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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04673/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 25 gennaio 2022, che, in parziale riforma della sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ha rideterminato la pena inflittagli; considerato che: - il primo motivo, che denuncia vizi di motivazione in punto di prova degli elementi costitutivi del reato contestato, è conclamatamente generico, poiché riproduce pedissequamente le doglianze di gravame sul punto, senza per nulla confrontarsi con il tenore della sentenza impugnata al riguardo, nella quale si è chiarito come già il primo giudice avesse fatto cenno alle sentenze riguardanti altri procedimenti a carico dell'imputato, solo ad abundantiam, pervenendo alla sua decisione soprattutto in ragione di un'autonoma ed analitica disamina egli elementi a carico emergenti dal processo pervenuto al suo giudizio, elementi nuovamente vagliati dal secondo giudice e ritenuti congrui rispetto all'affermazione di responsabilità (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); - il secondo motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62- bis cod. pen., è parimenti generico, non essendo stati indicati neppure in questa sede elementi positivi atti a suffragare un giudizio di meritevolezza del beneficio richiesto, non potendosi considerare illogico il ragionamento posto dalla Corte territoriale a fondamento della statuizione impugnata, ossia che il modesto valore dell'autovettura non era a sufficiente a giustificarne la concessione a fronte della articolata macchinazione ordita dall'imputato ai danni dell'assicurazione (cfr., pag. 7 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l'il gennaio 2023 Il consiglier stensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 25 gennaio 2022, che, in parziale riforma della sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ha rideterminato la pena inflittagli; considerato che: - il primo motivo, che denuncia vizi di motivazione in punto di prova degli elementi costitutivi del reato contestato, è conclamatamente generico, poiché riproduce pedissequamente le doglianze di gravame sul punto, senza per nulla confrontarsi con il tenore della sentenza impugnata al riguardo, nella quale si è chiarito come già il primo giudice avesse fatto cenno alle sentenze riguardanti altri procedimenti a carico dell'imputato, solo ad abundantiam, pervenendo alla sua decisione soprattutto in ragione di un'autonoma ed analitica disamina egli elementi a carico emergenti dal processo pervenuto al suo giudizio, elementi nuovamente vagliati dal secondo giudice e ritenuti congrui rispetto all'affermazione di responsabilità (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); - il secondo motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62- bis cod. pen., è parimenti generico, non essendo stati indicati neppure in questa sede elementi positivi atti a suffragare un giudizio di meritevolezza del beneficio richiesto, non potendosi considerare illogico il ragionamento posto dalla Corte territoriale a fondamento della statuizione impugnata, ossia che il modesto valore dell'autovettura non era a sufficiente a giustificarne la concessione a fronte della articolata macchinazione ordita dall'imputato ai danni dell'assicurazione (cfr., pag. 7 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'il gennaio 2023 Il consiglier stensore Il
Sentenza Cassazione n. 04673/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris