CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12468/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale locale in data 8 maggio 2025 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, con la recidiva specifica e infraquinquennale e rideterminato la pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza alla recidiva. Con la sentenza è stata, altresì, confermata la confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta sentenza l'imputato propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione formulando tre motivi di ricorso. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. ed erronea applicazione dell'art. 73, comma 4, in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per l'ingiustificata esclusione della configurabilità del fatto lieve, basata prevalentemente sul dato qualitativo. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. ed erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., nonché degli artt. 132, 133, 62-bis e 240-bis cod. pen. e 85-bis DPR 309/90, con riferimento all'illogica valutazione operata con riferimento alla recidiva e alla mera equivalenza tra quest'ultima e le attenuanti generiche. Con il terzo motivo si deduce la erronea applicazione degli artt. 240 bis cod. pen. e 85 bis d.P.R. n. 309/1990 in relazione alla pertinenzialità al reato dei telefoni cellulari e alla sproporzione ritenuta e posta a fondamento della confisca. 3. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, i motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata oltre che privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. 4. Quanto alla dedotta erronea applicazione dell'art. 73 DPR 309/90, in relazione alla mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma 5, la Corte 2territoriale, in conformità al costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, si è attenuta al principio secondo cui il riconoscimento della lieve entità richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici normativi — mezzi, modalità, circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza — in coerenza con i principi di offensività e proporzionalità della pena (Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706 - 01; Sez. 6, n..38606 del 08/02/2018, Sefar e altro, Rv. 273823 - 01; Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959 - 01). Questa Corte di legittimità, nel suo massimo consesso ha chiarito che il giudizio deve essere globale e non atomistico, pur restando salva la possibilità che uno degli indici assuma rilievo assorbente quando sia di particolare evidenza (S.U. n. 35737 del 24/06/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247910 - 01). Proprio tale principio è stato applicato nel caso di specie, dove il dato ponderale e qualitativo del principio attivo — superiore ai valori medi e significativo in termini assoluti — è stato correttamente valorizzato insieme alla presenza di materiale utile al confezionamento delle singole dosi oltre che all'ingente somma di denaro rinvenuta pari a 22. 225 euro di cui 2.225 detenuti dal ricorrente mentre circolava per strada. È bene ricordare che "lieve entità" non può essere desunta dal solo dato ponderale, ma neppure può essere riconosciuta quando la quantità e la qualità della sostanza siano tali da esprimere un'offensività concreta non minima (Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068 - 01). È altresì stato ribadito che le dosi medie singole non coincidono con le dosi da strada effettivamente commercializzate e che il principio attivo complessivo costituisce parametro significativo nella valutazione dell'offesa (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149 - 02). Nel caso di specie alle pag. 10 e 11 della motivazione si dà atto che la concentrazione di principio rinvenuta nella sostanza stupefacente rinvenuta era particolarmente elevata, come emerge dalla relazione tecnica eseguita, e ben al di sopra delle percentuali medie. 5. Quanto alla recidiva, i giudici del merito hanno applicato coerentemente con i criteri tracciati in modo costante da questa Corte, il principio secondo cui la recidiva non è un automatismo fondato sul mero dato formale della precedente condanna, ma richiede una verifica concreta della sua significatività in termini di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419 - 01). 3Secondo tali arresti, il giudice, tra gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. deve soffermare la sua attenzione su elementi quali: la natura dei reati, la qualità e il grado di offensività dei comportamenti, la distanza temporale tra i fatti, il tipo di devianza di cui essi sono il segno e ogni altro elemento individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. Nel caso di specie, la pluralità di delitti dolosi della stessa indole, la loro concentrazione temporale e la commissione del nuovo fatto in arco infraquinquennale rispetto alla condanna irrevocabile, sono stati ritenuti integranti il requisito della continuità criminosa significativa. È bene ricordare che, inoltre, questa Corte ha precisato che non rientrano tra i criteri valutativi ai fini della recidiva né la condotta processuale né la giovane età dell'imputato (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco e altro, Rv. 248960 - 01). Pertanto, la valorizzazione difensiva di tali elementi non incide sulla correttezza del giudizio di applicazione della recidiva. 6. Quanto alla comparazione tra attenuanti generiche e recidiva, è principio consolidato che il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo in caso di manifesta illogicità o carenza assoluta di motivazione (S.U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243 - 01). Nel caso concreto la Corte ha esplicitato le ragioni della equivalenza, sicché non ricorre alcun vizio censurabile. 7. In ordine alla confisca dei telefoni cellulari, questa Corte di legittimità, ha costantemente affermato che per legittimare il sequestro di cose pertinenti al reato non è necessario che sussista la piena prova della "pertinenza" della cosa al reato, essendo sufficiente che sussistano fondati motivi per ritenere la pertinenza stessa. (Sez. 5, n. 1320 del 17/06/1992, Mangogna, Rv. 194066 - 01). Nel caso di specie, tale collegamento è stato correttamente individuato dài giudici di merito sullà base di elementi concreti rilevando che il [OSCURATO:PERSONA] era atteso sotto casa da un uomo poi escusso a s.i.t. e ha escluso che l'imputato non avesse avuto contatti telefonici con chi lo stava aspettando. Quanto alla confisca del denaro, i giudici del merito hanno ritenuto irrilevanti le censure relative alla mancata qualificazione delle somme come prezzo o profitto del reato. Secondo il consolidato orientamento della Corte, tale misura prescinde dal collegamento diretto tra bene e singolo reato, richiedendo unicamente la 4condanna per uno dei reati presupposto e la sproporzione tra il patrimonio del condannato e i redditi leciti dichiarati, salvo che l'interessato dimostri la legittima provenienza delle somme (S.U., n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli e altro, Rv. 262607 - 01). L'onere di allegazione grava sull'interessato e non può ritenersi assolto con mere dichiarazioni prive di riscontro documentale. Nel caso di specie, inoltre, non si tratta di importi modesti, ma di una somma superiore a 20.000 euro, rinvenuta presso l'abitazione dell'odierno ricorrente, in assenza di redditi leciti o di un'attività lavorativa idonea a giustificarne il possesso.La giustificazione offerta — asserite donazioni obnuziali — è stata ritenuta priva di qualsiasi riscontro, sia quanto alla celebrazione o programmazione del matrimonio, sia quanto alla effettiva corresponsione delle somme, oggi normalmente tracciabili. Inoltre, non appare verosimile la detenzione domestica di una ingente somma in contanti, con esposizione al rischio di furto, in luogo del deposito su conto corrente. Ne consegue che la Corte territoriale ha correttamente motivato sia in ordine alla pertinenza dei telefoni ai reati contestati, sia in relazione alla sproporzione tra il denaro rinvenuto e la capacità reddituale del [OSCURATO:PERSONA], privo di occupazione. 6. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M