CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29301/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza che lo ha condannato per il reato di cui all'artt. 624 bis commi 1 e 3, 625 comma 1 n.2 c.p. Il ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla penale responsabilità. 2. Il motivo di ricorso è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. È noto che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (Sez. U., n. 930 del 13/12/1995- dep. 1996, Clarke, RV.20342801; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). La sentenza impugnata opera infatti una logica lettura delle risultanze istruttorie, confrontandosi con la più recente letteratura scientifica, secondo cui gli esiti della indagine condotta sui DNA hanno natura di prova piena (Sez. 2 - , n. 38184 del 06/07/2022, Rv. 283904 — 03; Sez. 5, n.21853 del 27 febbraio 2024), e non di elemento indiziario., stante la infinitesimale probabilità di errore. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in