CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03648/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23376/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELL’UMBRIA n. 323/2019 depositata il 16/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente acquistava un appartamento dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. richiedendo l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4%, prevista per l’acquisto della “prima casa”, adducendo trattarsi di immobile non di lusso. In data 28 settembre 2016, l’Agenzia notificava alla contribuente due avvisi di liquidazione tesi al recupero della maggiore Iva dovuta in relazione all’operazione traslativa di cui sopra e ad irrogare collegate sanzioni. La CTP di Perugia, adita dalla contribuente, rigettava i ricorsi avanzati da [OSCURATO:PERSONA], previa loro riunione. La CTR dell’Umbria ha accolto l’appello della contribuente limitatamente alle sanzioni, annullandole. La contribuente si affida adesso a cinque motivi di ricorso per cassazione. L’Agenzia si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 113 c.p.c., 24 e 97 Cost., e 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, per non avere la CTR considerato che, nella fase antecedente il giudizio, era stato formato l’atto impositivo in assenza di contraddittorio con la contribuente. Il primo motivonon coglie nel segno e va disatteso. La contribuente adduce a sostegno della rilevanza del contraddittorio preventivo “le amplissime documentazioni depositate in giudizio … tra cui addirittura una perizia giurata relativa alla superficie dell’immobile”. La doglianza tende a rimarcare l’inosservanza del contraddittorio, il cui rispetto costituisce un principio generale del diritto unionale, che trova applicazione ogni qualvolta l'Amministrazione possa o debba assumere nei confronti di un soggetto un atto lesivo. Tuttavia, la violazione del detto principio è suscettibile di determinare l'invalidità del provvedimento solo se il contribuente dimostri che il rispetto dello stesso avrebbe condotto ad un risultato diverso, quindi provi un pregiudizio concreto al proprio diritto di difesa (cd.prova di resistenza). Nella specie, detta dimostrazione non è avvenuta, essendo mancata a monte la deduzione specifica del risultato diverso e del pregiudizio subito. In altri termini, la violazione del contraddittorio si mostra veicolata dalla contribuente alla stregua di contestazione generica e in nuce puramente formale. Il contribuente non ha, invero, prospettato in ricorso, men che meno dimostrato, che il procedimento avrebbe potuto sortire un esito diverso. D’altronde, al netto della “documentazione” sommariamente additata dalla ricorrente come trascurata, giova rilevare che la “perizia giurata” non è una prova, ma al più un elemento suscettibile di contribuire alla valutazione delle cose, sempreché il giudice di merito nel proprio libero apprezzamento ritenga di valorizzarla. Ciò comporta che la censura debba essere disattesa. In buona sostanza, le difese della contribuente peccano di astrattezza nella prospettazione di un non meglio definito pregiudizio al diritto di difesa. La contribuente non veicola, in effetti, serie e pertinenti allegazioni, idonee tendenzialmente – qualora vagliate dall’Amministrazione finanziaria – ad incidere sul “se” e sul contenuto dell’atto. Ciò sebbene la denuncia di vizi di attività dell'Amministrazione idonei a riverberarsi sul procedimento acquisti rilevanza – è essenziale ribadirlo – soltanto se, ed in quanto, l'adombrata inosservanza delle regole abbia determinato un concreto pregiudizio del diritto di difesa della parte, direttamente dipendente dalla violazione che si sia ripercossa sui vizi del provvedimento finale (Cass. n. 6621 del 2013). Trattasi della ridetta «prova di resistenza», in merito alla quale la contribuente nulla evidenzia in questa sede, omettendo di chiarire di avervi provveduto nei gradi di merito. Con il secondo motivo si contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 D.M. 2 agosto 1969, in quanto l’Agenzia ha erroneamente applicato il secondo precetto ritenendo che fosse “alternativo e/o fungibile all’art. 5 del medesimo DM che delinea le caratteristiche di un immobile di lusso”. Con il terzo motivo si contesta la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione agli artt. 360, n. 4, c.p.c. e 112 c.p.c., per omesso esame di una domanda o una eccezione introdotta in causa, non essendosi la [OSCURATO:PERSONA] pronunciata su un motivo di impugnazione. Il secondo motivo e il terzo motivo sono suscettibili di trattazione unitaria e si mostrano inammissibili. La contribuente stessa precisa che la questione declinata, sotto diverse angolazioni attraverso le due censure, non è stata dedotta ab origine nei ricorsi avverso gli atti impositivi, ma soltanto in sede di gravame e per di più con memorie illustrative. Tuttavia, in tal modo la ricorrente trascura che nel processo tributario d'appello la difesa incentrata su profili diversi da quelli dedotti in primo grado, e mirati ad ampliare l'indagine giudiziaria e ad allargare la materia del contendere, si traduce in un motivo aggiunto e, dunque, in una nuova domanda, vietata ai sensi degli artt. 24 e57 del d.lgs. n. 546 del 1992. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., la “violazione e falsa applicazione della legge”, dal momento che “le Corti di merito non hanno dato alcun riscontro al dato documentale … portato dalla perizia dell’[OSCURATO:PERSONA]”. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., la motivazione assente, in violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., “perché la CTR non ha dato alcuna risposta al primo motivo preliminare di impugnazione della sentenza di primo grado relativo alla mancata indicazione del thema decidendum”. Il quarto motivoe il quinto motivo sono entrambi inammissibili. La sentenza di primo grado e quella d’appello hanno statuito allo stesso modo in relazione alla pretesa tributaria. Nell'ipotesi di "doppiaconforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art.360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5947 del 2023; v. anche Cass. n. 8320 del 2022). Il quarto motivo è comunque palesemente inammissibile perché mira ad una diversa ricostruzione del merito della controversia. Il quinto motivo, dal canto suo, è pure vistosamente infondato, posto che dalla sentenza d’appello ben si coglie l’esposizione della ratio decidendi al fondo della statuizione adottata. Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore imp