CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 22541/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28913/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato DELL'[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 4 -intimato- e sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] 4, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5697, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA CORTE D'APPELLO TORINO n. 950/2017 depositata il02/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’ASL 9 di Ivrea con verbale di licitazione privata semplificata avente funzione di contratto del 19.4.1999, sottoscritto in data 17.6.1999, affidò alla Sogeco l’appalto avente ad oggetto lavori di manutenzione e adattamento di un capannone dell’ex opificio di Strambino a sede di ambulatorio per l’esecuzione di indagini cliniche. L’esecuzione dei lavori, consegnati alla Sogeco in data 4.5.1999 e da terminarsi nei successivi 90 giorni, venne dichiarata ultimata in data 20 novembre 1999. Durante l’esecuzione dei lavori vennero emessi e pagati senza riserve 7 SAL da parte della committente, che, invece, contestò la fattura n. 152 del 18 dicembre 2000 per € 87.917,96, con la quale la Sogeco aveva richiesto anche il pagamento di un SAL n. 8, che, secondo l’ASL, non era contrattualmente previsto ed aveva ad oggetto la unilaterale determinazione da parte della Sogeco di ulteriori lavorazioni effettuate in corso di appalto. A seguito di diversi incontri tra le parti, al fine di risolvere la controversia relative alle maggiori richieste formulate dalla Sogeco, le parti decisero di affidare alla [OSCURATO:PERSONA] il compito di definire la questione e di rivedere il documento denominato “[OSCURATO:PERSONA]” redatto dalla Sogeco, con il quale era stato chiesto il maggior importo. In data 5 gennaio 2011 la Direzione dei lavori predispose la relazione sul conto finale ex art. 173 DPR 554/1999, con la quale riconobbe alla Sogeco un credito residuo di €79.671,80 oltre IVA, e l’ASL provvide al pagamento, con mandato del 10 novembre 2011, della somma di €87.638,90 (la somma accertata dal D.L. comprensiva dell’IVA). Successivamente la Sogeco presentò ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di Ivrea e chiese che la ASL TO4 fosse condannata al pagamento di € 64.369,54 a titolo di interessi legali e moratori per il ritardato pagamento dell’importo di €87.638,90, quale residuo credito per i maggiori lavori eseguiti, ritenendo che su detta somma, ricevuta il 29 novembre 2011, il termine a quo per la maturazione degli accessori del credito decorresse dall’ultimazione dei lavori, avvenuta a suo dire in data 20 novembre 1999. Il Tribunale di Ivrea respinse il ricorso con sentenza confermata dalla Corte di Appello di Torino. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino la Sogeco propone ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi. Resiste l’ASL TO4 con controricorso e ricorso incidentale condizionato sulla scorta di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia: Violazione e falsa applicazione della normativa in tema di transazione art. 1965 cod. civ.; articolo 239 D.Lgs 163/2006. Certificato di regolare esecuzione. Sottoscrizione e rinuncia alle riserve. Secondo la ricorrente la Corte di Appello avrebbe errato laddove ha escluso che tra le parti fosse intervenuta transazione sulle somme dovute dall’ASL per i maggiori lavori eseguiti dalla Sogeco, dal momento che l’accordo raggiunto tra le parti in ordine alla definizione delle riserve ed il riconoscimento dei maggiori lavori eseguiti, avrebbe natura privatistica e sarebbe pienamente ammissibile (anche in relazione all’art. 239 del D.Lgs. 163/2006), posto che le controversie sulle riserve sarebbero sorte nella fase di esecuzione dell’appalto, in cui vi sono situazioni di diritto soggettivo e non di interesse legittimo. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia: Violazione e falsa applicazione della normativa in tema di emissione del certificato di regolare esecuzione e pagamento degli interessi moratori per ritardato pagamento: art. 208 del DPR 554/1999 - 237 DPR 207/2010; artt. 133 e 141 del D.Lgs. 163/2005; artt. 143- 144 DPR 207/2010; artt. 4 e 5 D.Lgs 231/2002. La CdA avrebbe errato laddove ha escluso la debenza degli interessi legali e moratori sul presupposto che la consegna dell’opera non sarebbe avvenuta prima del 2011, in seguito all’emissione del Certificato di regolare esecuzione. Secondo la ricorrente, infatti, è dato indiscutibile che i lavori sono stati ultimati il 20 novembre 1999 (e risulterebbe anche dal Certificato di regolare esecuzione) e che il ritardo nell’emissione del certificato di regolare esecuzione era dipeso dalla negligente condotta dell’ASL che, in violazione dell’art. 208 DPR 554/99, non avrebbe emesso tale documento entro 3 mesi dall’ultimazione da lavori ma soltanto decorsi 11 anni. Le conseguenze negative del ritardo nella redazione del certificato, pertanto, ricadrebbero sull’ASL, che sarebbe tenuta a corrispondere gli interessi legali e moratori per il ritardo con cui ha remunerato solo nel 2011, le maggiori opere ultimate dalla Sogeco nel 1999 ed utilizzate dall’ASL. Il ricorso è infondato in ordine ad entrambi i motivi da trattarsi congiuntamente in quanto tra loro avvinti. Già in primo grado il Tribunale di Ivrea dopo aver ritenuto che nel caso di specie fossero applicabili gli artt. 143 e 144 del DPR 207/2010 e che non fosse intercorsa una transazione tra le parti relativamente agli importi determinati dal Certificato di [OSCURATO:PERSONA], aveva rigettato le richieste della Sogeco, sul presupposto della inesigibilità del pagamento a saldo per non avere l’appaltatore prestato la garanzia fideiussoria ex art. 141 D.Lgs. 163/2006. [OSCURATO:PERSONA] di Torino, con sent. n. 997/2017, ha rigettato l’appello, statuendo che: 1) la consegna dell’opera doveva ritenersi avvenuta nel 2011, non risultando esperiti prima di tale data tutti gli adempimenti procedurali previsti in materia di appalti pubblici per la consegna dell’opera; 2) doveva escludersi che tra le parti fosse intervenuto accordo transattivo avente ad oggetto il corrispettivo per opere realizzate in aggiunta a quelle previste per il capitolato. In particolare la Corte territoriale ha ritenuto che la sottoscrizione pura e semplice apposta dalla Sogeco in calce al Certificato di [OSCURATO:PERSONA] non poteva ritenersi rappresentativa dell’incontro di volontà transattive tra le parti; nemmeno era stata rispettata la procedura ex art. 239 D.Lgs. 163/2006 (e neppure il requisito della forma scritta ad substantiam) per la valida stipulazione di una transazione da parte dell’ente pubblico; infine non poteva riconoscersi nell’emissione della nota di credito da parte della Sogeco accettazione della proposta transattiva per comportamento concludente, dal momento che mancherebbe il requisito della forma scritta ad substantiam per le transazioni concluse da enti pubblici; inoltre nessuna garanzia fideiussoria ex art. 141 [OSCURATO:PERSONA] era dovuta dalla Sogeco se non dal 10 giugno 2011, dal momento che tale garanzia viene rilasciata al momento del collaudo/Certificato di [OSCURATO:PERSONA] e, prima di tale data, non vi è alcun certificato analogo, In conseguenza del rigetto dell’appello principale, inoltre, la Cda ha ritenuto assorbito l’appello incidentale condizionale dell’ASL. Da quanto sopra risulta che la Corte territoriale, dall’esame delle circostanze e dei documenti prodotti in giudizio, ha espressamente accertato che la ricorrente ha consegnato l’opera nel 2011 e ha ritenuto la inammissibilità della richiesta di interessi per il periodo anteriore a tale data. Le censure esposte riguardano una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie, riservata al giudice di merito ex art. 116 c.p.c. e censurabile in sede di legittimità soltanto qualora prove legali siano state valutate secondo prudente apprezzamento ovvero qualora elementi di prova soggetti a valutazione critica siano stati considerati come facenti piena prova (Cass. 22 dicembre 2021, n. 41275; 27 dicembre 2010, n. 27000). L’accertamento del contenuto negoziale e della volontà dei contraenti è senza dubbio accertamento di fatto che spetta al giudice del merito né appare consentito al ricorrente prospettare in sede di legittimità una diversa interpretazione. In ogni caso anche nella prospettiva della stipulazione e validità della transazione perorata dalla ricorrente è stato accertato come pacifico nel giudizio di merito che il pagamento a favore di Sogeco “è avvenuto a tacitazione di ogni suo credito ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato”, anche su questa base si è pertanto fondata la decisione impugnata che ha escluso la sussistenza di un ulteriore credito della odierna ricorrente oltre alla somma pattuita. In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere respinto con condanna alle spese del giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale condizionato è assorbito. P.Q.M. Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore della controricorrente che si liquidano in complessive € 4.000,00 più 200,00 per spese oltre IVA e CPA ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a