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Corte costituzionalesentenzaSezione I

Corte costituzionale n. 43/1974

ECLI:IT:COST:1974:43
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel procedimento civile promosso da D'[OSCURATO:PERSONA], procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, aventi causa da [OSCURATO:PERSONA], contro l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, Sezione speciale per la riforma fondiaria, tendente ad ottenere il risarcimento del preteso danno derivante ad essi esponenti dall'essere stati espropriati, con d.P.R. 19 novembre 1952, n. 2047, di terreni in più del dovuto e valutabili in lire 4.486,04 in termini di reddito dominicale e, in termini di superficie, in ha. 19.50.45 di pascolo di I classe, ovvero in ha. 11.50.26 di seminato di II classe, il tribunale di Bari ha sollevato questione di legittimità costituzionale del suddetto decreto presidenziale, per eccesso dai limiti della delega di cui all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e conseguente violazione dell'art. 76 della Costituzione.

Nell'ordinanza il tribunale ha dato atto che l'eccesso di scorporo sarebbe avvenuto per un errore nella determinazione della superficie espropriabile derivante dall'inclusione, nel computo relativo, della particella 46 del foglio di mappa 70 in agro di [OSCURATO:PERSONA], appartenente invece alla ditta [OSCURATO:PERSONA] fu Valerio, e che l'errore sarebbe stato riconosciuto espressamente dallo stesso Ente in corso di causa.

Ritenuta pertanto pregiudiziale la verifica della conseguente illegittimità, ha rimesso gli atti a questa Corte per il giudizio di competenza.

L'ordinanza, comunicata e notificata come per legge, è stata pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 329 del 20 dicembre 1972.

Avanti a questa Corte si è tempestivamente costituito l'Ente di riforma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato le proprie deduzioni, con cui ribadisce la necessità della pronunzia della Corte, vertendosi in materia di eccesso di scorporo riconosciuto dall'Ente espropriante.

Conclude pertanto chiedendo che la Corte statuisca secondo giustizia sulla sollevata questione. :

1. - L'illegittimità del decreto 19 novembre 1952, n. 2047, viene prospettata in considerazione del fatto, risultante dall'ordinanza di rinvio ed esplicitamente ammesso dalla difesa dell'Ente, che il detto provvedimento è stato emanato tenendo presente, ai fini della determinazione della superficie da espropriare a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, una particella di terreno appartenente invece a [OSCURATO:PERSONA] fu Valerio.

Da tale erronea inclusione, secondo l'ordinanza, è altresì derivato un eccesso di espropriazione in danno del nominato [OSCURATO:PERSONA] ed altri espropriati.

2. - Questa Corte ha ripetutamente affermato che lo scorporo previsto e disciplinato dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, doveva effettuarsi, ricorrendo le condizioni prescritte, nei confronti del vero proprietario del terreno (sentenze del 26 febbraio 1959, n. 8, del 18 novembre 1959, n. 57, del 1 marzo 1961, n. 7, del 16 marzo 1961, n. 12) e pertanto la espropriazione ora in esame avrebbe dovuto effettuarsi solo con riguardo alle particelle di terreno appartenenti al [OSCURATO:PERSONA] ed agli altri soggetti indicati nel decreto di esproprio impugnato.

Tale provvedimento, pertanto, ha certamente esorbitato dai limiti della delega di cui all'art. 4 della legge n. 841 del 1950, e va conseguentemente dichiarato illegittimo per contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Ciò fermo restando che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, competono al giudice di merito eventuali ulteriori accertamenti circa la situazione di fatto concernente la reale consistenza della proprietà alla data del 15 novembre 1949, e la relativa incidenza sulla misura dell'espropriazione.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara l'illegittimità costituzionale del d.PR. 19 novembre 1952, n. 2047, in quanto abbia compreso nell'espropriazione una particella non appartenente agli espropriati. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel procedimento civile promosso da D'[OSCURATO:PERSONA], procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, aventi causa da [OSCURATO:PERSONA], contro l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, Sezione speciale per la riforma fondiaria, tendente ad ottenere il risarcimento del preteso danno derivante ad essi esponenti dall'essere stati espropriati, con d.P.R. 19 novembre 1952, n. 2047, di terreni in più del dovuto e valutabili in lire 4.486,04 in termini di reddito dominicale e, in termini di superficie, in ha. 19.50.45 di pascolo di I classe, ovvero in ha. 11.50.26 di seminato di II classe, il tribunale di Bari ha sollevato questione di legittimità costituzionale del suddetto decreto presidenziale, per eccesso dai limiti della delega di cui all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e conseguente violazione dell'art. 76 della Costituzione. Nell'ordinanza il tribunale ha dato atto che l'eccesso di scorporo sarebbe avvenuto per un errore nella determinazione della superficie espropriabile derivante dall'inclusione, nel computo relativo, della particella 46 del foglio di mappa 70 in agro di [OSCURATO:PERSONA], appartenente invece alla ditta [OSCURATO:PERSONA] fu Valerio, e che l'errore sarebbe stato riconosciuto espressamente dallo stesso Ente in corso di causa. Ritenuta pertanto pregiudiziale la verifica della conseguente illegittimità, ha rimesso gli atti a questa Corte per il giudizio di competenza. L'ordinanza, comunicata e notificata come per legge, è stata pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 329 del 20 dicembre 1972. Avanti a questa Corte si è tempestivamente costituito l'Ente di riforma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato le proprie deduzioni, con cui ribadisce la necessità della pronunzia della Corte, vertendosi in materia di eccesso di scorporo riconosciuto dall'Ente espropriante. Conclude pertanto chiedendo che la Corte statuisca secondo giustizia sulla sollevata questione. : 1. - L'illegittimità del decreto 19 novembre 1952, n. 2047, viene prospettata in considerazione del fatto, risultante dall'ordinanza di rinvio ed esplicitamente ammesso dalla difesa dell'Ente, che il detto provvedimento è stato emanato tenendo presente, ai fini della determinazione della superficie da espropriare a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, una particella di terreno appartenente invece a [OSCURATO:PERSONA] fu Valerio. Da tale erronea inclusione, secondo l'ordinanza, è altresì derivato un eccesso di espropriazione in danno del nominato [OSCURATO:PERSONA] ed altri espropriati. 2. - Questa Corte ha ripetutamente affermato che lo scorporo previsto e disciplinato dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, doveva effettuarsi, ricorrendo le condizioni prescritte, nei confronti del vero proprietario del terreno (sentenze del 26 febbraio 1959, n. 8, del 18 novembre 1959, n. 57, del 1 marzo 1961, n. 7, del 16 marzo 1961, n. 12) e pertanto la espropriazione ora in esame avrebbe dovuto effettuarsi solo con riguardo alle particelle di terreno appartenenti al [OSCURATO:PERSONA] ed agli altri soggetti indicati nel decreto di esproprio impugnato. Tale provvedimento, pertanto, ha certamente esorbitato dai limiti della delega di cui all'art. 4 della legge n. 841 del 1950, e va conseguentemente dichiarato illegittimo per contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione. Ciò fermo restando che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, competono al giudice di merito eventuali ulteriori accertamenti circa la situazione di fatto concernente la reale consistenza della proprietà alla data del 15 novembre 1949, e la relativa incidenza sulla misura dell'espropriazione. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara l'illegittimità costituzionale del d.PR. 19 novembre 1952, n. 2047, in quanto abbia compreso nell'espropriazione una particella non appartenente agli espropriati. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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