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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15496/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, dwahmi~ ha apprezzato come non rilevanti le allegazioni della difesa, fondando il rigetto del gravame sulla personalità del ricorrente, già gravato da reati della stessa specie e resosi responsabile, sia prima che dopo i fatti, di numerosi altri reati contro il patrimonio; che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, allorché è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in .favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, dwahmi~ ha apprezzato come non rilevanti le allegazioni della difesa, fondando il rigetto del gravame sulla personalità del ricorrente, già gravato da reati della stessa specie e resosi responsabile, sia prima che dopo i fatti, di numerosi altri reati contro il patrimonio; che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, allorché è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in .favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08
Sentenza Cassazione n. 15496/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris