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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 01445/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per furto semplice; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo alla procedibilità del reato; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

L'esame degli atti - consentito a questa Corte, trattandosi di valutare la sussistenza di un error in procedendo - dimostra che in data 2/12/2013 la persona offesa, presentatosi al Commissariato di [OSCURATO:PERSONA], manifestò la volontà di perseguire il responsabile del furto, con espressione non equivoca.

Infatti, alla domanda rivoltagli dall'operante, se intendesse sporgere querela, rispose testualmente: "si, è mia intenzione sporgere formale querela nei confronti dell'autore del furto".

Le risultanze documentali smentiscono, quindi, la prospettazione difensiva; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria;; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 19/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] I i (Anttorp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per furto semplice; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo alla procedibilità del reato; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. L'esame degli atti - consentito a questa Corte, trattandosi di valutare la sussistenza di un error in procedendo - dimostra che in data 2/12/2013 la persona offesa, presentatosi al Commissariato di [OSCURATO:PERSONA], manifestò la volontà di perseguire il responsabile del furto, con espressione non equivoca. Infatti, alla domanda rivoltagli dall'operante, se intendesse sporgere querela, rispose testualmente: "si, è mia intenzione sporgere formale querela nei confronti dell'autore del furto". Le risultanze documentali smentiscono, quindi, la prospettazione difensiva; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria;; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] I i (Anttorp
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