suprema Corte con l’ordinanza n. 23255(2023 – per l’insorgenza del diritto al buono pasto.

2. Con memoria ex art. 380bis.1 c.p.c., parte ricorrente ha depositato richiesta di rinunzia al giudizio, notificata ai controricorrenti, nonché dichiarazione degli stessi controricorrenti di accettazione della suddetta rinuncia.

Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.

Nella specie la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscritta dal legale rappresentante della società ricorrente e dal suo difensore munito di procura generale; a tale rinuncia hanno prestato adesione scritta le controparti con il relativo difensore.

Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8115/2006) P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24284-2023 proposto da: C.B.H. - CITTA' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 73, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 48 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - Oggetto RINUNZIA R.G.N.24284/2023 Cron. Rep. Ud.10/07/2024 CC nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso l'ordinanza n. 23255/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 31/07/2023 R.G.N. 26424/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza n. 23255 depositata il 31.7.2023 la Corte di Cassazione hapronunciato sul ricorso proposto da C.B.H. Città di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro i lavoratori originari ricorrenti avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari 615/2019 avente ad oggetto il risarcimento dei danni per la mancata istituzione del servizio mensa (o di una modalità alternativa) come riconosciuto dall’art. 68 del CCNL Aiop-Aris-[OSCURATO:PERSONA] 2002-2005. La società ne chiede la revocazione sull'assunto che i giudici di legittimità - laddove hanno riconosciuto il diritto dei dipendenti alla pausa ed alla consumazione del pasto nonché ad un intervallo non lavorato in caso di osservanza di un orario giornaliero di almeno sei ore - sarebbero incorsi nell'errore di percezione previsto dall'art. 395, n. 4 cod.proc.civ. perché dalla documentazione acquisita agli atti emerge che i lavoratori svolgevano attività senza previsione di pause o interruzioni e solamente la ricorrenza di questa modalità di svolgimento della prestazione (c.d. orario spezzato) consente, secondo una corretta interpretazione dell’art. 68 del CCNL applicato in azienda, l’insorgenza di un diritto all’istituzione di un servizio mensa. In sintesi, la Corte di Cassazione ha fondato l’esistenza del diritto dei lavoratori su un fatto inesistente, ossia l’effettuazione della pausa pranzo, circostanza di fatto che la stessa ordinanza reputa quale condizione delle attribuzioni del buono pasto. I lavoratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], resistono con controricorso; gli altri originari ricorrenti sono rimasti intimati. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di revocazione si deduce il travisamento dell’art. 68 del C.C.N.L. Aiop-Aris-[OSCURATO:PERSONA] 2002-2005 risultando documentalmente provato l’effettuazione della pausa pranzo da parte dei dipendenti, condizione prevista dalle parti sociali – come interpretata da questa Suprema Corte con l’ordinanza n. 23255(2023 – per l’insorgenza del diritto al buono pasto. 2. Con memoria ex art. 380bis.1 c.p.c., parte ricorrente ha depositato richiesta di rinunzia al giudizio, notificata ai controricorrenti, nonché dichiarazione degli stessi controricorrenti di accettazione della suddetta rinuncia. Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Nella specie la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscritta dal legale rappresentante della società ricorrente e dal suo difensore munito di procura generale; a tale rinuncia hanno prestato adesione scritta le controparti con il relativo difensore. Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8115/2006) P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del g
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