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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 18167/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINO Aotdmevet~e udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; tserrE esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] taki ritenuto che l'imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti, in ordine ai reati di tentata estorsione e ricettazione ascrittigli, la pena concordata, deducendo vizi della motivazione quanto al mancato proscioglimento; considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis c.p.p.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] eltraini [OSCURATO:PERSONA] 9EPOSITATO [OSCURATO:PERSONA] C 6 M ERIA oggi. . 022 ------------- [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINO Aotdmevet~e udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; tserrE esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] taki ritenuto che l'imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti, in ordine ai reati di tentata estorsione e ricettazione ascrittigli, la pena concordata, deducendo vizi della motivazione quanto al mancato proscioglimento; considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis c.p.p.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] eltraini [OSCURATO:PERSONA] 9EPOSITATO [OSCURATO:PERSONA] C 6 M ERIA oggi. . 022 ------------- [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18167/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris