CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021
Cassazione n. 09318/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 22 febbraio 2021 che, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli il 24 giugno 2020 all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro, Tesi sei ,di reclusione ed euro urbi 3.000,00 di multa, in ordine a reati giudicati con grt~ sentenza di condanna, tpass-ate in giudIcato-.5 2. [OSCURATO:PERSONA] lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che il suo marginale contributo nella realizzazione dei reati era stato tale da giustificare un'ulteriore diminuzione di pena. 3. [OSCURATO:PERSONA] denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che l'acquisizione del DVD e della relativa perizia erano elementi indispensabili ai fini della decisione. Secondo il ricorrente, quindi, posto che la dichiarazione resa dal perito o dal consulente tecnico costituisce prova dichiarativa assimilabile a quella del testimone, il giudice di secondo grado avrebbe avuto l'obbligo di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, anche se in sede di giudizio abbreviato. La Corte di appello, inoltre, non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla richiesta di integrazione probatoria relativa alla perizia prodotta dalla difesa e avente a oggetto le immagini tratte dal citato DVD. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto personalmente dall'interessato il 5 luglio 2021. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale ha evidenziato che il giudice di primo grado aveva già rigettato la richiesta di rito abbreviato condizionato all'acquisizione del DVD, atteso che tale supporto era stato depositato tardivamente, non essendo stato prodotto nei termini perentori decorrenti dalla notifica del decreto di giudizio immediato. La richiesta, inoltre, era stata ritenuta irrilevante, poiché vi era incertezza sulla provenienza del DVD, del soggetto che lo avrebbe riprodotto, della data oltre che del posizionamento delle telecamere. La Corte di appello, quindi, ha ritenuto non necessaria l'acquisizione del supporto video, anche considerando che, dagli atti processuali, era stato possibile ricostruire con certezza la dinamica dei fatti C3 VI 1/2. 1-; VIC L-0 ic.vuor,3 Ps:IL 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibilq i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]