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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25253/2026

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otta, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 giugno 1972; avverso la sentenza n. 716/24 RgDib del Tribunale d Salerno del 10 giugno 2025. letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del Pm, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso; letta, altresì, la nota in data 29 novembre 2025, redatta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Aosta, procuratore speciale della ricorrente, la quale ha espressamente rinunziato al ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Salerno, in esito a giudizio celebrato nella forme del rito abbreviato, con sentenza del 10 giugno 2025 - dichiarata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato a lei contestato sub 1) del capo di imputazione, avente ad oggetto la violazione della normativa in materia ambientale in tema di emissione in atmosfera di fumi prodotti dallo svolgimento di attività industriali in assenza della prescritta autorizzazione ed avendo, invece, assolto la medesima dal reato a lei contestato sub 2) del medesimo capo di imputazione, riguardante lo smaltimento illecito dei rifiuti speciali pericolosi derivanti dallo svolgimento delle predette attività industriali, con la formula della insussistenza del fatto - ha, pertanto, condannato la predetta alla pena di € 1.500,00 di ammenda, cui era pervenuto applicando alla pena base di 3.000,00 di ammenda la diminuente prevista in relazione ai reati contravvenzionali stante la intervenuta scelta dal rito contratto.

Avverso tale sentenza ha interposto ricorso in grado di appello la difesa della [OSCURATO:PERSONA], articolando 4 motivi di gravame.

Con un primo motivo la predetta ha lamentato il fatto che il giudice di primo grado non avesse tenuto conto che presso lo stabilimento industriale da cui provenivano le emissione di cui alla imputazione era stato da lei preposto un procuratore speciale cui sarebbe spettato di adoperarsi per il rispetto della normativa in materia ambientale.

Con un secondo motivo di ricorso è stata censurata la ritenuta esclusione del fatto che il macchinario industriale dal quale provenivano le emissioni di fumi rientrasse fra quelli per la cui operatività non è necessario il rilascio della preventiva autorizzazione.

Con il terzo motivo di impugnazione è stata lamentata la mancata qualificazione della condotta per la quale è stata dichiarata la penale responsabilità della imputata fra quelle per le quali, visto l'art. 131-bis cod. pen., è prevista la causa di non punibilità scaturente dalla particolare tenuità del fatto.

Infine, il quarto motivo di impugnazione ha riguardato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, le quali sono stante escluse in ragione della pretesa, errata, che la imputata fosse gravata da precedenti penali connessi allo svolgimento della attività di impresa. 2Con atto datato 29 novembre 2025 il difensore della ricorrente, munito di contestuale procura speciale da questa a lui rilasciata, dichiarava - peraltro unitamente alla ricorrente medesima - di rinunziare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Alla luce della documentazione presente in atti, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Deve, per prima cosa, rilevarsi che, trattandosi di impugnazione di sentenza emessa in data 10 giugno 2025, quindi nella vigenza dell'attuale testo dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., non vi è dubbio che ci si trovi di fronte ad una sentenza, nella quale era stata disposta la sola condanna alla pena dell'ammenda, (pertanto) inappellabile; il ricorso proposto avverso di essa va, perciò convertito in ricorso per cassazione e da tanto deriva la competenza di questa Corte a conoscere su di esso.

Tanto premesso, si osserva che l'avvenuta presentazione dell'atto di rinunzia alla impugnazione, sottoscritto dalla stessa ricorrente, oltre che dal suo difensore munito di procura speciale, determina inequivocabilmente la inammissibilità del ricorso.

A tale pronunzia segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDepositata in [OSCURATO:PERSONA], t 6 LUG. 2026 „ 4ksi-[OSCURATO:PERSONA] 3 [OSCURATO:PERSONA] orkito ZA,9 , O

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
otta, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 giugno 1972; avverso la sentenza n. 716/24 RgDib del Tribunale d Salerno del 10 giugno 2025. letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del Pm, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso; letta, altresì, la nota in data 29 novembre 2025, redatta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Aosta, procuratore speciale della ricorrente, la quale ha espressamente rinunziato al ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Salerno, in esito a giudizio celebrato nella forme del rito abbreviato, con sentenza del 10 giugno 2025 - dichiarata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato a lei contestato sub 1) del capo di imputazione, avente ad oggetto la violazione della normativa in materia ambientale in tema di emissione in atmosfera di fumi prodotti dallo svolgimento di attività industriali in assenza della prescritta autorizzazione ed avendo, invece, assolto la medesima dal reato a lei contestato sub 2) del medesimo capo di imputazione, riguardante lo smaltimento illecito dei rifiuti speciali pericolosi derivanti dallo svolgimento delle predette attività industriali, con la formula della insussistenza del fatto - ha, pertanto, condannato la predetta alla pena di € 1.500,00 di ammenda, cui era pervenuto applicando alla pena base di 3.000,00 di ammenda la diminuente prevista in relazione ai reati contravvenzionali stante la intervenuta scelta dal rito contratto. Avverso tale sentenza ha interposto ricorso in grado di appello la difesa della [OSCURATO:PERSONA], articolando 4 motivi di gravame. Con un primo motivo la predetta ha lamentato il fatto che il giudice di primo grado non avesse tenuto conto che presso lo stabilimento industriale da cui provenivano le emissione di cui alla imputazione era stato da lei preposto un procuratore speciale cui sarebbe spettato di adoperarsi per il rispetto della normativa in materia ambientale. Con un secondo motivo di ricorso è stata censurata la ritenuta esclusione del fatto che il macchinario industriale dal quale provenivano le emissioni di fumi rientrasse fra quelli per la cui operatività non è necessario il rilascio della preventiva autorizzazione. Con il terzo motivo di impugnazione è stata lamentata la mancata qualificazione della condotta per la quale è stata dichiarata la penale responsabilità della imputata fra quelle per le quali, visto l'art. 131-bis cod. pen., è prevista la causa di non punibilità scaturente dalla particolare tenuità del fatto. Infine, il quarto motivo di impugnazione ha riguardato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, le quali sono stante escluse in ragione della pretesa, errata, che la imputata fosse gravata da precedenti penali connessi allo svolgimento della attività di impresa. 2Con atto datato 29 novembre 2025 il difensore della ricorrente, munito di contestuale procura speciale da questa a lui rilasciata, dichiarava - peraltro unitamente alla ricorrente medesima - di rinunziare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Alla luce della documentazione presente in atti, il ricorso va dichiarato inammissibile. Deve, per prima cosa, rilevarsi che, trattandosi di impugnazione di sentenza emessa in data 10 giugno 2025, quindi nella vigenza dell'attuale testo dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., non vi è dubbio che ci si trovi di fronte ad una sentenza, nella quale era stata disposta la sola condanna alla pena dell'ammenda, (pertanto) inappellabile; il ricorso proposto avverso di essa va, perciò convertito in ricorso per cassazione e da tanto deriva la competenza di questa Corte a conoscere su di esso. Tanto premesso, si osserva che l'avvenuta presentazione dell'atto di rinunzia alla impugnazione, sottoscritto dalla stessa ricorrente, oltre che dal suo difensore munito di procura speciale, determina inequivocabilmente la inammissibilità del ricorso. A tale pronunzia segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDepositata in [OSCURATO:PERSONA], t 6 LUG. 2026 „ 4ksi-[OSCURATO:PERSONA] 3 [OSCURATO:PERSONA] orkito ZA,9 , O
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