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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31932/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Paola visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullarsi il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Paola per nuovo esame [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'8 novembre 2021 il Tribunale di Paola, quale Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione emesso dalla Procura della Repubblica circondariale in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 14 maggio 2015.

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione con unico complesso motivo.

2.1. In particolare, è stato dedotto che il fabbricato regolarmente assentito insisteva in zona non edificabile per frane in atto o recenti, e che dalla relazione del responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Acquappesa si evinceva che il venire meno delle opere di sostegno, oggetto della sentenza di condanna, avrebbe esposto il fabbricato al pericolo di crollo, attesa l'instabilità del fondo.

In ragione di ciò, doveva considerarsi illegittima l'omissione di accertamento al fine di stabilire la possibilità di demolizione delle opere senza pregiudizio.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso di annullarsi il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Paola per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è fondato.

4.1. Vero è, anzitutto, che l'ordinanza impugnata ha rievocato consolidati principi circa lo spettro d'indagine che compete al Giudice dell'esecuzione, in presenza di una domanda di revoca ovvero di sospensione dell'ordine di demolizione di manufatto abusivo.

Al riguardo, infatti, ad esempio la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l'accertamento da parte del giudice dell'esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento (Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, dep. 2016, Manna, Rv. 266763).

Del pari, deve porsi in via generale questione di compatibilità circa l'esistenza di interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive, prevalenti rispetto a quello del ripristino dell'assetto urbanistico violato (cfr. ex multis Sez. 3, n. 42698 del 07/07/2015, Marche, Rv. 265495).

4.2. Ciò posto, è altresì peraltro nozione ribadita che, in tema di reati edilizi, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione, ma solo un onere di allegazione, relativo, cioè, alla prospettazione ed alla indicazione al giudice dei fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti (Sez. 3, n. 31031 del 20/05/2016, Giordano, Rv. 267413; cfr. altresì Sez. 3, n. 1158 del 08/11/2016, dep. 2017, Tarallo, Rv. 269357).

4.2.1. In proposito, come è stato osservato anche dal Procuratore generale, l'ordinanza impugnata - al di là dei condivisibili e consolidati principi enunciati - non ha invece inteso soffermarsi sulle questioni di fatto poste in concreto dall'istanza dell'odierna ricorrente, quanto alla condizione dei luoghi, agli interventi siccome eseguiti e alle relative finalità, siccome apparentemente indicate anche da organi di Pubbliche amministrazioni in ragione altresì della natura dei terreni.

Tutto ciò anche in relazione agli eventuali rimedi normativi, comunque in qualche modo prospettati nell'intestazione del motivo di ricorso.

5. Alla stregua di quanto precede, pertanto, va annullata l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Paola, in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Paola, in diversa persona fisica.

Così deciso in Roma il 08/06/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Paola visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullarsi il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Paola per nuovo esame [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'8 novembre 2021 il Tribunale di Paola, quale Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione emesso dalla Procura della Repubblica circondariale in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 14 maggio 2015. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione con unico complesso motivo. 2.1. In particolare, è stato dedotto che il fabbricato regolarmente assentito insisteva in zona non edificabile per frane in atto o recenti, e che dalla relazione del responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Acquappesa si evinceva che il venire meno delle opere di sostegno, oggetto della sentenza di condanna, avrebbe esposto il fabbricato al pericolo di crollo, attesa l'instabilità del fondo. In ragione di ciò, doveva considerarsi illegittima l'omissione di accertamento al fine di stabilire la possibilità di demolizione delle opere senza pregiudizio. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso di annullarsi il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Paola per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato. 4.1. Vero è, anzitutto, che l'ordinanza impugnata ha rievocato consolidati principi circa lo spettro d'indagine che compete al Giudice dell'esecuzione, in presenza di una domanda di revoca ovvero di sospensione dell'ordine di demolizione di manufatto abusivo. Al riguardo, infatti, ad esempio la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l'accertamento da parte del giudice dell'esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento (Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, dep. 2016, Manna, Rv. 266763). Del pari, deve porsi in via generale questione di compatibilità circa l'esistenza di interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive, prevalenti rispetto a quello del ripristino dell'assetto urbanistico violato (cfr. ex multis Sez. 3, n. 42698 del 07/07/2015, Marche, Rv. 265495). 4.2. Ciò posto, è altresì peraltro nozione ribadita che, in tema di reati edilizi, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione, ma solo un onere di allegazione, relativo, cioè, alla prospettazione ed alla indicazione al giudice dei fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti (Sez. 3, n. 31031 del 20/05/2016, Giordano, Rv. 267413; cfr. altresì Sez. 3, n. 1158 del 08/11/2016, dep. 2017, Tarallo, Rv. 269357). 4.2.1. In proposito, come è stato osservato anche dal Procuratore generale, l'ordinanza impugnata - al di là dei condivisibili e consolidati principi enunciati - non ha invece inteso soffermarsi sulle questioni di fatto poste in concreto dall'istanza dell'odierna ricorrente, quanto alla condizione dei luoghi, agli interventi siccome eseguiti e alle relative finalità, siccome apparentemente indicate anche da organi di Pubbliche amministrazioni in ragione altresì della natura dei terreni. Tutto ciò anche in relazione agli eventuali rimedi normativi, comunque in qualche modo prospettati nell'intestazione del motivo di ricorso. 5. Alla stregua di quanto precede, pertanto, va annullata l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Paola, in diversa persona fisica. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Paola, in diversa persona fisica. Così deciso in Roma il 08/06/
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