CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 settembre 1967
Cassazione n. 35358/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/09/1967 avverso l'ordinanza del 28/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; k. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava la domanda di liberazione condizionale proposta da [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia sottoposto alla detenzione domiciliare, in assenza di elementi indicativi di un suo consolidato ravvedimento rispetto alla vita anteatta e di un definitivo orientamento verso valori socialmente condivisi. Osservava, in particolare, il Tribunale che, nonostante l'intervenuta rescissione dei legami con il sodalizio `ndranghetistico di provenienza e l'acclarato rispetto degli obblighi derivanti dallo status di collaboratore, l'atteggiamento collaborativo del GIGLIO doveva considerarsi "ondivago", essendosi rivelato proficuo in alcuni procedimenti penali (Grimilde, Aemilia), ma insoddisfacente per il filone di indagini relative al procedimento c.d. Aemilia bis, tanto che il G.u.p. del Tribunale di Bologna, con la sentenza del 19 luglio 2017, lo aveva condannato per diversi episodi di trasferimento fraudolento di valori con l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/91, senza riconoscergli la speciale attenuante prevista dall'art. 8 della stessa legge; inoltre, la pendenza giudiziaria per il reato di bancarotta fraudolenta comportava necessariamente una verifica circa l'irreversibilità della scelta collaborativa effettuata. Ostava, infine, alla concessione del beneficio richiesto l'assenza di condotte concrete, nel campo lavorativo o della solidarietà sociale, rivelatrici di una radicale trasformazione di atteggiamenti e valori di riferimento e di un rinnovato rapporto con le istituzioni e la società civile. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con unico motivo, il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 176 cod. pen. e 16-nonies, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82). Il giudice adìto, dopo aver riconosciuto la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla normativa speciale, aveva, contraddittoriamente, rigettato l'istanza, a motivo della mancata dimostrazione del raggiunto ravvedimento del condannato e della necessità di un ulteriore e generico periodo di osservazione. Anziché enfatizzare il presunto difetto di ravvedimento e l'assenza di attività di volontariato (requisito non richiesto dalla normativa di settore), il giudice di sorveglianza avrebbe dovuto valorizzare gli elementi positivi emergenti dagli atti di causa, idonei a dimostrare il percorso di revisione critica delle pregresse scelte criminali intrapreso dal GIGLIO. D'altronde, ai fini della concessione delle misure alternative, la giurisprudenza di legittimità richiede solo che il processo risocializzante sia proficuamente iniziato, requisito che, nel caso di specie, la difesa del ricorrente ik. ritiene pienamente integrato alla luce dei plurimi indicatori elencati (la proficua collaborazione ultraquinquennale, lo svolgimento di saltuaria attività lavorativa, l'interruzione dei legami con la criminalità organizzata, la concessione della liberazione anticipata e del regime domiciliare, il radicale mutamento dello stile di vita e il costante rispetto delle regole). Il Tribunale di sorveglianza, invece di evocare la necessità di un'ulteriore verifica del percorso di ravvedimento, avrebbe dovuto stimare sufficienti i dati fattuali emersi durante il periodo di osservazione già trascorso, anche in considerazione dell'ormai imminente fine pena. Infine, ad avviso del ricorrente, non sarebbero ostative alla concessione del beneficio né la gravità dei reati in espiazione né la pendenza giudiziaria per il reato di bancarotta (procedimento che dagli atti risulta definito ex artt. 444 ss., cod. proc. pen.). 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il difensore del GIGLIO ha depositato articolata memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 1. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del "ravvedimento", previsto dall'art. 16-nonies, comma 3, d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla legge n. 82 del 1991, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza (Sez. 1, n. 43256 del 22/5/2018, Sarno, Rv. 274517; Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671; Sez. 1, n. 1115 del 27/10/2009, dep. 2010, Brusca, Rv. 245945; Sez. 1, n. 34283 del 12/7/2005, Pepe, Rv. 232219; Sez. 1, n. 48505 del 18/11/2004, Furioso, Rv. 230137). 2. Ciò posto, ritiene il Collegio che la motivazione dell'ordinanza impugnata, sinteticamente riassunta nella superiore esposizione in fatto, risponda ai canoni enunciati, perché ha attribuito, non illogicamente, valore preponderante al carattere ambiguo della collaborazione prestata dal condannato con l'attività giudiziaria, soprattutto con riferimento al procedimento c.d. Aemilia-bis, ambiguità che, all'evidenza, inficia dalle fondamenta - perché ne costituisce il presupposto iniziale - il percorso di riscatto dal passato criminale che dovrebbe culminare nel sicuro ravvedimento del condannato. Proprio con tale aspetto decisivo della motivazione il ricorso non si confronta, con ciò rivelandosi aspecifico per difetto di correlazione con la ratio decidendi. Inoltre, il ricorso è manifestamente infondato in diritto nella parte in cui, confondendo liberazione condizionale e misure alternative alla detenzione, rivendica il proficuo "inizio" del percorso risocializzante del GIGLIO, ritenuto, erroneamente, quale requisito sufficiente per poter accedere alla liberazione condizionale. Va ribadito che presupposto indefettibile della liberazione condizionale è il sicuro ravvedimento del condannato, ciò che implica l'avvenuta emenda con l'abbandono certo del passato deviante, la certezza della conclusione del processo di rieducazione con il sicuro reinserimento sociale. Proprio ciò distingue l'istituto in questione, previsto dal codice penale, dalle misure alternative alla detenzione previste dallo ordinamento penitenziario e ne differenzia la portata e l'esito: per dette misure è previsto lo snodarsi, via via più incisivo, secondo l'entità del beneficio, in misura crescente - nell'ordine, semilibertà, detenzione domiciliare e affidamento in prova al servizio sociale - del reinserimento sociale del condannato; per la liberazione condizionale è invece richiesta la certezza del ravvedimento, l'avvenuto riscatto morale del condannato. E la differenza è assolutamente ragionevole, ove si consideri che le citate misure costituiscono solo un modo alternativo di espiazione della pena, mentre la liberazione condizionale è una causa estintiva della pena, decorso il termine prescritto, e di revoca delle misure di sicurezza personali, estinzione che avviene "ope legis", mentre per l'estinzione della pena a seguito dell'affidamento il Tribunale di sorveglianza deve valutare la positività dell'esito del periodo di prova (Sez. 1, n. 3868 del 26/6/1995, Anastasio, Rv. 202413). Si rivela, pertanto, del tutto inconferente, oltre che declinata sul piano del merito, la censura sul mancato riconoscimento, in capo al condannato, da parte del Tribunale adito, del proficuo inizio del percorso risocializzante come requisito sufficiente per l'accesso alla liberazione condizionale. 3. Dalle esposte considerazioni discende l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d