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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11034/2026

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SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d'appello di Reggio CalabriaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, esposti i motivi di ricorso, ne ha chiestol'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] haconfermato la condanna ad anni 2 di reclusione, con pena sospesa, inflitta abancarotta per distrazione dell’importo complessivo di euro 1.584.877,55 dallastessa commesso, in concorso ex art. 110 cod. pen. con il marito FrancescoRodinò, separatamente giudicato, quale titolare della dell'omonima dittaindividuale, dichiarata fallita con sentenza emessa dal Tribunale di Palmi in data02/01/2020.2.

Contro la sentenza della Corte di Appello l’imputata, per tramite della propriadifesa, ha proposto ricorso articolando tre motivi di seguito illustrati nei limitistabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Inosservanza di legge penale in relazione all’elemento soggettivo del reatodi bancarotta per distrazione accertato.

Deduce che: a) erroneamente le sentenzeconformi avevano ritenuto sufficiente il dolo generico invece che quello specifico;b) comunque, lo stesso dolo generico non era idoneamente dimostrato in relazionealla specifica situazione della ditta individuale, priva di autonomia patrimoniale egestita in impresa familiare, in cui eventuali violazioni afferenti allemovimentazioni in rilievo dovevano al più ascriversi a colpa della ricorrente nellagestione delle risorse della ditta; c) di rimando si apprezzava la necessità diriqualificare il fatto come bancarotta semplice o, a tutto concedere, preferenziale.2.2.

Inosservanza di legge e vizio di motivazione in ordine all’elemento oggettivodel reato.In particolare, quanto all’importo (pari ad euro 288.961,38) movimentatomediante il conto n. 9680 presso banca CREDEM, intestato al figlio [OSCURATO:PERSONA],non era stata acquisita prova che le somme in rilievo provenissero dalla [OSCURATO:PERSONA].Era stato, di contro, trascurato che [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito alla madreimporto anche superiore a quello contestato, pari ad euro 289.215,86 senzarivalutazione.Quanto alla restituzione del prestito di euro 38.000, in tesi di accusa, effettuatoper fini personali ed estranei all'attività d'impresa, si era pretermesso diconsiderare che il prestito era documentato mentre l’imputazione a causaliestranee all’impresa era ingiustificata, avuto riguardo alla promiscuità delpatrimonio tra titolare e ditta individuale.La ricostruzione, inoltre, era avvenuta senza considerare la documentazioneprodotta dalla difesa e senza acquisire gli estratti conto bancari.2.3.

Inosservanza di legge penale con riguardo agli artt. 62-bis e 131-bis cod.pen.

Deduce che, previa riqualificazione della fattispecie in bancarottapatrimoniale semplice o preferenziale, la Corte territoriale avrebbe dovutoapplicare la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. o, comunque,rideterminare la pena, con riconoscimento delle attenuanti generiche.3.

Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità delricorso.4.

La difesa ha chiesto l’accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato.2.

Il primo motivo, che cumula oggetti distinti, è inammissibile nella parte in cuisi duole della mancata dimostrazione del dolo specifico.2.1.

Secondo una prima linea argomentativa, il ricorso deduce che la sentenzaimpugnata è incorsa in inosservanza della legge laddove non ha dimostrato il dolospecifico richiesto dalla fattispecie distrattiva contestata.La prospettazione è manifestamente infondata.2.2.

E’ consolidato l’orientamento secondo cui l'elemento soggettivo del delitto dibancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cuisussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenzadell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente laconsapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa daquella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez.

U, Sentenza n. 22474 del31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 – 01).

L’assunto, come pure noto, ha trovatospecificazione nella indicazione per cui «In tema di bancarotta fraudolenta perdistrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità delfatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici difraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce dellacondizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa haoperato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altreimprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibriotra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale,necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa inpericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare lagaranzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente dellaconsapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa» (Sez. 5, Sentenzan. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01).Con riguardo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale il dolo specifico di danno aicreditori rileva soltanto in relazione alla sotto-fattispecie di esposizione oriconoscimento di passività inesistenti (“allo scopo di recare pregiudizio aicreditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti”), qui manifestamente nonin rilievo.2.3.

Ricostruito così l’elemento soggettivo della fattispecie astratta, è irrilevanteche la contestazione indicasse come la distrazione fosse stata compiuta «allo scopodi creare pregiudizio ai creditori».

Si tratta di aggiunta superflua che non incidesull’accertamento del dolo richiesto che rimane quello generico.3.

Il medesimo primo motivo, sotto ulteriore profilo deduce la carenza dello stessodolo generico.

Carenza che, secondo la articolata prospettazione, doveva farsidiscendere, in primo luogo, dal fatto che la promiscuità del patrimonio dell’impresaindividuale e quello del suo titolare rendeva incerta e indimostrata laconsapevolezza della contestata distrazione.

Per altro verso, ulteriore fattore diincertezza doveva individuarsi nella circostanza che la ditta era gestita in impresafamiliare, con la conseguente possibilità che le dazioni rilevassero quali importidovuti verso i collaboratori.

Il convergere delle enunciate prospettazioni avrebbedovuto indurre la Corte territoriale a riqualificare il reato in bancarotta patrimonialesemplice o, in subordine, in bancarotta preferenziale.Il motivo che, invero, collateralmente introduce in maniera cumulativa, ancheulteriori temi più o meno secondari, di seguito esaminati, è complessivamenteinfondato.3.1.

La prospettazione introduce in primo luogo, seppure in modo obliquo eindiretto, sotto la prospettiva dell’elemento soggettivo, il tema della distinzione trabancarotta patrimoniale fraudolenta e quella semplice nel caso di fallimento diditta individuale, anche con riguardo all’elemento materiale che del dolo devecostituire l’oggetto.

Al riguardo merita spendere cenni di inquadramento generale.3.1.1.

In generale, le fattispecie di cui all’art. 216 comma 1 n. 1) L. Fall. e, traqueste, in particolare, quelle della distrazione e dissipazione, si pongono araffronto con quella contemplata dall’art. 217 comma 1 n. 1) l. fall. che riguarda«l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente: 1) ha fattospese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizioneeconomica».

Tipo di reato, quest’ultimo, che è applicabile – ed, anzi,esclusivamente riferibile - all’imprenditore individuale (cfr. da ultimo Sez. 5 - ,Sentenza n. 51242 del 30/10/2019, Rv. 278388 – 01).La sistematica della bancarotta patrimoniale, nel caso di impresa individuale,rinviene la sua peculiarità nella constatazione che questa è priva di autonomiapatrimoniale tanto che lo stesso lessico normativo è costruito sulla responsabilitàe sul fallimento dell’imprenditore persona fisica.La giurisprudenza di legittimità, muovendo dalla osservazione che, anche allastregua dell’art. 2082 cod. civ., l'impresa individuale non ha una soggettivitàdiversa dall'imprenditore, con il quale essa si identifica, ha osservato come ciòimplichi che non vi è alcuna separazione tra il patrimonio dell'imprenditore e quellodell'impresa, sia dal lato attivo che dal lato passivo.

Confusione patrimoniale,questa, che, di norma, «rafforza la garanzia dei creditori dell'impresa, che possonosoddisfarsi direttamente sul patrimonio personale dell'imprenditore, il qualerisponde (anche) dei debiti dell'impresa, in omaggio al fondamentale principiodella responsabilità patrimoniale sancito dall'art. 2740 cod. civ., con tutti i suoibeni presenti e futuri.

Se, poi, l'imprenditore, anche tenendo conto del suopatrimonio personale, diviene insolvente, è dichiarato il fallimento dello stesso (enon già dell'impresa, che coincide, come evidenziato, con la personadell'imprenditore), con conseguente (eventuale) soddisfacimento dei creditisecondo le regole del concorso c.d. universale che caratterizzano l'esecuzioneforzata collettiva propria delle procedure concorsuali liquidatorie che hannostoricamente avuto il proprio archetipo e modello nel fallimento» (Sez. 5,18/09/2024, n. 37959).3.1.2.

Più specificamente, con riguardo all’impresa individuale, laddove si ètrattato di distinguere tra la bancarotta fraudolenta per dissipazione e quellasemplice patrimoniale di cui all’art. 217 comma 1 n. ) cit., la giurisprudenza hainteso rimarcare come la linea di confine fosse da individuarsi nel carattereassolutamente irragionevole e voluttuario dell’impiego di risorse che connotava laprima.E’ stato così riconosciuto che gli artt. 216 e 217 L. fall. tengono conto dellapeculiare situazione che si realizza per effetto della coincidenza tra impresa eimprenditore individuale, in relazione alla quale, per riconoscere il confine tra lefattispecie, si apprezza «l'esigenza di distinguere, ai fini della valutazione sullasussistenza della relativa responsabilità penale dell'imprenditore (e, in casoaffermativo, sulla qualificazione della condotta in termini di bancarotta fraudolentao semplice), nell'ambito delle spese sostenute dallo stesso per sé o per la suafamiglia, tra: a) spese necessarie per soddisfare bisogni ordinari o straordinari, inquanto correlati ad eventi eccezionali che comportano, in forza dell'id quodplerumque accidit, l'esigenza di sostenere spese talvolta ingenti ed imprevedibili(come, ad esempio, una malattia); b) spese eccessive; c) spese che, perché privedi qualsivoglia giustificazione razionale, esprimono la tendenza dell'imprenditore adissipare il proprio patrimonio, incurante delle esigenze dei creditori dell'impresae del dissolversi della garanzia patrimoniale per gli stessi.

Posto che le spesesostenute dall'imprenditore individuale per soddisfare bisogni di vita, ordinari ostraordinari, propri o dei suoi familiari non possono determinarne la responsabilitàpenale, lungo il crinale della delicata distinzione tra spese eccessive e dissipazionepatrimoniale si delinea la riconducibilità della condotta dello stesso ai delitti dibancarotta semplice ovvero di bancarotta fraudolenta patrimoniale» (Sez. 5,18/09/2024, n. 37959).3.1.3.

L’indicazione così richiamata, pur in sé valida nella distinzione tra labancarotta semplice e quella per dissipazione, merita di essere integrata conalcune precisazioni di sistema, muovendo dall’ovvia premessa che gli artt. 216 e217 l. fall. sono riferiti entrambi all’imprenditore individuale, tanto da offrireparametro alla bancarotta impropria di cui all’art. 223 comma 1 l. fall. che lirichiama.

Si tratta di rilievo che, nella sua valenza sistematica, indica comeciascuna delle varie sotto-fattispecie così contemplate sia destinata a trovareapplicazione alle vicende dell’impresa individuale.Discende, in via naturale, dall’area di riferimento dell’art. 216 cit., il predicatoche, anche – ed, anzi, in primo luogo - con riguardo alla impresa individuale, risultaconfigurabile la figura della distrazione che è essenzialmente riconoscibile nellecondotte con le quali l’imprenditore sottrae, senza adeguata contropartita, risorseall’impresa destinandole ad uno scopo diverso da quello doveroso di garanzia delleobbligazioni di impresa e di impiego nelle attività dell’impresa stessa.Salva l’esigenza di una verifica concreta anche del peculiare atteggiarsi degli indicidi fraudolenza nella particolare situazione, quindi, è dato affermare che, anchenella ditta individuale, la distrazione è integrata dal distacco della risorsa dallafunzione di garanzia e/o dell’impiego della medesima in direzioni estraneeall’impresa ed al patrimonio della stessa, pur confuso con quello dell’imprenditore.In tal senso, è dato valorizzare anche la nozione generale di indici di fraudolenzaper comprendere se l’impiego costituisca una ordinaria e consentita destinazionead interessi personali e familiari ovvero si ponga in immediata tensione con unostato di crisi potenziale o attuale dell’impresa.In altri termini, senza che si debba cadere in una implicita trasformazione dellafattispecie da reato di pericolo concreto a reato di danno, la stessa distinzione dellanozione di distrazione con altre contigue nel panorama proprio della dittaindividuale comporta una più specifica valorizzazione di indici che distinguanol’operazione da quelle consentite di gestione del proprio patrimonio da partedell’imprenditore individuale.3.2.

Definito così l’oggetto materiale rispetto al quale deve vagliarsi l’esistenza deldolo, nel caso di specie, allora, è dato constatare che già la sentenza di primogrado ha riconosciuto come, in una situazione di crisi di impresa, in particolaredeterminata da illiquidità, la [OSCURATO:PERSONA], con ripetuti atti, aveva utilizzato ilsignificativo importo di euro 1.584.877,55 per impieghi di cui non era dimostratala relazione con interessi ed obblighi di impresa.

Ha anche osservato come il fattoche buona parte delle somme fossero state distratte in favore di famigliari fossedirimente, avuto riguardo al carattere esorbitante dei versamenti in rilievo che nonavrebbero trovato giustificazione nemmeno laddove si fosse trattato diremunerazioni lavorative.

Circostanze, queste, di cui la ricorrente era pienamenteconsapevole, secondo il Tribunale, anche con riguardo ai riflessi negativi sullegaranzie dei creditori.La valutazione è stata in tal senso rinforzata dalla Corte di Appello che ha osservatocome non potesse condividersi l'assunto della difesa circa la mancanza di dolo nelcaso concreto, «atteso che l'imputata era ben consapevole della crisi debitoriadella farmacia, che si trascinava da anni, e persino durante il fallimento ha operatocon distrazioni e prelievi a fini personali e familiari del tutto estranei alle ragionicommerciali della ditta ».Si tratta di spiegazione che appare coerente ai principi sopra enunciati, rispettoalla quale il ricorso nemmeno compiutamente si confronta e, comunque, non offreargomenti capaci di confutare la conclusione esposta.3.3.

In stretta sequenza, manifestamente infondato, oltre che aspecifico, simostra il collaterale argomento secondo cui la ricorrente poteva non essersiavveduta della natura distrattiva delle proprie condotte.La genericità si apprezza sul piano intrinseco posto che la deduzione è priva, aborigine, di qualsiasi allegazione in punto di destinazione delle risorse,prospettazione che pare necessario complemento alla stessa argomentazione cosìproposta.Pari genericità risulta sul piano estrinseco in quanto il ricorrente nemmeno siconfronta con le argomentazioni offerte dalle due sentenze conformi di condannache hanno esposto come ingenti risorse fossero state dirottate dalla [OSCURATO:PERSONA] versodestinazioni estranee all’impresa in un contesto di crisi anche di liquidità ed inmodo che palesava la consapevolezza in cui il dolo generico era idoneamentericonoscibile.La deduzione è poi manifestamente infondata in quanto evoca la rilevanza di unerrore che cade direttamente sugli elementi integrativi del precetto penale.3.4.

Generica e manifestamente infondata risulta la censura secondo cui lasentenza impugnata sarebbe pervenuta a conclusioni erronee in quanto avrebbeignorato la ricorrenza, nell’impresa fallita, della forma dell’impresa familiare cheavrebbe comportato anche una giustificazione delle movimentazioni finanziarieincriminate quali contributi versati ai collaboratori.3.4.1.

Il ricorso, pur non nominandolo espressamente, prospetta un vizio dimotivazione introducendo una ricostruzione che non trova spazio nel dato testualedella sentenza e che nemmeno è idoneamente versato nella presente sede diimpugnazione mediante la deduzione di travisamento della prova.Al riguardo, in generale, merita rammentarsi che «La rilevabilità del vizio dimotivazione soggiace alla verifica del rispetto delle seguenti regole: a) il vizio deveessere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietào manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio dimotivazione in forma alternativa o cumulativa; infatti non può rientrare fra icompiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamentedenunciato, pena la violazione dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c); b) per ildisposto dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., il vizio della motivazione deveessere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che essodeve essere "interno" all'atto - sentenza e non il frutto di una rivisitazione intermini critici della valutazione del materiale probatorio, perché in tale ultimo casoverrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova che non èammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, che è onere dellaparte indicare il punto della decisione che è connotata dal vizio, mettendo inevidenza nel caso di contraddittorietà della motivazione i diversi punti delladecisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione diproposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, sì che l'accoglimentodell'una esclude l'altra e viceversa; c) il vizio di motivazione della sentenza, per ildisposto dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) può altresì emergere dalla letturadi un atto del processo.

In tal caso, per il rispetto del principio di autosufficienzadell'impugnazione, è onere della parte procedere alla allegazione dell'attospecificato che viene messo in comparazione con la motivazione; d) il vizio dimotivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la partededucente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto allacomplessiva tenuta logico-argomentativa della decisione.

Infatti, sonoinammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, lamancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, cosìcome quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatorida attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere aconclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessoredella valenza probatoria del singolo elemento; e) il vizio di manifesta illogicità dellamotivazione consegue alla violazione di principi della logica formale diversi dallacontraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art.192 c.p.p. ovvero all'invalidità o alla scorrettezza dell'argomentazione per carenzadi connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso diinferenza tra le stesse e le conclusioni» (Sez. 2I, 18/02/2020, n. 11992.

Cfr.anche Sez. 3, 27/10/2023, n. 50300).3.4.2.

Nel caso di specie, l’esistenza di una impresa familiare, la sua concretaconformazione, la specifica composizione delle varie posizioni individuali deicollaboratori costituiscono temi che, in nessun modo, emergono dal testo dellesentenze che si limitano a menzionare come il coniuge del ricorrente, FrancescoRodinò, fosse registrato nei conti di mastro quale collaboratore e come le dazioniai familiari, ove pure questi fossero da inquadrarsi quali collaboratori, eccedevanomanifestamente qualsiasi proporzione.A fronte di ciò nemmeno è idoneamente dedotto un travisamento di provespecificamente individuate che siano capaci di colmare la lacuna dimostrativa.3.5.

Da quanto esposto consegue anche l’infondatezza del motivo in esame che siduole dell’errore della sentenza impugnata laddove ha omesso di riqualificare lafattispecie contestata o in bancarotta patrimoniale semplice o, in lineasubordinata, in bancarotta preferenziale.Discende appunto in via immediata dalle considerazioni svolte che la Corte diappello ha correttamente motivato sulla ricorrenza degli elementi costituitivi dellabancarotta per distrazione, con ciò ponendo affermazione che implicitamente edin via di immediata necessità logico-giuridica, metteva fuori campo la possibilitàdi operare la riqualificazione invocataSecondo non contrastato indirizzo di legittimità, «L'omesso esame di un motivodi appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio dimotivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debbaconsiderarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nellamotivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessanonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratiodecidendi" della sentenza medesima » (Sez. 1 - , Sentenza n. 30257 del12/06/2025, Rv. 288566 –

01. Cfr ex multis: Sez. 1, Sentenza n. 37588 del18/06/2014, Rv. 260841 – 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 46261 del 18/09/2019, Rv.277593 - 01 ).3.6.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il motivo in esame, neicontenuti nello stesso promiscuamente cumulati, deve essere disatteso siccome inparte inammissibile, in parte infondato.4.

Il secondo motivo è inammissibile e, comunque, infondato.4.1.

Quanto all’importo (pari ad euro 288.961,38) movimentato mediante il conton. 9680 presso banca CREDEM, intestato al figlio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il ricorso deduceche non era stata acquisita prova che le somme in rilievo provenissero dallaPANATO.

Era stato di contro trascurato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito allamadre importo anche superiore a quello contestato, pari ad euro 289.215,86 senzarivalutazione.Quanto alla restituzione del prestito di euro 38.000, in tesi di accusa, effettuatoper fini personali ed estranei all'attività d'impresa, il ricorso assume che si erapretermesso di considerare che il prestito era documentato mentre la imputazionea causali estranei alla impresa era ingiustificata, avuto riguardo alla promiscuitàdel patrimonio tra titolare e ditta individuale.4.2.

La censura relativa alla somma di euro 38.000 è infondata.4.2.1.

Secondo la motivazione del Tribunale, confermata dalla Corte d’appello, siera trattato di somma con cui era stato restituito un prestito personale,conclusione fondata sulla carenza di indici di corrispondenza dell’operazione adinteressi dell’impresa nonché sulla mancata confutazione da parte dell’imputata.Risultanze che fondavano la conclusione secondo cui si verteva al cospetto di fattodistrattivo.4.2.2.

Rispetto alla conclusione così posta, in termini coerenti con i principiapplicabili in materia nonché privi di contraddizioni ed illogicità, il ricorso si limitaad addurre assertivamente altro inquadramento secondo prospettazione che nonè ammissibile nella presente sede.Costituisce, in effetti, ius receptum che l'indagine di legittimità sul discorsogiustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacatodemandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà dellegislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui varipunti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delleargomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suoconvincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula, infatti,dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservataal giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la meraprospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione dellerisultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv.207944).

Peraltro, l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deveessere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendoil sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopicaevidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattesele deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, sianologicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modologico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999,Spina, Rv. 214794).La censura in rilievo, quindi, nel suo carattere assertivo di ricostruzione differentea quella assunta dal provvedimento impugnato si mostra priva di contenutivagliabili nella presente sede e risulta, comunque, infondata.4.3.

Il motivo è inammissibile anche in relazione al suo residuo oggetto, seppureper ragioni differenti.Con riguardo, appunto, all’importo di euro 288.961,38 movimentato mediante ilconto n. 9680 presso banca CREDEM, intestato al figlio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la sentenzadel Tribunale ha testualmente osservato che la distrazione era posta in dubbiodalla difesa «per le cifre che sarebbero state distratte sul conto del figliodell'imputata e poi successivamente spese.

Si è chiarito che tale presunzionederiverebbe dal fatto che in altre occasioni la donna avrebbe utilizzato il contopersonale del figlio e che questi non vantava redditi così importanti per le sommeche transitavano sul suo conto.

Se ne è dedotto che tali importi venivano detrattidal conto della ditta e poi versati su quello del figlio.

Secondo il collegio taleragionamento privo di fondati elementi di prova e solo deduttivo rimane meraipotesi investigativa».

Di seguito, il Tribunale ha escluso fondamento a siffattaporzione di accusa.

Nella conclusione finale, poi, ha considerato realizzato ununitario fatto distrattivo che, quindi, è da intendersi dimensionato all’interno dalleesclusioni così imposte.

D’altro canto, il trattamento sanzionatorio è statocommisurato sul minimo.Ne consegue che, già in sede di appello, faceva difetto l’interesse della attualericorrente ad impugnare in parte qua la sentenza del Tribunale che, sul punto,aveva escluso la distrazione.

Ciò con originaria inammissibilità del motivo che puòessere rilevata nella presente sede ai sensi dell’art. 591 comma 4 cod. proc. pen.5.

Il terzo motivo, nella sua enunciazione letterale, ha riguardo alla mancataapplicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. enell’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.Il motivo è manifestamente infondato.La richiesta di applicazione della causa di non punibilità è formulata sullapremessa esplicita e, comunque, giuridicamente necessitata, della previariqualificazione della fattispecie, posto il carattere ostativo della pena edittaleprevista per la fattispecie di cui all’art. 216 comma 1, n. 1) l. fall. qui contestata.Dalla conclusione con cui si è esclusa la riqualificazione, quindi, discende, in viaimmediata la infondatezza della prospettazione e la validazione delladeterminazione impugnata.Quanto alle attenuanti generiche, è sufficiente osservare che le stesse risultanoriconosciute ed applicate nella massima estensione già dalla sentenza di primogrado.6.

Il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento dellespese processuali.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11034/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGRAZIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1627/2025ENRICO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]LUCIANO CAVALLONEha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d'appello di Reggio CalabriaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, esposti i motivi di ricorso, ne ha chiestol'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] haconfermato la condanna ad anni 2 di reclusione, con pena sospesa, inflitta abancarotta per distrazione dell’importo complessivo di euro 1.584.877,55 dallastessa commesso, in concorso ex art. 110 cod. pen. con il marito FrancescoRodinò, separatamente giudicato, quale titolare della dell'omonima dittaindividuale, dichiarata fallita con sentenza emessa dal Tribunale di Palmi in data02/01/2020.2.

Contro la sentenza della Corte di Appello l’imputata, per tramite della propriadifesa, ha proposto ricorso articolando tre motivi di seguito illustrati nei limitistabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Inosservanza di legge penale in relazione all’elemento soggettivo del reatodi bancarotta per distrazione accertato.

Deduce che: a) erroneamente le sentenzeconformi avevano ritenuto sufficiente il dolo generico invece che quello specifico;b) comunque, lo stesso dolo generico non era idoneamente dimostrato in relazionealla specifica situazione della ditta individuale, priva di autonomia patrimoniale egestita in impresa familiare, in cui eventuali violazioni afferenti allemovimentazioni in rilievo dovevano al più ascriversi a colpa della ricorrente nellagestione delle risorse della ditta; c) di rimando si apprezzava la necessità diriqualificare il fatto come bancarotta semplice o, a tutto concedere, preferenziale.2.2.

Inosservanza di legge e vizio di motivazione in ordine all’elemento oggettivodel reato.In particolare, quanto all’importo (pari ad euro 288.961,38) movimentatomediante il conto n. 9680 presso banca CREDEM, intestato al figlio [OSCURATO:PERSONA],non era stata acquisita prova che le somme in rilievo provenissero dalla [OSCURATO:PERSONA].Era stato, di contro, trascurato che [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito alla madreimporto anche superiore a quello contestato, pari ad euro 289.215,86 senzarivalutazione.Quanto alla restituzione del prestito di euro 38.000, in tesi di accusa, effettuatoper fini personali ed estranei all'attività d'impresa, si era pretermesso diconsiderare che il prestito era documentato mentre l’imputazione a causaliestranee all’impresa era ingiustificata, avuto riguardo alla promiscuità delpatrimonio tra titolare e ditta individuale.La ricostruzione, inoltre, era avvenuta senza considerare la documentazioneprodotta dalla difesa e senza acquisire gli estratti conto bancari.2.3.

Inosservanza di legge penale con riguardo agli artt. 62-bis e 131-bis cod.pen.

Deduce che, previa riqualificazione della fattispecie in bancarottapatrimoniale semplice o preferenziale, la Corte territoriale avrebbe dovutoapplicare la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. o, comunque,rideterminare la pena, con riconoscimento delle attenuanti generiche.3.

Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità delricorso.4.

La difesa ha chiesto l’accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato.2.

Il primo motivo, che cumula oggetti distinti, è inammissibile nella parte in cuisi duole della mancata dimostrazione del dolo specifico.2.1.

Secondo una prima linea argomentativa, il ricorso deduce che la sentenzaimpugnata è incorsa in inosservanza della legge laddove non ha dimostrato il dolospecifico richiesto dalla fattispecie distrattiva contestata.La prospettazione è manifestamente infondata.2.2.

E’ consolidato l’orientamento secondo cui l'elemento soggettivo del delitto dibancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cuisussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenzadell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente laconsapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa daquella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez.

U, Sentenza n. 22474 del31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 – 01).

L’assunto, come pure noto, ha trovatospecificazione nella indicazione per cui «In tema di bancarotta fraudolenta perdistrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità delfatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici difraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce dellacondizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa haoperato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altreimprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibriotra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale,necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa inpericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare lagaranzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente dellaconsapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa» (Sez. 5, Sentenzan. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01).Con riguardo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale il dolo specifico di danno aicreditori rileva soltanto in relazione alla sotto-fattispecie di esposizione oriconoscimento di passività inesistenti (“allo scopo di recare pregiudizio aicreditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti”), qui manifestamente nonin rilievo.2.3.

Ricostruito così l’elemento soggettivo della fattispecie astratta, è irrilevanteche la contestazione indicasse come la distrazione fosse stata compiuta «allo scopodi creare pregiudizio ai creditori».

Si tratta di aggiunta superflua che non incidesull’accertamento del dolo richiesto che rimane quello generico.3.

Il medesimo primo motivo, sotto ulteriore profilo deduce la carenza dello stessodolo generico.

Carenza che, secondo la articolata prospettazione, doveva farsidiscendere, in primo luogo, dal fatto che la promiscuità del patrimonio dell’impresaindividuale e quello del suo titolare rendeva incerta e indimostrata laconsapevolezza della contestata distrazione.

Per altro verso, ulteriore fattore diincertezza doveva individuarsi nella circostanza che la ditta era gestita in impresafamiliare, con la conseguente possibilità che le dazioni rilevassero quali importidovuti verso i collaboratori.

Il convergere delle enunciate prospettazioni avrebbedovuto indurre la Corte territoriale a riqualificare il reato in bancarotta patrimonialesemplice o, in subordine, in bancarotta preferenziale.Il motivo che, invero, collateralmente introduce in maniera cumulativa, ancheulteriori temi più o meno secondari, di seguito esaminati, è complessivamenteinfondato.3.1.

La prospettazione introduce in primo luogo, seppure in modo obliquo eindiretto, sotto la prospettiva dell’elemento soggettivo, il tema della distinzione trabancarotta patrimoniale fraudolenta e quella semplice nel caso di fallimento diditta individuale, anche con riguardo all’elemento materiale che del dolo devecostituire l’oggetto.

Al riguardo merita spendere cenni di inquadramento generale.3.1.1.

In generale, le fattispecie di cui all’art. 216 comma 1 n. 1) L. Fall. e, traqueste, in particolare, quelle della distrazione e dissipazione, si pongono araffronto con quella contemplata dall’art. 217 comma 1 n. 1) l. fall. che riguarda«l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente: 1) ha fattospese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizioneeconomica».

Tipo di reato, quest’ultimo, che è applicabile – ed, anzi,esclusivamente riferibile - all’imprenditore individuale (cfr. da ultimo Sez. 5 - ,Sentenza n. 51242 del 30/10/2019, Rv. 278388 – 01).La sistematica della bancarotta patrimoniale, nel caso di impresa individuale,rinviene la sua peculiarità nella constatazione che questa è priva di autonomiapatrimoniale tanto che lo stesso lessico normativo è costruito sulla responsabilitàe sul fallimento dell’imprenditore persona fisica.La giurisprudenza di legittimità, muovendo dalla osservazione che, anche allastregua dell’art. 2082 cod. civ., l'impresa individuale non ha una soggettivitàdiversa dall'imprenditore, con il quale essa si identifica, ha osservato come ciòimplichi che non vi è alcuna separazione tra il patrimonio dell'imprenditore e quellodell'impresa, sia dal lato attivo che dal lato passivo.

Confusione patrimoniale,questa, che, di norma, «rafforza la garanzia dei creditori dell'impresa, che possonosoddisfarsi direttamente sul patrimonio personale dell'imprenditore, il qualerisponde (anche) dei debiti dell'impresa, in omaggio al fondamentale principiodella responsabilità patrimoniale sancito dall'art. 2740 cod. civ., con tutti i suoibeni presenti e futuri.

Se, poi, l'imprenditore, anche tenendo conto del suopatrimonio personale, diviene insolvente, è dichiarato il fallimento dello stesso (enon già dell'impresa, che coincide, come evidenziato, con la personadell'imprenditore), con conseguente (eventuale) soddisfacimento dei creditisecondo le regole del concorso c.d. universale che caratterizzano l'esecuzioneforzata collettiva propria delle procedure concorsuali liquidatorie che hannostoricamente avuto il proprio archetipo e modello nel fallimento» (Sez. 5,18/09/2024, n. 37959).3.1.2.

Più specificamente, con riguardo all’impresa individuale, laddove si ètrattato di distinguere tra la bancarotta fraudolenta per dissipazione e quellasemplice patrimoniale di cui all’art. 217 comma 1 n. ) cit., la giurisprudenza hainteso rimarcare come la linea di confine fosse da individuarsi nel carattereassolutamente irragionevole e voluttuario dell’impiego di risorse che connotava laprima.E’ stato così riconosciuto che gli artt. 216 e 217 L. fall. tengono conto dellapeculiare situazione che si realizza per effetto della coincidenza tra impresa eimprenditore individuale, in relazione alla quale, per riconoscere il confine tra lefattispecie, si apprezza «l'esigenza di distinguere, ai fini della valutazione sullasussistenza della relativa responsabilità penale dell'imprenditore (e, in casoaffermativo, sulla qualificazione della condotta in termini di bancarotta fraudolentao semplice), nell'ambito delle spese sostenute dallo stesso per sé o per la suafamiglia, tra: a) spese necessarie per soddisfare bisogni ordinari o straordinari, inquanto correlati ad eventi eccezionali che comportano, in forza dell'id quodplerumque accidit, l'esigenza di sostenere spese talvolta ingenti ed imprevedibili(come, ad esempio, una malattia); b) spese eccessive; c) spese che, perché privedi qualsivoglia giustificazione razionale, esprimono la tendenza dell'imprenditore adissipare il proprio patrimonio, incurante delle esigenze dei creditori dell'impresae del dissolversi della garanzia patrimoniale per gli stessi.

Posto che le spesesostenute dall'imprenditore individuale per soddisfare bisogni di vita, ordinari ostraordinari, propri o dei suoi familiari non possono determinarne la responsabilitàpenale, lungo il crinale della delicata distinzione tra spese eccessive e dissipazionepatrimoniale si delinea la riconducibilità della condotta dello stesso ai delitti dibancarotta semplice ovvero di bancarotta fraudolenta patrimoniale» (Sez. 5,18/09/2024, n. 37959).3.1.3.

L’indicazione così richiamata, pur in sé valida nella distinzione tra labancarotta semplice e quella per dissipazione, merita di essere integrata conalcune precisazioni di sistema, muovendo dall’ovvia premessa che gli artt. 216 e217 l. fall. sono riferiti entrambi all’imprenditore individuale, tanto da offrireparametro alla bancarotta impropria di cui all’art. 223 comma 1 l. fall. che lirichiama.

Si tratta di rilievo che, nella sua valenza sistematica, indica comeciascuna delle varie sotto-fattispecie così contemplate sia destinata a trovareapplicazione alle vicende dell’impresa individuale.Discende, in via naturale, dall’area di riferimento dell’art. 216 cit., il predicatoche, anche – ed, anzi, in primo luogo - con riguardo alla impresa individuale, risultaconfigurabile la figura della distrazione che è essenzialmente riconoscibile nellecondotte con le quali l’imprenditore sottrae, senza adeguata contropartita, risorseall’impresa destinandole ad uno scopo diverso da quello doveroso di garanzia delleobbligazioni di impresa e di impiego nelle attività dell’impresa stessa.Salva l’esigenza di una verifica concreta anche del peculiare atteggiarsi degli indicidi fraudolenza nella particolare situazione, quindi, è dato affermare che, anchenella ditta individuale, la distrazione è integrata dal distacco della risorsa dallafunzione di garanzia e/o dell’impiego della medesima in direzioni estraneeall’impresa ed al patrimonio della stessa, pur confuso con quello dell’imprenditore.In tal senso, è dato valorizzare anche la nozione generale di indici di fraudolenzaper comprendere se l’impiego costituisca una ordinaria e consentita destinazionead interessi personali e familiari ovvero si ponga in immediata tensione con unostato di crisi potenziale o attuale dell’impresa.In altri termini, senza che si debba cadere in una implicita trasformazione dellafattispecie da reato di pericolo concreto a reato di danno, la stessa distinzione dellanozione di distrazione con altre contigue nel panorama proprio della dittaindividuale comporta una più specifica valorizzazione di indici che distinguanol’operazione da quelle consentite di gestione del proprio patrimonio da partedell’imprenditore individuale.3.2.

Definito così l’oggetto materiale rispetto al quale deve vagliarsi l’esistenza deldolo, nel caso di specie, allora, è dato constatare che già la sentenza di primogrado ha riconosciuto come, in una situazione di crisi di impresa, in particolaredeterminata da illiquidità, la [OSCURATO:PERSONA], con ripetuti atti, aveva utilizzato ilsignificativo importo di euro 1.584.877,55 per impieghi di cui non era dimostratala relazione con interessi ed obblighi di impresa.

Ha anche osservato come il fattoche buona parte delle somme fossero state distratte in favore di famigliari fossedirimente, avuto riguardo al carattere esorbitante dei versamenti in rilievo che nonavrebbero trovato giustificazione nemmeno laddove si fosse trattato diremunerazioni lavorative.

Circostanze, queste, di cui la ricorrente era pienamenteconsapevole, secondo il Tribunale, anche con riguardo ai riflessi negativi sullegaranzie dei creditori.La valutazione è stata in tal senso rinforzata dalla Corte di Appello che ha osservatocome non potesse condividersi l'assunto della difesa circa la mancanza di dolo nelcaso concreto, «atteso che l'imputata era ben consapevole della crisi debitoriadella farmacia, che si trascinava da anni, e persino durante il fallimento ha operatocon distrazioni e prelievi a fini personali e familiari del tutto estranei alle ragionicommerciali della ditta ».Si tratta di spiegazione che appare coerente ai principi sopra enunciati, rispettoalla quale il ricorso nemmeno compiutamente si confronta e, comunque, non offreargomenti capaci di confutare la conclusione esposta.3.3.

In stretta sequenza, manifestamente infondato, oltre che aspecifico, simostra il collaterale argomento secondo cui la ricorrente poteva non essersiavveduta della natura distrattiva delle proprie condotte.La genericità si apprezza sul piano intrinseco posto che la deduzione è priva, aborigine, di qualsiasi allegazione in punto di destinazione delle risorse,prospettazione che pare necessario complemento alla stessa argomentazione cosìproposta.Pari genericità risulta sul piano estrinseco in quanto il ricorrente nemmeno siconfronta con le argomentazioni offerte dalle due sentenze conformi di condannache hanno esposto come ingenti risorse fossero state dirottate dalla [OSCURATO:PERSONA] versodestinazioni estranee all’impresa in un contesto di crisi anche di liquidità ed inmodo che palesava la consapevolezza in cui il dolo generico era idoneamentericonoscibile.La deduzione è poi manifestamente infondata in quanto evoca la rilevanza di unerrore che cade direttamente sugli elementi integrativi del precetto penale.3.4.

Generica e manifestamente infondata risulta la censura secondo cui lasentenza impugnata sarebbe pervenuta a conclusioni erronee in quanto avrebbeignorato la ricorrenza, nell’impresa fallita, della forma dell’impresa familiare cheavrebbe comportato anche una giustificazione delle movimentazioni finanziarieincriminate quali contributi versati ai collaboratori.3.4.1.

Il ricorso, pur non nominandolo espressamente, prospetta un vizio dimotivazione introducendo una ricostruzione che non trova spazio nel dato testualedella sentenza e che nemmeno è idoneamente versato nella presente sede diimpugnazione mediante la deduzione di travisamento della prova.Al riguardo, in generale, merita rammentarsi che «La rilevabilità del vizio dimotivazione soggiace alla verifica del rispetto delle seguenti regole: a) il vizio deveessere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietào manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio dimotivazione in forma alternativa o cumulativa; infatti non può rientrare fra icompiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamentedenunciato, pena la violazione dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c); b) per ildisposto dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., il vizio della motivazione deveessere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che essodeve essere "interno" all'atto - sentenza e non il frutto di una rivisitazione intermini critici della valutazione del materiale probatorio, perché in tale ultimo casoverrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova che non èammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, che è onere dellaparte indicare il punto della decisione che è connotata dal vizio, mettendo inevidenza nel caso di contraddittorietà della motivazione i diversi punti delladecisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione diproposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, sì che l'accoglimentodell'una esclude l'altra e viceversa; c) il vizio di motivazione della sentenza, per ildisposto dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) può altresì emergere dalla letturadi un atto del processo.

In tal caso, per il rispetto del principio di autosufficienzadell'impugnazione, è onere della parte procedere alla allegazione dell'attospecificato che viene messo in comparazione con la motivazione; d) il vizio dimotivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la partededucente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto allacomplessiva tenuta logico-argomentativa della decisione.

Infatti, sonoinammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, lamancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, cosìcome quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatorida attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere aconclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessoredella valenza probatoria del singolo elemento; e) il vizio di manifesta illogicità dellamotivazione consegue alla violazione di principi della logica formale diversi dallacontraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art.192 c.p.p. ovvero all'invalidità o alla scorrettezza dell'argomentazione per carenzadi connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso diinferenza tra le stesse e le conclusioni» (Sez. 2I, 18/02/2020, n. 11992.

Cfr.anche Sez. 3, 27/10/2023, n. 50300).3.4.2.

Nel caso di specie, l’esistenza di una impresa familiare, la sua concretaconformazione, la specifica composizione delle varie posizioni individuali deicollaboratori costituiscono temi che, in nessun modo, emergono dal testo dellesentenze che si limitano a menzionare come il coniuge del ricorrente, FrancescoRodinò, fosse registrato nei conti di mastro quale collaboratore e come le dazioniai familiari, ove pure questi fossero da inquadrarsi quali collaboratori, eccedevanomanifestamente qualsiasi proporzione.A fronte di ciò nemmeno è idoneamente dedotto un travisamento di provespecificamente individuate che siano capaci di colmare la lacuna dimostrativa.3.5.

Da quanto esposto consegue anche l’infondatezza del motivo in esame che siduole dell’errore della sentenza impugnata laddove ha omesso di riqualificare lafattispecie contestata o in bancarotta patrimoniale semplice o, in lineasubordinata, in bancarotta preferenziale.Discende appunto in via immediata dalle considerazioni svolte che la Corte diappello ha correttamente motivato sulla ricorrenza degli elementi costituitivi dellabancarotta per distrazione, con ciò ponendo affermazione che implicitamente edin via di immediata necessità logico-giuridica, metteva fuori campo la possibilitàdi operare la riqualificazione invocataSecondo non contrastato indirizzo di legittimità, «L'omesso esame di un motivodi appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio dimotivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debbaconsiderarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nellamotivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessanonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratiodecidendi" della sentenza medesima » (Sez. 1 - , Sentenza n. 30257 del12/06/2025, Rv. 288566 –

01. Cfr ex multis: Sez. 1, Sentenza n. 37588 del18/06/2014, Rv. 260841 – 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 46261 del 18/09/2019, Rv.277593 - 01 ).3.6.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il motivo in esame, neicontenuti nello stesso promiscuamente cumulati, deve essere disatteso siccome inparte inammissibile, in parte infondato.4.

Il secondo motivo è inammissibile e, comunque, infondato.4.1.

Quanto all’importo (pari ad euro 288.961,38) movimentato mediante il conton. 9680 presso banca CREDEM, intestato al figlio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il ricorso deduceche non era stata acquisita prova che le somme in rilievo provenissero dallaPANATO.

Era stato di contro trascurato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito allamadre importo anche superiore a quello contestato, pari ad euro 289.215,86 senzarivalutazione.Quanto alla restituzione del prestito di euro 38.000, in tesi di accusa, effettuatoper fini personali ed estranei all'attività d'impresa, il ricorso assume che si erapretermesso di considerare che il prestito era documentato mentre la imputazionea causali estranei alla impresa era ingiustificata, avuto riguardo alla promiscuitàdel patrimonio tra titolare e ditta individuale.4.2.

La censura relativa alla somma di euro 38.000 è infondata.4.2.1.

Secondo la motivazione del Tribunale, confermata dalla Corte d’appello, siera trattato di somma con cui era stato restituito un prestito personale,conclusione fondata sulla carenza di indici di corrispondenza dell’operazione adinteressi dell’impresa nonché sulla mancata confutazione da parte dell’imputata.Risultanze che fondavano la conclusione secondo cui si verteva al cospetto di fattodistrattivo.4.2.2.

Rispetto alla conclusione così posta, in termini coerenti con i principiapplicabili in materia nonché privi di contraddizioni ed illogicità, il ricorso si limitaad addurre assertivamente altro inquadramento secondo prospettazione che nonè ammissibile nella presente sede.Costituisce, in effetti, ius receptum che l'indagine di legittimità sul discorsogiustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacatodemandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà dellegislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui varipunti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delleargomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suoconvincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula, infatti,dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservataal giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la meraprospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione dellerisultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv.207944).

Peraltro, l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deveessere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendoil sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopicaevidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattesele deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, sianologicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modologico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999,Spina, Rv. 214794).La censura in rilievo, quindi, nel suo carattere assertivo di ricostruzione differentea quella assunta dal provvedimento impugnato si mostra priva di contenutivagliabili nella presente sede e risulta, comunque, infondata.4.3.

Il motivo è inammissibile anche in relazione al suo residuo oggetto, seppureper ragioni differenti.Con riguardo, appunto, all’importo di euro 288.961,38 movimentato mediante ilconto n. 9680 presso banca CREDEM, intestato al figlio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la sentenzadel Tribunale ha testualmente osservato che la distrazione era posta in dubbiodalla difesa «per le cifre che sarebbero state distratte sul conto del figliodell'imputata e poi successivamente spese.

Si è chiarito che tale presunzionederiverebbe dal fatto che in altre occasioni la donna avrebbe utilizzato il contopersonale del figlio e che questi non vantava redditi così importanti per le sommeche transitavano sul suo conto.

Se ne è dedotto che tali importi venivano detrattidal conto della ditta e poi versati su quello del figlio.

Secondo il collegio taleragionamento privo di fondati elementi di prova e solo deduttivo rimane meraipotesi investigativa».

Di seguito, il Tribunale ha escluso fondamento a siffattaporzione di accusa.

Nella conclusione finale, poi, ha considerato realizzato ununitario fatto distrattivo che, quindi, è da intendersi dimensionato all’interno dalleesclusioni così imposte.

D’altro canto, il trattamento sanzionatorio è statocommisurato sul minimo.Ne consegue che, già in sede di appello, faceva difetto l’interesse della attualericorrente ad impugnare in parte qua la sentenza del Tribunale che, sul punto,aveva escluso la distrazione.

Ciò con originaria inammissibilità del motivo che puòessere rilevata nella presente sede ai sensi dell’art. 591 comma 4 cod. proc. pen.5.

Il terzo motivo, nella sua enunciazione letterale, ha riguardo alla mancataapplicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. enell’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.Il motivo è manifestamente infondato.La richiesta di applicazione della causa di non punibilità è formulata sullapremessa esplicita e, comunque, giuridicamente necessitata, della previariqualificazione della fattispecie, posto il carattere ostativo della pena edittaleprevista per la fattispecie di cui all’art. 216 comma 1, n. 1) l. fall. qui contestata.Dalla conclusione con cui si è esclusa la riqualificazione, quindi, discende, in viaimmediata la infondatezza della prospettazione e la validazione delladeterminazione impugnata.Quanto alle attenuanti generiche, è sufficiente osservare che le stesse risultanoriconosciute ed applicate nella massima estensione già dalla sentenza di primogrado.6.

Il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteP.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 18/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d'appello di Reggio CalabriaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che,  esposti i motivi di ricorso, ne ha chiestol'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] haconfermato la condanna ad anni 2 di reclusione, con pena sospesa, inflitta abancarotta per distrazione dell’importo complessivo di euro 1.584.877,55  dallastessa commesso,  in concorso ex art. 110 cod. pen. con il marito  FrancescoRodinò, separatamente giudicato, quale titolare della dell'omonima dittaindividuale, dichiarata fallita con sentenza emessa dal Tribunale di Palmi in data02/01/2020.2. Contro la sentenza della Corte di Appello l’imputata, per tramite della propriadifesa, ha proposto ricorso articolando  tre motivi di seguito illustrati  nei limitistabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Inosservanza  di legge penale in relazione all’elemento soggettivo del reatodi bancarotta per distrazione accertato. Deduce che: a) erroneamente le sentenzeconformi avevano ritenuto sufficiente il dolo generico invece che quello specifico;b) comunque, lo stesso dolo generico non era idoneamente dimostrato in relazionealla specifica situazione della ditta individuale, priva di autonomia patrimoniale egestita in impresa familiare, in cui eventuali violazioni afferenti allemovimentazioni in rilievo dovevano al più ascriversi a colpa della ricorrente nellagestione delle risorse della ditta; c) di rimando  si apprezzava la necessità diriqualificare il fatto come bancarotta semplice o, a tutto concedere, preferenziale.2.2. Inosservanza  di legge e vizio di motivazione in ordine all’elemento oggettivodel reato.In particolare, quanto all’importo (pari ad euro 288.961,38) movimentatomediante il conto n. 9680 presso banca CREDEM, intestato al figlio [OSCURATO:PERSONA],non era stata acquisita prova che le somme in rilievo provenissero dalla [OSCURATO:PERSONA].Era stato, di contro, trascurato che [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito alla madreimporto anche superiore a quello contestato, pari ad euro 289.215,86 senzarivalutazione.Quanto alla restituzione del prestito di euro 38.000, in tesi di accusa, effettuatoper fini personali ed estranei all'attività d'impresa, si era pretermesso diconsiderare che il prestito era documentato mentre l’imputazione a causaliestranee all’impresa era ingiustificata, avuto riguardo alla promiscuità delpatrimonio tra titolare e ditta individuale.La ricostruzione, inoltre, era avvenuta senza considerare la documentazioneprodotta dalla difesa e senza acquisire gli estratti conto bancari.2.3. Inosservanza  di legge penale con riguardo agli artt. 62-bis e 131-bis cod.pen. Deduce che, previa riqualificazione della fattispecie in bancarottapatrimoniale semplice o preferenziale, la Corte territoriale avrebbe dovutoapplicare la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. o, comunque,rideterminare la pena, con riconoscimento delle attenuanti generiche.3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità delricorso.4. La difesa ha chiesto l’accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.  Il ricorso deve essere rigettato.2. Il primo motivo, che cumula oggetti distinti,  è inammissibile nella parte in cuisi duole della mancata dimostrazione del dolo specifico.2.1. Secondo una prima linea argomentativa, il ricorso deduce che la sentenzaimpugnata è incorsa in inosservanza della legge laddove non ha dimostrato  il dolospecifico richiesto dalla fattispecie distrattiva contestata.La prospettazione è manifestamente infondata.2.2. E’ consolidato l’orientamento secondo cui  l'elemento soggettivo del delitto dibancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cuisussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenzadell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente laconsapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa daquella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, Sentenza n. 22474 del31/03/2016, Passarelli,  Rv. 266805 – 01).  L’assunto, come pure noto, ha trovatospecificazione nella indicazione per cui «In tema di bancarotta fraudolenta perdistrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità delfatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici difraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce dellacondizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa haoperato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altreimprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibriotra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale,necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa inpericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare lagaranzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente dellaconsapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa» (Sez. 5, Sentenzan. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01).Con riguardo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale il dolo specifico di danno aicreditori rileva soltanto in relazione alla sotto-fattispecie di esposizione oriconoscimento di passività inesistenti (“allo scopo di recare pregiudizio aicreditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti”), qui manifestamente nonin rilievo.2.3. Ricostruito così l’elemento soggettivo della fattispecie astratta, è irrilevanteche la contestazione indicasse come la distrazione fosse stata compiuta «allo scopodi creare pregiudizio ai creditori». Si tratta di aggiunta superflua che non incidesull’accertamento del dolo richiesto che rimane quello generico.3. Il medesimo primo motivo, sotto ulteriore profilo deduce la carenza dello stessodolo generico. Carenza che, secondo la articolata prospettazione,  doveva farsidiscendere, in primo luogo, dal fatto che la promiscuità del patrimonio dell’impresaindividuale e quello del suo titolare rendeva incerta e indimostrata laconsapevolezza della contestata distrazione. Per altro verso, ulteriore fattore diincertezza doveva individuarsi nella circostanza che la ditta era gestita in impresafamiliare, con la conseguente possibilità che le dazioni rilevassero quali importidovuti verso i collaboratori.  Il convergere delle enunciate prospettazioni avrebbedovuto indurre la Corte territoriale a riqualificare il reato in bancarotta patrimonialesemplice o, in subordine, in bancarotta preferenziale.Il motivo che, invero, collateralmente introduce in maniera cumulativa, ancheulteriori temi più o meno secondari, di seguito esaminati,  è complessivamenteinfondato.3.1. La prospettazione introduce in primo luogo, seppure in modo obliquo eindiretto, sotto la prospettiva dell’elemento soggettivo, il tema della distinzione trabancarotta patrimoniale fraudolenta e quella semplice nel caso di fallimento diditta individuale, anche con riguardo all’elemento materiale che del dolo devecostituire l’oggetto. Al riguardo merita spendere cenni di inquadramento generale.3.1.1. In generale, le fattispecie di cui all’art. 216 comma 1 n. 1) L. Fall. e, traqueste, in particolare, quelle della distrazione e dissipazione, si pongono araffronto con quella contemplata dall’art. 217 comma 1 n. 1) l. fall.  che riguarda«l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente: 1) ha fattospese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizioneeconomica».  Tipo di reato, quest’ultimo, che è applicabile – ed, anzi,esclusivamente riferibile - all’imprenditore individuale (cfr. da ultimo Sez. 5 - ,Sentenza n. 51242 del 30/10/2019, Rv. 278388 – 01).La sistematica della bancarotta patrimoniale, nel caso di impresa individuale,rinviene la sua peculiarità nella constatazione che questa è priva di autonomiapatrimoniale tanto che lo stesso lessico normativo è costruito sulla responsabilitàe sul fallimento dell’imprenditore persona fisica.La giurisprudenza di legittimità, muovendo dalla osservazione che, anche allastregua dell’art. 2082 cod. civ., l'impresa individuale non ha una soggettivitàdiversa dall'imprenditore, con il quale essa si identifica, ha osservato come ciòimplichi che non vi è alcuna separazione tra il patrimonio dell'imprenditore e quellodell'impresa, sia dal lato attivo che dal lato passivo. Confusione patrimoniale,questa, che, di norma, «rafforza la garanzia dei creditori dell'impresa, che possonosoddisfarsi direttamente sul patrimonio personale dell'imprenditore, il qualerisponde (anche) dei debiti dell'impresa, in omaggio al fondamentale principiodella responsabilità patrimoniale sancito dall'art. 2740 cod. civ., con tutti i suoibeni presenti e futuri. Se, poi, l'imprenditore, anche tenendo conto del suopatrimonio personale, diviene insolvente, è dichiarato il fallimento dello stesso (enon già dell'impresa, che coincide, come evidenziato, con la personadell'imprenditore), con conseguente (eventuale) soddisfacimento dei creditisecondo le regole del concorso c.d. universale che caratterizzano l'esecuzioneforzata collettiva propria delle procedure concorsuali liquidatorie che hannostoricamente avuto il proprio archetipo e modello nel fallimento» (Sez. 5,18/09/2024, n. 37959).3.1.2. Più specificamente,  con riguardo all’impresa individuale, laddove si ètrattato di distinguere tra la bancarotta fraudolenta per dissipazione e quellasemplice patrimoniale di cui all’art. 217 comma 1 n. ) cit., la giurisprudenza hainteso rimarcare come la linea di confine fosse da individuarsi nel carattereassolutamente irragionevole e voluttuario dell’impiego di risorse che connotava laprima.E’ stato così riconosciuto  che gli artt. 216 e 217 L. fall. tengono conto dellapeculiare situazione che si realizza per effetto della coincidenza tra impresa eimprenditore individuale, in relazione alla quale, per riconoscere il confine tra lefattispecie,  si apprezza  «l'esigenza di distinguere, ai fini della valutazione sullasussistenza della relativa responsabilità penale dell'imprenditore (e, in casoaffermativo, sulla qualificazione della condotta in termini di bancarotta fraudolentao semplice), nell'ambito delle spese sostenute dallo stesso per sé o per la suafamiglia, tra: a) spese necessarie per soddisfare bisogni ordinari o straordinari, inquanto correlati ad eventi eccezionali che comportano, in forza dell'id quodplerumque accidit, l'esigenza di sostenere spese talvolta ingenti ed imprevedibili(come, ad esempio, una malattia); b) spese eccessive; c) spese che, perché privedi qualsivoglia giustificazione razionale, esprimono la tendenza dell'imprenditore adissipare il proprio patrimonio, incurante delle esigenze dei creditori dell'impresae del dissolversi della garanzia patrimoniale per gli stessi. Posto che le spesesostenute dall'imprenditore individuale per soddisfare bisogni di vita, ordinari ostraordinari, propri o dei suoi familiari non possono determinarne la responsabilitàpenale, lungo il crinale della delicata distinzione tra spese eccessive e dissipazionepatrimoniale si delinea la riconducibilità della condotta dello stesso ai delitti dibancarotta semplice ovvero di bancarotta fraudolenta patrimoniale» (Sez. 5,18/09/2024, n. 37959).3.1.3. L’indicazione così richiamata, pur in sé valida nella distinzione tra labancarotta semplice e quella per dissipazione, merita di essere integrata conalcune precisazioni di sistema, muovendo dall’ovvia premessa che gli artt. 216 e217 l. fall. sono riferiti entrambi all’imprenditore individuale, tanto da offrireparametro alla bancarotta impropria di cui all’art. 223 comma 1 l. fall. che lirichiama. Si tratta di rilievo che, nella sua valenza sistematica, indica comeciascuna delle varie sotto-fattispecie così contemplate sia destinata a trovareapplicazione alle vicende dell’impresa individuale.Discende, in via naturale, dall’area di riferimento dell’art. 216 cit.,  il predicatoche, anche – ed, anzi, in primo luogo - con riguardo alla impresa individuale, risultaconfigurabile la figura della distrazione che è essenzialmente riconoscibile nellecondotte con le quali l’imprenditore sottrae, senza adeguata contropartita,  risorseall’impresa destinandole ad uno scopo diverso da quello doveroso di garanzia delleobbligazioni di impresa e di impiego nelle attività dell’impresa stessa.Salva l’esigenza di una verifica concreta anche del peculiare atteggiarsi degli indicidi fraudolenza nella particolare situazione, quindi, è dato affermare che, anchenella ditta individuale, la distrazione è integrata dal distacco della risorsa dallafunzione di garanzia e/o dell’impiego della medesima in direzioni estraneeall’impresa ed al patrimonio  della stessa, pur confuso con quello dell’imprenditore.In tal senso, è dato valorizzare anche la nozione generale di indici di fraudolenzaper comprendere se l’impiego costituisca una ordinaria e consentita destinazionead interessi personali e familiari ovvero si ponga in immediata tensione con unostato di crisi potenziale o attuale dell’impresa.In altri termini, senza che si debba cadere in una implicita trasformazione dellafattispecie da reato di pericolo concreto a reato di danno, la stessa distinzione dellanozione di distrazione con altre contigue nel panorama proprio della dittaindividuale comporta una più specifica valorizzazione di indici che distinguanol’operazione da quelle consentite di gestione del proprio patrimonio da partedell’imprenditore individuale.3.2. Definito così l’oggetto materiale rispetto al quale deve vagliarsi l’esistenza deldolo, nel caso di specie, allora, è dato constatare che già la sentenza di primogrado ha riconosciuto come, in una situazione di crisi di impresa, in particolaredeterminata da illiquidità, la [OSCURATO:PERSONA], con ripetuti atti,  aveva utilizzato ilsignificativo importo di euro 1.584.877,55 per impieghi di cui non era dimostratala relazione con interessi ed obblighi di impresa. Ha anche osservato come il fattoche buona parte delle somme fossero state distratte in favore di famigliari fossedirimente, avuto riguardo al carattere esorbitante dei versamenti in rilievo che nonavrebbero trovato giustificazione nemmeno laddove si fosse trattato diremunerazioni lavorative. Circostanze, queste, di cui la ricorrente era pienamenteconsapevole, secondo il Tribunale, anche con riguardo ai riflessi negativi sullegaranzie dei creditori.La valutazione è stata in tal senso rinforzata dalla Corte di Appello che ha osservatocome non potesse condividersi l'assunto della difesa circa la mancanza di dolo nelcaso concreto, «atteso che l'imputata era ben consapevole della crisi debitoriadella farmacia, che si trascinava da anni, e persino durante il fallimento ha operatocon distrazioni e prelievi a fini personali e familiari del tutto estranei alle ragionicommerciali della ditta ».Si tratta di spiegazione che appare coerente ai principi sopra enunciati, rispettoalla quale il ricorso nemmeno compiutamente si confronta e, comunque, non offreargomenti capaci di confutare la conclusione esposta.3.3. In stretta sequenza, manifestamente infondato, oltre che aspecifico,  simostra il collaterale argomento secondo cui la ricorrente poteva non essersiavveduta della natura distrattiva delle proprie condotte.La genericità si apprezza sul piano intrinseco posto che la deduzione è priva, aborigine, di qualsiasi allegazione in punto di destinazione delle risorse,prospettazione che pare necessario complemento alla stessa argomentazione cosìproposta.Pari genericità risulta sul piano estrinseco in quanto il ricorrente nemmeno siconfronta con le argomentazioni offerte dalle due sentenze conformi di condannache hanno esposto come ingenti risorse fossero state dirottate dalla [OSCURATO:PERSONA] versodestinazioni estranee all’impresa in un contesto di crisi anche di liquidità ed inmodo che palesava la consapevolezza in cui il dolo generico era idoneamentericonoscibile.La deduzione è poi manifestamente infondata in quanto evoca la rilevanza di unerrore che cade direttamente sugli elementi integrativi del precetto penale.3.4. Generica e manifestamente infondata risulta la censura secondo cui lasentenza  impugnata sarebbe pervenuta a conclusioni erronee in quanto avrebbeignorato la ricorrenza, nell’impresa fallita, della forma dell’impresa familiare cheavrebbe comportato anche una giustificazione  delle movimentazioni finanziarieincriminate quali contributi versati ai collaboratori.3.4.1. Il ricorso, pur non nominandolo espressamente,  prospetta un vizio dimotivazione introducendo una ricostruzione che non trova spazio nel dato testualedella sentenza e che nemmeno è idoneamente versato nella presente sede diimpugnazione mediante la deduzione di travisamento della prova.Al riguardo, in generale, merita rammentarsi che «La rilevabilità del vizio dimotivazione soggiace alla verifica del rispetto delle seguenti regole: a) il vizio deveessere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietào manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio dimotivazione in forma alternativa o cumulativa; infatti non può rientrare fra icompiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamentedenunciato, pena la violazione dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c); b) per ildisposto dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., il vizio della motivazione deveessere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che essodeve essere "interno" all'atto - sentenza e non il frutto di una rivisitazione intermini critici della valutazione del materiale probatorio, perché in tale ultimo casoverrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova che non èammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, che è onere dellaparte indicare il punto della decisione che è connotata dal vizio, mettendo inevidenza nel caso di contraddittorietà della motivazione i diversi punti delladecisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione diproposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, sì che l'accoglimentodell'una esclude l'altra e viceversa; c) il vizio di motivazione della sentenza, per ildisposto dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) può altresì emergere dalla letturadi un atto del processo. In tal caso, per il rispetto del principio di autosufficienzadell'impugnazione, è onere della parte procedere alla allegazione dell'attospecificato che viene messo in comparazione con la motivazione; d) il vizio dimotivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la partededucente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto allacomplessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Infatti, sonoinammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, lamancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, cosìcome quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatorida attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere aconclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessoredella valenza probatoria del singolo elemento; e) il vizio di manifesta illogicità dellamotivazione consegue alla violazione di principi della logica formale diversi dallacontraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art.192 c.p.p. ovvero all'invalidità o alla scorrettezza dell'argomentazione per carenzadi connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso diinferenza tra le stesse e le conclusioni»   (Sez. 2I, 18/02/2020, n. 11992. Cfr.anche Sez. 3, 27/10/2023, n. 50300).3.4.2. Nel caso di specie, l’esistenza di una impresa familiare, la sua concretaconformazione, la specifica composizione delle varie posizioni individuali deicollaboratori costituiscono temi che, in nessun modo, emergono dal testo dellesentenze che si limitano a menzionare come il coniuge del ricorrente, FrancescoRodinò,  fosse registrato nei conti di mastro quale collaboratore e come le dazioniai familiari, ove pure questi fossero da inquadrarsi quali collaboratori, eccedevanomanifestamente qualsiasi proporzione.A fronte di ciò nemmeno è idoneamente dedotto un travisamento di provespecificamente individuate che siano capaci di colmare la lacuna dimostrativa.3.5. Da quanto esposto consegue anche l’infondatezza del motivo in esame che siduole dell’errore della sentenza impugnata laddove ha omesso di riqualificare  lafattispecie contestata o in bancarotta patrimoniale semplice o, in lineasubordinata,  in bancarotta preferenziale.Discende appunto in via immediata dalle considerazioni svolte che la Corte diappello ha correttamente motivato sulla ricorrenza degli elementi costituitivi dellabancarotta per distrazione, con ciò ponendo affermazione che implicitamente edin via di immediata necessità logico-giuridica, metteva fuori campo la possibilitàdi operare la riqualificazione invocataSecondo non contrastato indirizzo di legittimità,   «L'omesso esame di un motivodi appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio dimotivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debbaconsiderarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nellamotivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessanonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratiodecidendi" della sentenza medesima » (Sez. 1 - , Sentenza n. 30257 del12/06/2025,  Rv. 288566 – 01. Cfr ex multis: Sez. 1, Sentenza n. 37588 del18/06/2014, Rv. 260841 – 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 46261 del 18/09/2019, Rv.277593 - 01 ).3.6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il motivo in esame, neicontenuti nello stesso promiscuamente cumulati, deve essere disatteso siccome inparte inammissibile, in parte infondato.4. Il secondo motivo è inammissibile e, comunque, infondato.4.1. Quanto all’importo (pari ad euro 288.961,38) movimentato mediante il conton. 9680 presso banca CREDEM, intestato al figlio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il ricorso deduceche non era stata acquisita prova che le somme in rilievo provenissero dallaPANATO. Era stato di contro trascurato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito allamadre importo anche superiore a quello contestato, pari ad euro 289.215,86 senzarivalutazione.Quanto alla restituzione del prestito di euro 38.000, in tesi di accusa, effettuatoper fini personali ed estranei all'attività d'impresa, il ricorso assume che si erapretermesso di considerare che il prestito era documentato mentre la imputazionea causali estranei alla impresa era ingiustificata, avuto riguardo alla promiscuitàdel patrimonio tra titolare e ditta individuale.4.2. La censura relativa alla somma di euro 38.000 è infondata.4.2.1. Secondo la motivazione del Tribunale, confermata dalla Corte d’appello, siera trattato di somma con cui era stato restituito un prestito personale,conclusione fondata sulla carenza di indici di corrispondenza dell’operazione adinteressi dell’impresa  nonché sulla mancata confutazione da parte dell’imputata.Risultanze che fondavano la conclusione secondo cui si verteva al cospetto di fattodistrattivo.4.2.2. Rispetto alla conclusione così posta, in termini coerenti con i principiapplicabili in materia nonché privi di contraddizioni ed illogicità, il ricorso si limitaad addurre assertivamente altro inquadramento secondo prospettazione che nonè ammissibile nella presente sede.Costituisce, in effetti,  ius receptum che l'indagine di legittimità sul discorsogiustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacatodemandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà dellegislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui varipunti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delleargomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suoconvincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti,dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservataal giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la meraprospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione dellerisultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv.207944). Peraltro, l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deveessere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendoil sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopicaevidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattesele deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, sianologicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modologico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999,Spina, Rv. 214794).La censura in rilievo, quindi, nel suo carattere assertivo di ricostruzione differentea quella assunta dal provvedimento impugnato si mostra priva di contenutivagliabili nella presente sede e risulta, comunque, infondata.4.3. Il motivo è inammissibile anche in relazione al suo residuo oggetto, seppureper ragioni differenti.Con riguardo, appunto, all’importo di euro 288.961,38 movimentato mediante ilconto n. 9680 presso banca CREDEM, intestato al figlio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la sentenzadel Tribunale ha testualmente osservato che la distrazione era posta in dubbiodalla difesa «per le cifre che sarebbero state distratte sul conto del figliodell'imputata e poi successivamente spese. Si è chiarito che tale presunzionederiverebbe dal fatto che in altre occasioni la donna avrebbe utilizzato il contopersonale del figlio e che questi non vantava redditi così importanti per le sommeche transitavano sul suo conto. Se ne è dedotto che tali importi venivano detrattidal conto della ditta e poi versati su quello del figlio.  Secondo il collegio taleragionamento privo di fondati elementi di prova e solo deduttivo rimane meraipotesi investigativa». Di seguito,  il Tribunale ha escluso fondamento a siffattaporzione di accusa. Nella conclusione finale, poi, ha considerato realizzato ununitario fatto distrattivo che, quindi, è da intendersi dimensionato all’interno dalleesclusioni così imposte. D’altro canto, il trattamento sanzionatorio è statocommisurato sul minimo.Ne consegue che, già in sede di appello, faceva difetto l’interesse della attualericorrente ad impugnare in parte qua la sentenza del Tribunale che, sul punto,aveva escluso la distrazione.  Ciò con originaria inammissibilità del motivo che puòessere rilevata nella presente sede ai sensi dell’art. 591 comma 4 cod. proc. pen.5. Il terzo motivo, nella sua enunciazione letterale, ha riguardo alla mancataapplicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. enell’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.Il motivo è manifestamente infondato.La richiesta di applicazione della causa di non punibilità  è formulata sullapremessa esplicita e, comunque, giuridicamente necessitata, della previariqualificazione della fattispecie, posto il carattere ostativo della pena edittaleprevista per la fattispecie di cui all’art. 216 comma 1, n. 1) l. fall. qui contestata.Dalla conclusione con cui si è esclusa la riqualificazione, quindi, discende, in viaimmediata la infondatezza della prospettazione e la validazione delladeterminazione impugnata.Quanto alle attenuanti generiche, è sufficiente osservare che le stesse risultanoriconosciute ed applicate nella massima estensione già dalla sentenza di primogrado.6. Il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento dellespese processuali.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11034/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGRAZIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1627/2025ENRICO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]LUCIANO CAVALLONEha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d'appello di Reggio CalabriaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che,  esposti i motivi di ricorso, ne ha chiestol'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] haconfermato la condanna ad anni 2 di reclusione, con pena sospesa, inflitta abancarotta per distrazione dell’importo complessivo di euro 1.584.877,55  dallastessa commesso,  in concorso ex art. 110 cod. pen. con il marito  FrancescoRodinò, separatamente giudicato, quale titolare della dell'omonima dittaindividuale, dichiarata fallita con sentenza emessa dal Tribunale di Palmi in data02/01/2020.2. Contro la sentenza della Corte di Appello l’imputata, per tramite della propriadifesa, ha proposto ricorso articolando  tre motivi di seguito illustrati  nei limitistabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Inosservanza  di legge penale in relazione all’elemento soggettivo del reatodi bancarotta per distrazione accertato. Deduce che: a) erroneamente le sentenzeconformi avevano ritenuto sufficiente il dolo generico invece che quello specifico;b) comunque, lo stesso dolo generico non era idoneamente dimostrato in relazionealla specifica situazione della ditta individuale, priva di autonomia patrimoniale egestita in impresa familiare, in cui eventuali violazioni afferenti allemovimentazioni in rilievo dovevano al più ascriversi a colpa della ricorrente nellagestione delle risorse della ditta; c) di rimando  si apprezzava la necessità diriqualificare il fatto come bancarotta semplice o, a tutto concedere, preferenziale.2.2. Inosservanza  di legge e vizio di motivazione in ordine all’elemento oggettivodel reato.In particolare, quanto all’importo (pari ad euro 288.961,38) movimentatomediante il conto n. 9680 presso banca CREDEM, intestato al figlio [OSCURATO:PERSONA],non era stata acquisita prova che le somme in rilievo provenissero dalla [OSCURATO:PERSONA].Era stato, di contro, trascurato che [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito alla madreimporto anche superiore a quello contestato, pari ad euro 289.215,86 senzarivalutazione.Quanto alla restituzione del prestito di euro 38.000, in tesi di accusa, effettuatoper fini personali ed estranei all'attività d'impresa, si era pretermesso diconsiderare che il prestito era documentato mentre l’imputazione a causaliestranee all’impresa era ingiustificata, avuto riguardo alla promiscuità delpatrimonio tra titolare e ditta individuale.La ricostruzione, inoltre, era avvenuta senza considerare la documentazioneprodotta dalla difesa e senza acquisire gli estratti conto bancari.2.3. Inosservanza  di legge penale con riguardo agli artt. 62-bis e 131-bis cod.pen. Deduce che, previa riqualificazione della fattispecie in bancarottapatrimoniale semplice o preferenziale, la Corte territoriale avrebbe dovutoapplicare la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. o, comunque,rideterminare la pena, con riconoscimento delle attenuanti generiche.3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità delricorso.4. La difesa ha chiesto l’accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.  Il ricorso deve essere rigettato.2. Il primo motivo, che cumula oggetti distinti,  è inammissibile nella parte in cuisi duole della mancata dimostrazione del dolo specifico.2.1. Secondo una prima linea argomentativa, il ricorso deduce che la sentenzaimpugnata è incorsa in inosservanza della legge laddove non ha dimostrato  il dolospecifico richiesto dalla fattispecie distrattiva contestata.La prospettazione è manifestamente infondata.2.2. E’ consolidato l’orientamento secondo cui  l'elemento soggettivo del delitto dibancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cuisussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenzadell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente laconsapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa daquella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, Sentenza n. 22474 del31/03/2016, Passarelli,  Rv. 266805 – 01).  L’assunto, come pure noto, ha trovatospecificazione nella indicazione per cui «In tema di bancarotta fraudolenta perdistrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità delfatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici difraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce dellacondizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa haoperato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altreimprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibriotra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale,necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa inpericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare lagaranzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente dellaconsapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa» (Sez. 5, Sentenzan. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01).Con riguardo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale il dolo specifico di danno aicreditori rileva soltanto in relazione alla sotto-fattispecie di esposizione oriconoscimento di passività inesistenti (“allo scopo di recare pregiudizio aicreditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti”), qui manifestamente nonin rilievo.2.3. Ricostruito così l’elemento soggettivo della fattispecie astratta, è irrilevanteche la contestazione indicasse come la distrazione fosse stata compiuta «allo scopodi creare pregiudizio ai creditori». Si tratta di aggiunta superflua che non incidesull’accertamento del dolo richiesto che rimane quello generico.3. Il medesimo primo motivo, sotto ulteriore profilo deduce la carenza dello stessodolo generico. Carenza che, secondo la articolata prospettazione,  doveva farsidiscendere, in primo luogo, dal fatto che la promiscuità del patrimonio dell’impresaindividuale e quello del suo titolare rendeva incerta e indimostrata laconsapevolezza della contestata distrazione. Per altro verso, ulteriore fattore diincertezza doveva individuarsi nella circostanza che la ditta era gestita in impresafamiliare, con la conseguente possibilità che le dazioni rilevassero quali importidovuti verso i collaboratori.  Il convergere delle enunciate prospettazioni avrebbedovuto indurre la Corte territoriale a riqualificare il reato in bancarotta patrimonialesemplice o, in subordine, in bancarotta preferenziale.Il motivo che, invero, collateralmente introduce in maniera cumulativa, ancheulteriori temi più o meno secondari, di seguito esaminati,  è complessivamenteinfondato.3.1. La prospettazione introduce in primo luogo, seppure in modo obliquo eindiretto, sotto la prospettiva dell’elemento soggettivo, il tema della distinzione trabancarotta patrimoniale fraudolenta e quella semplice nel caso di fallimento diditta individuale, anche con riguardo all’elemento materiale che del dolo devecostituire l’oggetto. Al riguardo merita spendere cenni di inquadramento generale.3.1.1. In generale, le fattispecie di cui all’art. 216 comma 1 n. 1) L. Fall. e, traqueste, in particolare, quelle della distrazione e dissipazione, si pongono araffronto con quella contemplata dall’art. 217 comma 1 n. 1) l. fall.  che riguarda«l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente: 1) ha fattospese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizioneeconomica».  Tipo di reato, quest’ultimo, che è applicabile – ed, anzi,esclusivamente riferibile - all’imprenditore individuale (cfr. da ultimo Sez. 5 - ,Sentenza n. 51242 del 30/10/2019, Rv. 278388 – 01).La sistematica della bancarotta patrimoniale, nel caso di impresa individuale,rinviene la sua peculiarità nella constatazione che questa è priva di autonomiapatrimoniale tanto che lo stesso lessico normativo è costruito sulla responsabilitàe sul fallimento dell’imprenditore persona fisica.La giurisprudenza di legittimità, muovendo dalla osservazione che, anche allastregua dell’art. 2082 cod. civ., l'impresa individuale non ha una soggettivitàdiversa dall'imprenditore, con il quale essa si identifica, ha osservato come ciòimplichi che non vi è alcuna separazione tra il patrimonio dell'imprenditore e quellodell'impresa, sia dal lato attivo che dal lato passivo. Confusione patrimoniale,questa, che, di norma, «rafforza la garanzia dei creditori dell'impresa, che possonosoddisfarsi direttamente sul patrimonio personale dell'imprenditore, il qualerisponde (anche) dei debiti dell'impresa, in omaggio al fondamentale principiodella responsabilità patrimoniale sancito dall'art. 2740 cod. civ., con tutti i suoibeni presenti e futuri. Se, poi, l'imprenditore, anche tenendo conto del suopatrimonio personale, diviene insolvente, è dichiarato il fallimento dello stesso (enon già dell'impresa, che coincide, come evidenziato, con la personadell'imprenditore), con conseguente (eventuale) soddisfacimento dei creditisecondo le regole del concorso c.d. universale che caratterizzano l'esecuzioneforzata collettiva propria delle procedure concorsuali liquidatorie che hannostoricamente avuto il proprio archetipo e modello nel fallimento» (Sez. 5,18/09/2024, n. 37959).3.1.2. Più specificamente,  con riguardo all’impresa individuale, laddove si ètrattato di distinguere tra la bancarotta fraudolenta per dissipazione e quellasemplice patrimoniale di cui all’art. 217 comma 1 n. ) cit., la giurisprudenza hainteso rimarcare come la linea di confine fosse da individuarsi nel carattereassolutamente irragionevole e voluttuario dell’impiego di risorse che connotava laprima.E’ stato così riconosciuto  che gli artt. 216 e 217 L. fall. tengono conto dellapeculiare situazione che si realizza per effetto della coincidenza tra impresa eimprenditore individuale, in relazione alla quale, per riconoscere il confine tra lefattispecie,  si apprezza  «l'esigenza di distinguere, ai fini della valutazione sullasussistenza della relativa responsabilità penale dell'imprenditore (e, in casoaffermativo, sulla qualificazione della condotta in termini di bancarotta fraudolentao semplice), nell'ambito delle spese sostenute dallo stesso per sé o per la suafamiglia, tra: a) spese necessarie per soddisfare bisogni ordinari o straordinari, inquanto correlati ad eventi eccezionali che comportano, in forza dell'id quodplerumque accidit, l'esigenza di sostenere spese talvolta ingenti ed imprevedibili(come, ad esempio, una malattia); b) spese eccessive; c) spese che, perché privedi qualsivoglia giustificazione razionale, esprimono la tendenza dell'imprenditore adissipare il proprio patrimonio, incurante delle esigenze dei creditori dell'impresae del dissolversi della garanzia patrimoniale per gli stessi. Posto che le spesesostenute dall'imprenditore individuale per soddisfare bisogni di vita, ordinari ostraordinari, propri o dei suoi familiari non possono determinarne la responsabilitàpenale, lungo il crinale della delicata distinzione tra spese eccessive e dissipazionepatrimoniale si delinea la riconducibilità della condotta dello stesso ai delitti dibancarotta semplice ovvero di bancarotta fraudolenta patrimoniale» (Sez. 5,18/09/2024, n. 37959).3.1.3. L’indicazione così richiamata, pur in sé valida nella distinzione tra labancarotta semplice e quella per dissipazione, merita di essere integrata conalcune precisazioni di sistema, muovendo dall’ovvia premessa che gli artt. 216 e217 l. fall. sono riferiti entrambi all’imprenditore individuale, tanto da offrireparametro alla bancarotta impropria di cui all’art. 223 comma 1 l. fall. che lirichiama. Si tratta di rilievo che, nella sua valenza sistematica, indica comeciascuna delle varie sotto-fattispecie così contemplate sia destinata a trovareapplicazione alle vicende dell’impresa individuale.Discende, in via naturale, dall’area di riferimento dell’art. 216 cit.,  il predicatoche, anche – ed, anzi, in primo luogo - con riguardo alla impresa individuale, risultaconfigurabile la figura della distrazione che è essenzialmente riconoscibile nellecondotte con le quali l’imprenditore sottrae, senza adeguata contropartita,  risorseall’impresa destinandole ad uno scopo diverso da quello doveroso di garanzia delleobbligazioni di impresa e di impiego nelle attività dell’impresa stessa.Salva l’esigenza di una verifica concreta anche del peculiare atteggiarsi degli indicidi fraudolenza nella particolare situazione, quindi, è dato affermare che, anchenella ditta individuale, la distrazione è integrata dal distacco della risorsa dallafunzione di garanzia e/o dell’impiego della medesima in direzioni estraneeall’impresa ed al patrimonio  della stessa, pur confuso con quello dell’imprenditore.In tal senso, è dato valorizzare anche la nozione generale di indici di fraudolenzaper comprendere se l’impiego costituisca una ordinaria e consentita destinazionead interessi personali e familiari ovvero si ponga in immediata tensione con unostato di crisi potenziale o attuale dell’impresa.In altri termini, senza che si debba cadere in una implicita trasformazione dellafattispecie da reato di pericolo concreto a reato di danno, la stessa distinzione dellanozione di distrazione con altre contigue nel panorama proprio della dittaindividuale comporta una più specifica valorizzazione di indici che distinguanol’operazione da quelle consentite di gestione del proprio patrimonio da partedell’imprenditore individuale.3.2. Definito così l’oggetto materiale rispetto al quale deve vagliarsi l’esistenza deldolo, nel caso di specie, allora, è dato constatare che già la sentenza di primogrado ha riconosciuto come, in una situazione di crisi di impresa, in particolaredeterminata da illiquidità, la [OSCURATO:PERSONA], con ripetuti atti,  aveva utilizzato ilsignificativo importo di euro 1.584.877,55 per impieghi di cui non era dimostratala relazione con interessi ed obblighi di impresa. Ha anche osservato come il fattoche buona parte delle somme fossero state distratte in favore di famigliari fossedirimente, avuto riguardo al carattere esorbitante dei versamenti in rilievo che nonavrebbero trovato giustificazione nemmeno laddove si fosse trattato diremunerazioni lavorative. Circostanze, queste, di cui la ricorrente era pienamenteconsapevole, secondo il Tribunale, anche con riguardo ai riflessi negativi sullegaranzie dei creditori.La valutazione è stata in tal senso rinforzata dalla Corte di Appello che ha osservatocome non potesse condividersi l'assunto della difesa circa la mancanza di dolo nelcaso concreto, «atteso che l'imputata era ben consapevole della crisi debitoriadella farmacia, che si trascinava da anni, e persino durante il fallimento ha operatocon distrazioni e prelievi a fini personali e familiari del tutto estranei alle ragionicommerciali della ditta ».Si tratta di spiegazione che appare coerente ai principi sopra enunciati, rispettoalla quale il ricorso nemmeno compiutamente si confronta e, comunque, non offreargomenti capaci di confutare la conclusione esposta.3.3. In stretta sequenza, manifestamente infondato, oltre che aspecifico,  simostra il collaterale argomento secondo cui la ricorrente poteva non essersiavveduta della natura distrattiva delle proprie condotte.La genericità si apprezza sul piano intrinseco posto che la deduzione è priva, aborigine, di qualsiasi allegazione in punto di destinazione delle risorse,prospettazione che pare necessario complemento alla stessa argomentazione cosìproposta.Pari genericità risulta sul piano estrinseco in quanto il ricorrente nemmeno siconfronta con le argomentazioni offerte dalle due sentenze conformi di condannache hanno esposto come ingenti risorse fossero state dirottate dalla [OSCURATO:PERSONA] versodestinazioni estranee all’impresa in un contesto di crisi anche di liquidità ed inmodo che palesava la consapevolezza in cui il dolo generico era idoneamentericonoscibile.La deduzione è poi manifestamente infondata in quanto evoca la rilevanza di unerrore che cade direttamente sugli elementi integrativi del precetto penale.3.4. Generica e manifestamente infondata risulta la censura secondo cui lasentenza  impugnata sarebbe pervenuta a conclusioni erronee in quanto avrebbeignorato la ricorrenza, nell’impresa fallita, della forma dell’impresa familiare cheavrebbe comportato anche una giustificazione  delle movimentazioni finanziarieincriminate quali contributi versati ai collaboratori.3.4.1. Il ricorso, pur non nominandolo espressamente,  prospetta un vizio dimotivazione introducendo una ricostruzione che non trova spazio nel dato testualedella sentenza e che nemmeno è idoneamente versato nella presente sede diimpugnazione mediante la deduzione di travisamento della prova.Al riguardo, in generale, merita rammentarsi che «La rilevabilità del vizio dimotivazione soggiace alla verifica del rispetto delle seguenti regole: a) il vizio deveessere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietào manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio dimotivazione in forma alternativa o cumulativa; infatti non può rientrare fra icompiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamentedenunciato, pena la violazione dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c); b) per ildisposto dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., il vizio della motivazione deveessere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che essodeve essere "interno" all'atto - sentenza e non il frutto di una rivisitazione intermini critici della valutazione del materiale probatorio, perché in tale ultimo casoverrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova che non èammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, che è onere dellaparte indicare il punto della decisione che è connotata dal vizio, mettendo inevidenza nel caso di contraddittorietà della motivazione i diversi punti delladecisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione diproposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, sì che l'accoglimentodell'una esclude l'altra e viceversa; c) il vizio di motivazione della sentenza, per ildisposto dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) può altresì emergere dalla letturadi un atto del processo. In tal caso, per il rispetto del principio di autosufficienzadell'impugnazione, è onere della parte procedere alla allegazione dell'attospecificato che viene messo in comparazione con la motivazione; d) il vizio dimotivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la partededucente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto allacomplessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Infatti, sonoinammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, lamancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, cosìcome quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatorida attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere aconclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessoredella valenza probatoria del singolo elemento; e) il vizio di manifesta illogicità dellamotivazione consegue alla violazione di principi della logica formale diversi dallacontraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art.192 c.p.p. ovvero all'invalidità o alla scorrettezza dell'argomentazione per carenzadi connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso diinferenza tra le stesse e le conclusioni»   (Sez. 2I, 18/02/2020, n. 11992. Cfr.anche Sez. 3, 27/10/2023, n. 50300).3.4.2. Nel caso di specie, l’esistenza di una impresa familiare, la sua concretaconformazione, la specifica composizione delle varie posizioni individuali deicollaboratori costituiscono temi che, in nessun modo, emergono dal testo dellesentenze che si limitano a menzionare come il coniuge del ricorrente, FrancescoRodinò,  fosse registrato nei conti di mastro quale collaboratore e come le dazioniai familiari, ove pure questi fossero da inquadrarsi quali collaboratori, eccedevanomanifestamente qualsiasi proporzione.A fronte di ciò nemmeno è idoneamente dedotto un travisamento di provespecificamente individuate che siano capaci di colmare la lacuna dimostrativa.3.5. Da quanto esposto consegue anche l’infondatezza del motivo in esame che siduole dell’errore della sentenza impugnata laddove ha omesso di riqualificare  lafattispecie contestata o in bancarotta patrimoniale semplice o, in lineasubordinata,  in bancarotta preferenziale.Discende appunto in via immediata dalle considerazioni svolte che la Corte diappello ha correttamente motivato sulla ricorrenza degli elementi costituitivi dellabancarotta per distrazione, con ciò ponendo affermazione che implicitamente edin via di immediata necessità logico-giuridica, metteva fuori campo la possibilitàdi operare la riqualificazione invocataSecondo non contrastato indirizzo di legittimità,   «L'omesso esame di un motivodi appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio dimotivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debbaconsiderarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nellamotivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessanonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratiodecidendi" della sentenza medesima » (Sez. 1 - , Sentenza n. 30257 del12/06/2025,  Rv. 288566 – 01. Cfr ex multis: Sez. 1, Sentenza n. 37588 del18/06/2014, Rv. 260841 – 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 46261 del 18/09/2019, Rv.277593 - 01 ).3.6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il motivo in esame, neicontenuti nello stesso promiscuamente cumulati, deve essere disatteso siccome inparte inammissibile, in parte infondato.4. Il secondo motivo è inammissibile e, comunque, infondato.4.1. Quanto all’importo (pari ad euro 288.961,38) movimentato mediante il conton. 9680 presso banca CREDEM, intestato al figlio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il ricorso deduceche non era stata acquisita prova che le somme in rilievo provenissero dallaPANATO. Era stato di contro trascurato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito allamadre importo anche superiore a quello contestato, pari ad euro 289.215,86 senzarivalutazione.Quanto alla restituzione del prestito di euro 38.000, in tesi di accusa, effettuatoper fini personali ed estranei all'attività d'impresa, il ricorso assume che si erapretermesso di considerare che il prestito era documentato mentre la imputazionea causali estranei alla impresa era ingiustificata, avuto riguardo alla promiscuitàdel patrimonio tra titolare e ditta individuale.4.2. La censura relativa alla somma di euro 38.000 è infondata.4.2.1. Secondo la motivazione del Tribunale, confermata dalla Corte d’appello, siera trattato di somma con cui era stato restituito un prestito personale,conclusione fondata sulla carenza di indici di corrispondenza dell’operazione adinteressi dell’impresa  nonché sulla mancata confutazione da parte dell’imputata.Risultanze che fondavano la conclusione secondo cui si verteva al cospetto di fattodistrattivo.4.2.2. Rispetto alla conclusione così posta, in termini coerenti con i principiapplicabili in materia nonché privi di contraddizioni ed illogicità, il ricorso si limitaad addurre assertivamente altro inquadramento secondo prospettazione che nonè ammissibile nella presente sede.Costituisce, in effetti,  ius receptum che l'indagine di legittimità sul discorsogiustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacatodemandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà dellegislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui varipunti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delleargomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suoconvincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti,dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservataal giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la meraprospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione dellerisultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv.207944). Peraltro, l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deveessere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendoil sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopicaevidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattesele deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, sianologicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modologico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999,Spina, Rv. 214794).La censura in rilievo, quindi, nel suo carattere assertivo di ricostruzione differentea quella assunta dal provvedimento impugnato si mostra priva di contenutivagliabili nella presente sede e risulta, comunque, infondata.4.3. Il motivo è inammissibile anche in relazione al suo residuo oggetto, seppureper ragioni differenti.Con riguardo, appunto, all’importo di euro 288.961,38 movimentato mediante ilconto n. 9680 presso banca CREDEM, intestato al figlio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la sentenzadel Tribunale ha testualmente osservato che la distrazione era posta in dubbiodalla difesa «per le cifre che sarebbero state distratte sul conto del figliodell'imputata e poi successivamente spese. Si è chiarito che tale presunzionederiverebbe dal fatto che in altre occasioni la donna avrebbe utilizzato il contopersonale del figlio e che questi non vantava redditi così importanti per le sommeche transitavano sul suo conto. Se ne è dedotto che tali importi venivano detrattidal conto della ditta e poi versati su quello del figlio.  Secondo il collegio taleragionamento privo di fondati elementi di prova e solo deduttivo rimane meraipotesi investigativa». Di seguito,  il Tribunale ha escluso fondamento a siffattaporzione di accusa. Nella conclusione finale, poi, ha considerato realizzato ununitario fatto distrattivo che, quindi, è da intendersi dimensionato all’interno dalleesclusioni così imposte. D’altro canto, il trattamento sanzionatorio è statocommisurato sul minimo.Ne consegue che, già in sede di appello, faceva difetto l’interesse della attualericorrente ad impugnare in parte qua la sentenza del Tribunale che, sul punto,aveva escluso la distrazione.  Ciò con originaria inammissibilità del motivo che puòessere rilevata nella presente sede ai sensi dell’art. 591 comma 4 cod. proc. pen.5. Il terzo motivo, nella sua enunciazione letterale, ha riguardo alla mancataapplicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. enell’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.Il motivo è manifestamente infondato.La richiesta di applicazione della causa di non punibilità  è formulata sullapremessa esplicita e, comunque, giuridicamente necessitata, della previariqualificazione della fattispecie, posto il carattere ostativo della pena edittaleprevista per la fattispecie di cui all’art. 216 comma 1, n. 1) l. fall. qui contestata.Dalla conclusione con cui si è esclusa la riqualificazione, quindi, discende, in viaimmediata la infondatezza della prospettazione e la validazione delladeterminazione impugnata.Quanto alle attenuanti generiche, è sufficiente osservare che le stesse risultanoriconosciute ed applicate nella massima estensione già dalla sentenza di primogrado.6. Il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteP.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 18/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 11034/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris