Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 marzo 2022

Cassazione n. 31572/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari in data 10/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 10/11/2022, il Tribunale del riesame di Bari, in funzione di giudice di appello, ha accolto l'impugnazione proposta dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia con cui era stata rigettata la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; e, per l'effetto, gli ha applicato la predetta misura in relazione al delitto, contestato al capo 1), previsto dagli artt. 110, 112, n. 1), 419 cod. pen., per avere, in concorso con altri detenuti, commesso, in data 9/03/2020, fatti di devastazione presso la Casa circondariale di Foggia, consistiti, tra l'altro, nella distruzione di diversi suppellettili, nel divellere cancelli e porte, nell'infrangere vetri, nell'appiccare un incendio presso l'ufficio matricola e nella zona antistante al c.d. block house nonché su alcuni materassi portati nel cortile esterno, nel divellere il cancello dello stesso block house dell'istituto penitenziario e, successivamente, il cancello perimetrale, cosi riuscendo a procurare l'evasione in massa dei detenuto, riversatisi nelle strade cittadine, creando pericolo per la sicurezza del carcere e per i cittadini.

In particolare, quanto a Minio, costui, operando d'intesa con altri detenuti, aveva lanciato, nel rogo acceso davanti al block house, un cassonetto di colore bianco, prelevato dal piazzale esterno dell'istituto penitenziario.

1.1. Dopo avere ricostruito i fatti ascritti all'indagato, in gran parte richiamando, sul punto, le condivise valutazioni del Giudice per le indagini preliminari, il Tribunale del riesame si è soffermato sulle esigenze cautelari, ritenute insussistenti dal primo Giudice sul presupposto che l'eccezionalità della situazione in cui i pur gravi fatti erano stati commessi non consentisse di ravvisare un attuale e concreto pericolo di reiterazione criminosa, tenuto conto delle motivazioni che avevano spinto gli indagati alla rivolta, le quali difficilmente si sarebbero ripresentate nuovamente.

Secondo il Collegio, doveva, invece, ritenersi concreto il rischio che l'indagato potesse commettere delitti con l'uso di violenza sulle persone e sulle cose, avuto riguardo alla concreta gravità dei fatti, alle modalità della loro commissione (avendo Minio concorso ad appiccare un incendio insieme ad altri detenuti, lanciando nel rogo un cassonetto prelevato dal piazzale esterno ove era allocato), alla personalità dell'autore, a sua volta desunta dalla condotta di vita anteatta, dalle modalità di commissione del fatto e dai precedenti penali per reati commessi anche con violenza e dai carichi pendenti per furto aggravato.

Elementi di fatto, questi, che hanno condotto il Tribunale a ritenere che le esigenze cautelari non potessero essere tutelate con misure meno gravose della custodia cautelare, non potendo ragionevolmente farsi affidamento su uno spontaneo adempimento delle prescrizioni conseguenti all'applicazione di misure meno afflittive.

In tale contesto, la circostanza che Minio sia stato, nelle more, ammesso alla detenzione domiciliare è stata ritenuta non significativa rispetto al pericolo di recidiva, considerato che la relativa valutazione, compiuta dal Magistrato di sorveglianza, non aveva tenuto conto dei fatti oggetto del presente procedimento.

2. Minio ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la illogicità della motivazione in ordine alla valutazione del requisito dell'attualità delle esigenze cautelari.

Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che il Tribunale del riesame abbia disatteso quanto documentato dalla difesa in relazione al percorso di reinserimento intrapreso dall'indagato, sintomatico 2 <k,A dell'assenza di pericolo di reiterazione del reato, essendo stato egli ammesso, con provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Foggia in data 23/03/2020, al beneficio dell'esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi dell'art. 1, legge n. 199 del 2010.

Inoltre, successivamente alla concessione della misura, egli avrebbe tenuto un comportamento sempre rispettoso delle prescrizioni impartitegli.

Dunque, nel caso in esame non potrebbe formularsi alcun negativo giudizio prognostico in ordine al pericolo, concreto e attuale, di reiterazione della condotta recidivante.

E del resto, secondo la giurisprudenza di legittimità, quando ai fini del relativo giudizio vengano valorizzate circostanze di fatto risalenti, sarebbe necessaria la presenza di un quid ulteriore che la stessa giurisprudenza correlerebbe a una personalità dedita alla commissione di delitti; ciò che, nel caso di specie, non sarebbe ravvisabile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Il Tribunale del riesame ha correttamente ritenuto che, nel caso di specie, dovesse ritenersi perdurante il pericolo di reiterazione, argomentando tale giudizio, in maniera immune dai lamentati profili di illogicità, a partire dalle modalità della condotta ascritta all'indagato e dalla gravità della stessa, ritenute, secondo condivisibili massime di esperienza, quali indici significativi di una particolare difficoltà di autocontrollo e di una spiccata capacità a delinquere di Minio, anche alla luce dei suoi precedenti penali, relativi, in qualche caso, a fatti commessi con violenza o minaccia sulle persone.

2.1. Quanto all'ammissione dell'indagato al beneficio dell'esecuzione della pena presso il domicilio, avvenuta nelle more del presente procedimento, il Tribunale del riesame ha osservato, con motivazione ancora una volta del tutto logica, come la valutazione positiva compiuta dal Magistrato di sorveglianza in vista della concessione della misura extramuraria non avesse tenuto conto delle condotte di danneggiamento poste in essere dall'indagato in occasione della rivolta consumata all'interno dell'istituto penitenziario.

Ne consegue che l'avvenuta concessione del beneficio non appare in grado di scalfire il giudizio compiuto in relazione al pericolo di recidiva sussistente in capo all'odierno ricorrente, atteso che la condotta ascrittagli nel presente procedimento si pone in termini antitetici rispetto ai risultati del predetto percorso riabilitativo sottolineati dalla difesa.

2.2. Sulla base di tali rilievi, il Collegio ha, dunque, correttamente ritenuto che il concreto e attuale pericolo di reiterazione delle condotte criminose potesse essere fronteggiato esclusivamente con la misura cautelare della custodia in carcere, tenuto conto dell'incapacità di autocontrollo mostrata dallo stesso Minio 3 (AA finanche in un contesto, quale quello penitenziario, segnato dall'adozione di regole di comportamento comunque restrittive.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3.1. Dati gli effetti della presente pronuncia, la Cancelleria provvederà agli incombenti comunicativi previsti dall'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari in data 10/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 10/11/2022, il Tribunale del riesame di Bari, in funzione di giudice di appello, ha accolto l'impugnazione proposta dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia con cui era stata rigettata la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; e, per l'effetto, gli ha applicato la predetta misura in relazione al delitto, contestato al capo 1), previsto dagli artt. 110, 112, n. 1), 419 cod. pen., per avere, in concorso con altri detenuti, commesso, in data 9/03/2020, fatti di devastazione presso la Casa circondariale di Foggia, consistiti, tra l'altro, nella distruzione di diversi suppellettili, nel divellere cancelli e porte, nell'infrangere vetri, nell'appiccare un incendio presso l'ufficio matricola e nella zona antistante al c.d. block house nonché su alcuni materassi portati nel cortile esterno, nel divellere il cancello dello stesso block house dell'istituto penitenziario e, successivamente, il cancello perimetrale, cosi riuscendo a procurare l'evasione in massa dei detenuto, riversatisi nelle strade cittadine, creando pericolo per la sicurezza del carcere e per i cittadini. In particolare, quanto a Minio, costui, operando d'intesa con altri detenuti, aveva lanciato, nel rogo acceso davanti al block house, un cassonetto di colore bianco, prelevato dal piazzale esterno dell'istituto penitenziario. 1.1. Dopo avere ricostruito i fatti ascritti all'indagato, in gran parte richiamando, sul punto, le condivise valutazioni del Giudice per le indagini preliminari, il Tribunale del riesame si è soffermato sulle esigenze cautelari, ritenute insussistenti dal primo Giudice sul presupposto che l'eccezionalità della situazione in cui i pur gravi fatti erano stati commessi non consentisse di ravvisare un attuale e concreto pericolo di reiterazione criminosa, tenuto conto delle motivazioni che avevano spinto gli indagati alla rivolta, le quali difficilmente si sarebbero ripresentate nuovamente. Secondo il Collegio, doveva, invece, ritenersi concreto il rischio che l'indagato potesse commettere delitti con l'uso di violenza sulle persone e sulle cose, avuto riguardo alla concreta gravità dei fatti, alle modalità della loro commissione (avendo Minio concorso ad appiccare un incendio insieme ad altri detenuti, lanciando nel rogo un cassonetto prelevato dal piazzale esterno ove era allocato), alla personalità dell'autore, a sua volta desunta dalla condotta di vita anteatta, dalle modalità di commissione del fatto e dai precedenti penali per reati commessi anche con violenza e dai carichi pendenti per furto aggravato. Elementi di fatto, questi, che hanno condotto il Tribunale a ritenere che le esigenze cautelari non potessero essere tutelate con misure meno gravose della custodia cautelare, non potendo ragionevolmente farsi affidamento su uno spontaneo adempimento delle prescrizioni conseguenti all'applicazione di misure meno afflittive. In tale contesto, la circostanza che Minio sia stato, nelle more, ammesso alla detenzione domiciliare è stata ritenuta non significativa rispetto al pericolo di recidiva, considerato che la relativa valutazione, compiuta dal Magistrato di sorveglianza, non aveva tenuto conto dei fatti oggetto del presente procedimento. 2. Minio ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la illogicità della motivazione in ordine alla valutazione del requisito dell'attualità delle esigenze cautelari. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che il Tribunale del riesame abbia disatteso quanto documentato dalla difesa in relazione al percorso di reinserimento intrapreso dall'indagato, sintomatico 2 <k,A dell'assenza di pericolo di reiterazione del reato, essendo stato egli ammesso, con provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Foggia in data 23/03/2020, al beneficio dell'esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi dell'art. 1, legge n. 199 del 2010. Inoltre, successivamente alla concessione della misura, egli avrebbe tenuto un comportamento sempre rispettoso delle prescrizioni impartitegli. Dunque, nel caso in esame non potrebbe formularsi alcun negativo giudizio prognostico in ordine al pericolo, concreto e attuale, di reiterazione della condotta recidivante. E del resto, secondo la giurisprudenza di legittimità, quando ai fini del relativo giudizio vengano valorizzate circostanze di fatto risalenti, sarebbe necessaria la presenza di un quid ulteriore che la stessa giurisprudenza correlerebbe a una personalità dedita alla commissione di delitti; ciò che, nel caso di specie, non sarebbe ravvisabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Il Tribunale del riesame ha correttamente ritenuto che, nel caso di specie, dovesse ritenersi perdurante il pericolo di reiterazione, argomentando tale giudizio, in maniera immune dai lamentati profili di illogicità, a partire dalle modalità della condotta ascritta all'indagato e dalla gravità della stessa, ritenute, secondo condivisibili massime di esperienza, quali indici significativi di una particolare difficoltà di autocontrollo e di una spiccata capacità a delinquere di Minio, anche alla luce dei suoi precedenti penali, relativi, in qualche caso, a fatti commessi con violenza o minaccia sulle persone. 2.1. Quanto all'ammissione dell'indagato al beneficio dell'esecuzione della pena presso il domicilio, avvenuta nelle more del presente procedimento, il Tribunale del riesame ha osservato, con motivazione ancora una volta del tutto logica, come la valutazione positiva compiuta dal Magistrato di sorveglianza in vista della concessione della misura extramuraria non avesse tenuto conto delle condotte di danneggiamento poste in essere dall'indagato in occasione della rivolta consumata all'interno dell'istituto penitenziario. Ne consegue che l'avvenuta concessione del beneficio non appare in grado di scalfire il giudizio compiuto in relazione al pericolo di recidiva sussistente in capo all'odierno ricorrente, atteso che la condotta ascrittagli nel presente procedimento si pone in termini antitetici rispetto ai risultati del predetto percorso riabilitativo sottolineati dalla difesa. 2.2. Sulla base di tali rilievi, il Collegio ha, dunque, correttamente ritenuto che il concreto e attuale pericolo di reiterazione delle condotte criminose potesse essere fronteggiato esclusivamente con la misura cautelare della custodia in carcere, tenuto conto dell'incapacità di autocontrollo mostrata dallo stesso Minio 3 (AA finanche in un contesto, quale quello penitenziario, segnato dall'adozione di regole di comportamento comunque restrittive. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3.1. Dati gli effetti della presente pronuncia, la Cancelleria provvederà agli incombenti comunicativi previsti dall'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c
Sentenza Cassazione n. 31572/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris