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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30573/2026

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to a AGRIGENTO il 25/08/1990 avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];179 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per i delitti di rissa e di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché reiterativo in quanto la sentenza impugnata a pagina 5 ha espressamente dato conto degli elementi, giuridici e di fatto, in base ai quali la condotta dell'imputato dovesse essere qualificata ai sensi dell'art. 337, attesa l'opposizione a un atto dell'ufficio, avvenuto immediatamente dopo la rissa cui aveva partecipato, attraverso il divincolamento dalla presa dell'agente, che lo teneva per il braccio per evitare che si allontanasse, e la fuga in moto.

Si tratta di condotte che costituiscono resistenza in quanto implicano l'impiego di un'energia fisica al fine di neutralizzare l'azione del pubblico ufficiale e sottrarsi alla sua presa nel tentativo di sottrarsi all'atto dell'ufficio (Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Rv. 283376) che, peraltro, nella specie, era volto a sedare una rissa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a AGRIGENTO il 25/08/1990 avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];179 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per i delitti di rissa e di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché reiterativo in quanto la sentenza impugnata a pagina 5 ha espressamente dato conto degli elementi, giuridici e di fatto, in base ai quali la condotta dell'imputato dovesse essere qualificata ai sensi dell'art. 337, attesa l'opposizione a un atto dell'ufficio, avvenuto immediatamente dopo la rissa cui aveva partecipato, attraverso il divincolamento dalla presa dell'agente, che lo teneva per il braccio per evitare che si allontanasse, e la fuga in moto. Si tratta di condotte che costituiscono resistenza in quanto implicano l'impiego di un'energia fisica al fine di neutralizzare l'azione del pubblico ufficiale e sottrarsi alla sua presa nel tentativo di sottrarsi all'atto dell'ufficio (Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Rv. 283376) che, peraltro, nella specie, era volto a sedare una rissa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 30573/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris