CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2023
Cassazione n. 39423/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 del TRIBUNALE di PISAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; IlJ MOTIVI DELL ! 5 3 1. Il Tribunale di Risa, (leciee:'3'• i:1 ,iirF:nHIC,, confermato la pronuncia di condanna en - I:cii;;iK. P)ii!eilen' carico di [OSCURATO:PERSONA] per I reato [OSCURATO:PERSONA] . L'imputata ha proposto ricerse C21 difensore, articolando un motivo unmei O H cuoio iula carente motivazione in ordine alla mai ,e.:; richiesta dalla difesa nel corso del dibatti Con atto del 14/6/2023, rec e. i f l'imputata ha dichiarato di rinunciare a.: 2. Il ricorso è inammissibile ai sensi e e J 'risa lett. e;; CCAl. proc. pen., per intervenuta valida rinuncia a: i' - L:un:11a 3„ proc. pen. La rinuncia al ricorso per cassazio ven': T.:ento espressione dell'esercizio di un diritto pumi. tu dE la estinzione del rapporto processuale, [OSCURATO:PERSONA] 5,.,,.:>(1:jtiV) in . giudicato della sentenza all'atto delle i il i ccc te dell'impugnazione [cfr. Sez. U. n. 12602 de' Rv. 2668211. Alla pronuncia consegue la condahri, I: :1n1(a f (le ;e spese processuali e di una sanzione pec..• eE: la cime de•ie ammende, che si reputa congruo stabìhr. a Cd n / (t elementi atti a escludere la colpa dello de :e causa di inammissibilità (Corte Cost., Dichiara inammissibile il ricorso e c.ondeinria ek e spese processuali e della somma di euro i/. e io 21 Ce le cosce de le ammende. dispone la correzione del nome d: (1co ricoirceLe si I ruolo: Maria anziché Maia. Così deciso il 10 luglio 2023