CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15043/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rdinanza del 26/09/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Sassariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, con ordinanza in data 26 settembre 2025, haaccolto l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], ristretto in regime ex art. 41-bis ord. pen.,avverso l’ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Sassari aveva rigettato il reclamoproposto dal detenuto avverso il provvedimento con il quale la Direzione della CasaCircondariale di Sassari aveva respinto la richiesta dello stesso di effettuare una telefonatacon la moglie [OSCURATO:PERSONA], detenuta nella [OSCURATO:PERSONA] di Lecce in regime di “AltaSicurezza”. 2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il Ministero della Giustizia che, amezzo dell’Avvocatura dello Stato e nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] di Sassari e delDipartimento dell’Amministrazione della Giustizia, ha dedotto i seguenti motivi.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 69, comma 6, lett. b)e 35-bis ord. pen. con riferimento al riconoscimento della facoltà generalizzata di effettuarecolloqui.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 41-bis ord. pen.,comma 2-quater, lett a), ord. pen. quanto alla mancanza di una effettiva valutazionedell’incompatibilità dell’autorizzazione concessa con le finalità perseguite dal regimedetentivo differenziato in considerazione del fatto che in questo caso i due coniugi sonoentrambi sottoposti alla medesima indagine quali appartenenti alla stessa organizzazionecriminosa.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 41-bis ord. pen.,comma 2-quater, lett a), ord. pen e della Circolare DAP 2 ottobre 2017 quanto alla mancataconsiderazione del parere negativo alla concessione dell’autorizzazione reso dallacompetente DDA.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 41-bis ord. pen.,comma 2-quater, lett a), ord. pen. nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di concederel’autorizzazione a effettuare un colloquio tra due persone detenute laddove, a ben vedere,tale autorizzazione potrebbe essere concessa solo laddove il familiare del detenuto sialibero.2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta idoneità dellaregistrazione a neutralizzare i pericoli relativi alla sicurezza intra ed extra muraria.3. In data 21 novembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con lequali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2. Il ricorrente, in cinque motivi strettamente collegati, deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione in relazione agli artt. 69, 35-bis e 41-bis ord. pen. con riferimento alriconoscimento della facoltà generalizzata di effettuare colloqui, quanto alla mancanza diuna effettiva valutazione dell’incompatibilità dell’autorizzazione concessa con le finalitàperseguite dal regime detentivo differenziato, nonché quanto alla mancata considerazionedella Circolare DAP 2 ottobre 2017 e del parere negativo alla concessionedell’autorizzazione reso dalla competente DDA e, in relazione all’art. 41-bis ord. pen.,comma 2-quater, lett a), ord. pen., nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di concederel’autorizzazione a effettuare un colloquio tra due persone detenute e, infine, riguardo laritenuta idoneità della registrazione a neutralizzare i pericoli relativi alla sicurezza intra edextra muraria.Le doglianze, con la necessaria specificazione che il provvedimento si riferisce a ununico colloquio e non riconosce in generale la facoltà di poterne effettuare ulteriori, sono nelresto infondate.2.1. La questione circa la possibilità di autorizzare un detenuto sottoposto al regime dicui all’art. 41 bis ord. pen. a intrattenere colloqui con un familiare è stata oggetto dinumerose pronunce di questa Corte, alcune delle quali si sono anche occupate dell’ipotesispecifica nella quale pure il familiare è detenuto e sottoposto al medesimo regime o,comunque, a un regime detentivo in parte analogo, quale l’alta sicurezza (da ultimo cfr. Sez.1, n. 30276 del 03/05/2024, Amato, n.m. e, immediatamente successiva, Sez. 1, n. 46305del 29/10/2024, Pagano, n.m.)Il principio generale condiviso da tutte le sentenze intervenute sul punto è nel sensoche «il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., puòessere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o,comunque, di gravissima difficoltà a effettuare i colloqui in presenza - mediante forme dicomunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee adassicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41 bis» (così Sez. 1, n. 7654 del12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417 – 01; Sez. 1, n. 30276 del 03/05/2024, Amato,n.m.; Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Min. Giustizia, Rv. 279577 – 01; Sez. 1, n. 29007delll’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gualtieri, n.m. e Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221– 01 alla quale si rinvia per l’inquadramento di carattere generale).In questo medesimo contesto la specifica situazione in cui entrambi i soggetti eranosottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen., analoga a quella oggettodell’attuale ricorso, ha dato luogo a due diverse soluzioni interpretative.Secondo l’indirizzo maggioritario il principio che si deve applicare è quello per cui «lasottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto non esclude, in via diprincipio, che lo stesso possa essere autorizzato ad avere colloqui visivi con altro detenutosottoposto al regime dell'art. 41-bis ord. pen. legato a questo da rapporti genitoriali ofamiliari, mediante forme di comunicazione controllabil i a distanza (come lavideoconferenza), tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stessotempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti, idonei a generare pericoloper la sicurezza interna dell'istituto o per quella pubblica» (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014,dep. 2015, Trigila, Rv. 262417 – 01; Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv.281221 – 01; Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Min. Giustizia, Rv. 279577 – 01).Secondo la diversa lettura di Sez. 1, n. 29007 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], G., n.m., invece, nel casoin cui entrambi i soggetti siano sottoposti a regime differenziato, il principio generale, purecondiviso, deve essere precisato nel senso che lo stesso «non può trovare applicazione neicasi in cui il colloquio - che si chiede di attuare - avviene con altro soggetto, al pari ristrettonella medesima forma».2.2. Come già evidenziato nelle pronunce successive, questa isolata interpretazionerestrittiva non può essere condivisa.In assenza di uno specifico divieto normativo, e anche considerata l’evoluzionetecnologica per cui gli attuali sistemi di comunicazione danno adeguate garanzie di controllo(Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Min. Giustizia, Rv. 279577 – 01 che fornisce una puntualedel sistema alla quale si rinvia), si deve ritenere, infatti, che la lettura cui è addivenuta lapressoché unanime giurisprudenza sul punto abbia correttamente individuato il punto diequilibrio tra le esigenze di sicurezza dell’ordinamento e il rispetto dei diritticostituzionalmente e convenzionalmente protetti del detenuto (Sez. 1, Sez. 1, n. 31634 del24/06/2022, CC Sassari, 283496 – 01).Anche a fronte della necessità di tener conto delle esigenze di sicurezza proprie delparticolare trattamento penitenziario, per come desumibili anche dal parere, non vincolante,della Direzione distrettuale antimafia (Sez. 1, n. 49279 del 11/10/2023, Rv. 285574 - 01)l’ordinamento, d’altro canto, deve dare attuazione al diritto del detenuto al mantenimento deirapporti familiari, il cui godimento non può essere impedito dallo stato di detenzione,neppure quando esso debba rispettare le maggiori restrizioni previste dal legislatore all'art.41-bis ord. pen., tanto che pure questa norma consente anche a chi è sottoposto a taleregime l'effettuazione di colloqui con i familiari e i conviventi, attraverso specifiche modalità,finalizzate ad assicurare il massimo controllo sul loro contenuto (Sez. 1, n. 30276 del03/05/2024, Amato, n.m.).Ciò anche considerato, d’altro canto, che il citato orientamento maggioritario nonesclude ma anzi riconosce le esigenze di tutela della sicurezza pubblica e al rispetto dellefinalità del regime differenziato salvaguardando, però, anche l'esercizio del diritto deldetenuto, che è in ogni caso sottoposto a un più stringente controllo e a una specifica emotivata autorizzazione, da rilasciarsi di volta in volta.Né risulta di diverso tenore il contenuto della circolare D.A.P. n. 3676/6126 del 02ottobre 2017.Il fatto che la circolare al punto 16.2, affermi che le richieste di colloqui telefonici conaltri familiari «ristretti in regime di 41-bis non, saranno generalmente accolte», infatti,conferma che lo stesso Ministero della giustizia non ritiene sussistere un divieto ai colloquitra familiari entrambi detenuti in regime differenziato, prevedendo solo, per essi, un regimeautorizzatorio più severo (cfr. Sez. 1, n. 30276 del 03/05/2024, Amato, n.m. specifica sulpunto nell’indicare che «la circolare prevede, infatti, che il colloquio, in quel caso solotelefonico, possa essere vietato se nel parere non vincolante della DDA vengano indicati«concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione»: qualora le esigenze ditutela della pubblica sicurezza risultino particolarmente elevate, in base ad elementi concretisegnalati dall'organo competente, esse devono prevalere sul diritto soggettivo del detenuto.Conformemente al dettato della circolare, quindi, le pronunce aderenti all'orientamento quiconfermato impongono che il magistrato di sorveglianza richieda il parere alla competenteDDA e, pur non essendo vincolato ad esso, lo esamini con attenzione ed escluda ilcolloquio, e quindi l'esercizio del diritto, qualora tale provvedimento evidenzi ragioni concretee significative tali da giustificarne il diniego»).2.3. Nel caso di specie il Tribunale si è conformato ai principi in precedenza indicati.Il provvedimento impugnato, infatti, ha escluso la sussistenza di qualsivoglia pericolo dinatura probatoria e, anche considerati i controlli cui il colloquio sarà sottoposto, ha datoseguito all’interpretazione in questa sede condivisa e ribadita ed è addivenuto alla soluzionecorretta quanto all’autorizzazione a effettuare il colloquio richiesto.Ciò anche tenendo conto, diversamente da quanto rilevato nel ricorso, del “laconico”parere della D.D.A. dal quale il Tribunale, seppure questo costituisce una fonte autorevole,può discostarsi.2.4. Il medesimo provvedimento, d’altro canto, per le ragioni sopra esposte, per cui sideve ritenere che ogni colloquio deve essere oggetto di autonoma e singola autorizzazione,deve essere annullato senza rinvio nella parte in cui l’autorizzazione appare riferirsi acolloqui ulteriori rispetto all’unico richiesto nell’istanza che era “di poter effettuare unatelefonata con la moglie [OSCURATO:PERSONA]…”.2.5. Alla luce delle considerazioni esposte il provvedimento impugnato deve essereannullato senza rinvio limitatamente all’autorizzazione a effettuare colloqui ulteriori rispettoall’unico colloquio richiesto e rigettato nel resto. P.Q.MAnnulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente all’autorizzazione a effettuarecolloqui ulteriori rispetto all’unico richiesto. Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]