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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 novembre 2020

Cassazione n. 31077/2021

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o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 3470-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza n. 26480/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 03470 sez.

MT - ud. 13-05-2021 -2- R.G. 3470-2021 Agenzia delle entrate C/ [OSCURATO:PERSONA] srl a socio unico + 1 Rilevato che: L'Agenzia delle entrate propone ricorso per correzione di errore materiale della ordinanza n. 26480/2020, depositata il 20 novembre 2020, con cui questa Corte, nell'accogliere il primo, secondo e quinto motivo del ricorso, ha rigettato il terzo e quarto motivo del medesimo ricorso, cassando la sentenza impugnata con "rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione" invece che dichiarare assorbiti il terzo e quarto motivo, come chiaramente evincibile dalla motivazione della ordinanza.

Considerato che: il ricorso è ammissibile, giacché il contrasto tra l'individuazione della somma in contestazione e la pronuncia adottata, non incidendo sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. (v.

Cass. n. 12187/2020), trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra quanto contenuto nella parte motiva della sentenza - che aveva dichiarato assorbiti il terzo e quarto motivo del ricorso- e quanto contenuto nel dispositivo, che ha invece rigettato gli anzidetti motivi.

Il ricorso va pertanto accolto, disponendo che venga corretto il dispositivo della ordinanza n. 26480/2020, depositata il 20 novembre 2020, nel senso che dove si legge «rigetta il terzo e il quarto motivo del medesimo ricorso » si debba leggere «dichiara assorbiti il terzo e quarto motive del medesimo ricorso».

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

Dispone che venga corretto il dispositivo della ordinanza n. 26480/2020, depositata il 20 novembre 2020, nel senso che dove si legge «rigetta il terzo e il quarto motivo del medesimo ricorso » si debba leggere «dichiara assorbiti il terzo e quarto motive del medesimo ricorso».

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 3470-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza n. 26480/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 03470 sez. MT - ud. 13-05-2021 -2- R.G. 3470-2021 Agenzia delle entrate C/ [OSCURATO:PERSONA] srl a socio unico + 1 Rilevato che: L'Agenzia delle entrate propone ricorso per correzione di errore materiale della ordinanza n. 26480/2020, depositata il 20 novembre 2020, con cui questa Corte, nell'accogliere il primo, secondo e quinto motivo del ricorso, ha rigettato il terzo e quarto motivo del medesimo ricorso, cassando la sentenza impugnata con "rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione" invece che dichiarare assorbiti il terzo e quarto motivo, come chiaramente evincibile dalla motivazione della ordinanza. Considerato che: il ricorso è ammissibile, giacché il contrasto tra l'individuazione della somma in contestazione e la pronuncia adottata, non incidendo sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. (v. Cass. n. 12187/2020), trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra quanto contenuto nella parte motiva della sentenza - che aveva dichiarato assorbiti il terzo e quarto motivo del ricorso- e quanto contenuto nel dispositivo, che ha invece rigettato gli anzidetti motivi. Il ricorso va pertanto accolto, disponendo che venga corretto il dispositivo della ordinanza n. 26480/2020, depositata il 20 novembre 2020, nel senso che dove si legge «rigetta il terzo e il quarto motivo del medesimo ricorso » si debba leggere «dichiara assorbiti il terzo e quarto motive del medesimo ricorso». Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013). P.Q.M. Dispone che venga corretto il dispositivo della ordinanza n. 26480/2020, depositata il 20 novembre 2020, nel senso che dove si legge «rigetta il terzo e il quarto motivo del medesimo ricorso » si debba leggere «dichiara assorbiti il terzo e quarto motive del medesimo ricorso». Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta
Sentenza Cassazione n. 31077/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris