Corte costituzionalesentenzaSezione I
Corte costituzionale n. 43/1974
ECLI:IT:COST:1974:43
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel procedimento civile promosso da D'[OSCURATO:PERSONA], procuratore
generale di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, aventi causa da [OSCURATO:PERSONA], contro l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione
fondiaria in Puglia e Lucania, Sezione speciale per la riforma
fondiaria, tendente ad ottenere il risarcimento del preteso danno
derivante ad essi esponenti dall'essere stati espropriati, con d.P.R.
19 novembre 1952, n. 2047, di terreni in più del dovuto e valutabili
in lire 4.486,04 in termini di reddito dominicale e, in termini di
superficie, in ha. 19.50.45 di pascolo di I classe, ovvero in ha.
11.50.26 di seminato di II classe, il tribunale di Bari ha sollevato
questione di legittimità costituzionale del suddetto decreto
presidenziale, per eccesso dai limiti della delega di cui all'art. 4
della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e conseguente violazione dell'art.
76 della Costituzione.
Nell'ordinanza il tribunale ha dato atto che l'eccesso di scorporo
sarebbe avvenuto per un errore nella determinazione della superficie
espropriabile derivante dall'inclusione, nel computo relativo, della
particella 46 del foglio di mappa 70 in agro di [OSCURATO:PERSONA],
appartenente invece alla ditta [OSCURATO:PERSONA] fu Valerio, e che
l'errore sarebbe stato riconosciuto espressamente dallo stesso Ente in
corso di causa. Ritenuta pertanto pregiudiziale la verifica della
conseguente illegittimità, ha rimesso gli atti a questa Corte per il
giudizio di competenza.
L'ordinanza, comunicata e notificata come per legge, è stata
pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 329 del 20 dicembre 1972.
Avanti a questa Corte si è tempestivamente costituito l'Ente di
riforma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
che ha depositato le proprie deduzioni, con cui ribadisce la necessità
della pronunzia della Corte, vertendosi in materia di eccesso di
scorporo riconosciuto dall'Ente espropriante.
Conclude pertanto chiedendo che la Corte statuisca secondo
giustizia sulla sollevata questione.
:
1. - L'illegittimità del decreto 19 novembre 1952, n. 2047, viene
prospettata in considerazione del fatto, risultante dall'ordinanza di
rinvio ed esplicitamente ammesso dalla difesa dell'Ente, che il detto
provvedimento è stato emanato tenendo presente, ai fini della
determinazione della superficie da espropriare a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, una particella di terreno appartenente invece a [OSCURATO:PERSONA] fu Valerio.
Da tale erronea inclusione, secondo l'ordinanza, è altresì
derivato un eccesso di espropriazione in danno del nominato [OSCURATO:PERSONA] ed altri espropriati.
2. - Questa Corte ha ripetutamente affermato che lo scorporo
previsto e disciplinato dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, doveva
effettuarsi, ricorrendo le condizioni prescritte, nei confronti del
vero proprietario del terreno (sentenze del 26 febbraio 1959, n. 8, del
18 novembre 1959, n. 57, del 1 marzo 1961, n. 7, del 16 marzo 1961, n.
12) e pertanto la espropriazione ora in esame avrebbe dovuto
effettuarsi solo con riguardo alle particelle di terreno appartenenti
al [OSCURATO:PERSONA] ed agli altri soggetti indicati nel decreto di esproprio
impugnato. Tale provvedimento, pertanto, ha certamente esorbitato dai
limiti della delega di cui all'art. 4 della legge n. 841 del 1950, e va
conseguentemente dichiarato illegittimo per contrasto con gli artt. 76
e 77 della Costituzione. Ciò fermo restando che, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, competono al giudice di merito
eventuali ulteriori accertamenti circa la situazione di fatto
concernente la reale consistenza della proprietà alla data del 15
novembre 1949, e la relativa incidenza sulla misura
dell'espropriazione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale del d.PR. 19 novembre
1952, n. 2047, in quanto abbia compreso nell'espropriazione una
particella non appartenente agli espropriati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere