Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 maggio 2026

Cassazione n. 21686/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

di Comovisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che ha chiestoche il ricorso venga rigettato;letta la memoria di replica depositata dal difensore del ricorrente, Avv.[OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Como, con provvedimento del 17/03/2026, aseguito della richiesta di riesame, proposta nell’interesse di IvanSalvador [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dalPubblico Ministero presso il Tribunale di Como in data 21/02/2026, haparzialmente confermato il decreto impugnato in relazione allaimputazione provvisoria elevata (art. 648 cod. pen.) (diversi beni dilusso come orologi di valore, lingotti e lamine d’oro), mentre hadisposto la restituzione della somma di denaro pari a 21.000 euro.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, amezzo del proprio difensore, avverso il predetto provvedimento,deducendo un unico articolato motivo di ricorso che qui si riporta neilimiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Violazione di legge di legge in relazione all’art. 253 cod.proc. pen. anche alla luce dell’art. 27 Cost; la difesa ha ampiamenterichiamato stralci del provvedimento impugnato e lo ha criticato inquanto caratterizzato da aprioristico preconcetto accusatorio, avendobasato il Tribunale la sua decisione solo sul numero degli oggettisequestrati e sulla modalità di occultamento e conservazione deglistessi in mancanza del fumus del delitto provvisoriamente ascritto,travisando il comportamento processuale dell’[OSCURATO:PERSONA], che non era statosemplicemente silente, avendo egli chiarito che non aveva in quelmomento la possibilità di recuperare tutta la documentazione in suopossesso.

In conclusione, la difesa ha osservato che la motivazioneadottata svuotava di contenuto la presunzione di innocenza di cuiall’art. 27 Cost.3.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorsovenga rigettato.4.

La difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica alleconclusioni del Procuratore generale, insistendo per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo genericoed aspecifico.Il ricorrente si è di fatto limitato a riproporre gli elementi di fattogià introdotti in sede di riesame senza realmente confrontarsi con lamotivazione del Tribunale, approfondita, logica ed argomentata inmodo completo, anche e specificamente quanto alle deduzioniintrodotte dalla difesa.Sono stati richiamati in modo analitico una serie di elementi giàpresenti nel decreto di sequestro al fine di connotare la complessivacondotta provvisoriamente imputata, atteso il riscontro di dati obiettividecisamente significativi in relazione ai quali - con corposa provalogica, oltre che indiziaria a direzione inequivoca - sono statespecificamente evidenziate le esigenze investigative poste a base delsequestro.Risulta ricostruita, in assenza di qualsiasi illogicità e apparenzadella motivazione o violazione di legge, la condotta oggetto diimputazione provvisoria e la direzione specifica ed analitica dell’attivitàdi sequestro probatorio, anche quanto al rapporto di pertinenzialità edalla portata degli accertamenti tecnici da disporre per verificarecaratteristiche dei beni ed eventuali corrispondenze con beni sottrattiillecitamente.2.

Risultano, dunque, pienamente rispettati i canoni ermeneuticienucleati dalla giurisprudenza di questa Corte quanto all'obbligo dimotivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto disequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possonoconsiderarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti ed allaconcreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincoloreale, che risulta evidenziato dal Tribunale in relazione al decretoimpugnato, come specificamente modulato da parte del Pubblicoministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concretoil fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato,nonché alla natura del bene che si intende sequestrare ( Sez. 2, n.46130 del 04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348-01; Sez. 6, n. 56733del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781-01).Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte,infatti, il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto diconvalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo direato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, diaconto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento deifatti. (Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548),motivazione che è stata ampiamente richiamata, analizzata e valutata,dal Tribunale proprio in considerazione delle doglianze difensive (conparticolare riferimento ai temi enucleati dopo la descrizione dellaarticolata attività di indagine a pag. 5 e segg. dove sono stati valorizzatiuna serie di elementi in correlazione logica tra loro ed estremamentesignificativi, con particolare riferimento: - alla qualità dei beni; - allaquantità degli stessi; - alla mancanza di documentazione posta agiustificazione del possesso di beni di elevatissimo valore; - allamodalità di occultamento; - alla natura dei beni rinvenuti, usati e nonnuovi; - alla irrilevanza e genericità della documentazione allegatadalla difesa; - alla direzione investigativa intrapresa proprio al fine dicomprendere se i beni in questione, in possesso del ricorrente, fosseroprovento di furto o contraffazione).

Il Tribunale ha quindi richiamato lecaratteristiche dell’accertamento devoluto, il fumus da riferire allaconvalida di un sequestro probatorio al fine di giungere effettivamentead un utile espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certeo ulteriori del fatto, correttamente applicando i principi su questo temaaffermati dalla giurisprudenza di questa Corte.3.

In tal senso, occorre ricordare che questa Corte nella suamassima espressione nomofilattica ha chiarito che il decreto disequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualoraabbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere unamotivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente dellafinalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez.

U, n. 36072 del19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548-01), requisito che il Tribunale delriesame ha ritenuto compiutamente sussistente, richiamando l’insiemedi elementi indicativi, evidenziati a tal fine nel provvedimentoimpugnato, e non limitandosi affatto, come asseritamente affermatodalla difesa, a riferirsi in modo sintetico e per relationem ad un atto dipolizia giudiziaria, sostanzialmente violando il canone costituzionale dicui all’art. 27 Cost.Risulta, dunque, nel caso concreto, pienamente rispettata laportata precettiva degli artt. 42 Cost. e 1 del primo Protocolloaddizionale della Convenzione EDU, che richiede che le ragioniprobatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, anchequando la stessa si identifichi nel corpo del reato, siano esplicitate nelprovvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo digarantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, siasoggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profiloprocedimentale - e di concreta idoneità in ordine all'an e alla suadurata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o delragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovverolo spossessamento del bene, e il fine endo - processuale perseguito,ovvero l'accertamento del fatto di reato (Corte Edu, 24 ottobre 1986,Agosi c.

U.K.; Sez. 3, n. 37187 del 06/05/2014, Guarnieri, Rv. 260241-01).

Ricorre difatti una descrizione fattuale, non sommaria, dellafattispecie per cui si procede, con conseguente aspecificità delladoglianza proposta (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea, Rv.285348-01), anche con riferimento all’ulteriore profilo del tuttogenericamente richiamato in ricorso in ordine ad una asseritaricorrenza di violazione del disposto di cui all’art. 253 cod. proc. pen.Né le considerazioni spese con la memoria difensiva (con la quale èstata sostanzialmente criticata la giurisprudenza evocata dalProcuratore generale) incidono sulla complessiva ricostruzione resa dalTribunale sulla posizione dell’[OSCURATO:PERSONA], che si presenta approfondita inassenza di qualsiasi violazione di legge.4.

Il ricorso deve, in conclusione essere dichiarato inammissibile,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026La Cons. est.

Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Comovisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che ha chiestoche il ricorso venga rigettato;letta la memoria di replica depositata dal difensore del ricorrente, Avv.[OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Como, con provvedimento del 17/03/2026, aseguito della richiesta di riesame, proposta nell’interesse di IvanSalvador [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dalPubblico Ministero presso il Tribunale di Como in data 21/02/2026, haparzialmente confermato il decreto impugnato in relazione allaimputazione provvisoria elevata (art. 648 cod. pen.) (diversi beni dilusso come orologi di valore, lingotti e lamine d’oro), mentre hadisposto la restituzione della somma di denaro pari a 21.000 euro.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, amezzo del proprio difensore, avverso il predetto provvedimento,deducendo un unico articolato motivo di ricorso che qui si riporta neilimiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione di legge di legge in relazione all’art. 253 cod.proc. pen. anche alla luce dell’art. 27 Cost; la difesa ha ampiamenterichiamato stralci del provvedimento impugnato e lo ha criticato inquanto caratterizzato da aprioristico preconcetto accusatorio, avendobasato il Tribunale la sua decisione solo sul numero degli oggettisequestrati e sulla modalità di occultamento e conservazione deglistessi in mancanza del fumus del delitto provvisoriamente ascritto,travisando il comportamento processuale dell’[OSCURATO:PERSONA], che non era statosemplicemente silente, avendo egli chiarito che non aveva in quelmomento la possibilità di recuperare tutta la documentazione in suopossesso. In conclusione, la difesa ha osservato che la motivazioneadottata svuotava di contenuto la presunzione di innocenza di cuiall’art. 27 Cost.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorsovenga rigettato.4. La difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica alleconclusioni del Procuratore generale, insistendo per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo genericoed aspecifico.Il ricorrente si è di fatto limitato a riproporre gli elementi di fattogià introdotti in sede di riesame senza realmente confrontarsi con lamotivazione del Tribunale, approfondita, logica ed argomentata inmodo completo, anche e specificamente quanto alle deduzioniintrodotte dalla difesa.Sono stati richiamati in modo analitico una serie di elementi giàpresenti nel decreto di sequestro al fine di connotare la complessivacondotta provvisoriamente imputata, atteso il riscontro di dati obiettividecisamente significativi in relazione ai quali - con corposa provalogica, oltre che indiziaria a direzione inequivoca - sono statespecificamente evidenziate le esigenze investigative poste a base delsequestro.Risulta ricostruita, in assenza di qualsiasi illogicità e apparenzadella motivazione o violazione di legge, la condotta oggetto diimputazione provvisoria e la direzione specifica ed analitica dell’attivitàdi sequestro probatorio, anche quanto al rapporto di pertinenzialità edalla portata degli accertamenti tecnici da disporre per verificarecaratteristiche dei beni ed eventuali corrispondenze con beni sottrattiillecitamente.2. Risultano, dunque, pienamente rispettati i canoni ermeneuticienucleati dalla giurisprudenza di questa Corte quanto all'obbligo dimotivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto disequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possonoconsiderarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti ed allaconcreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincoloreale, che risulta evidenziato dal Tribunale in relazione al decretoimpugnato, come specificamente modulato da parte del Pubblicoministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concretoil fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato,nonché alla natura del bene che si intende sequestrare ( Sez. 2, n.46130 del 04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348-01; Sez. 6, n. 56733del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781-01).Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte,infatti, il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto diconvalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo direato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, diaconto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento deifatti. (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548),motivazione che è stata ampiamente richiamata, analizzata e valutata,dal Tribunale proprio in considerazione delle doglianze difensive (conparticolare riferimento ai temi enucleati dopo la descrizione dellaarticolata attività di indagine a pag. 5 e segg. dove sono stati valorizzatiuna serie di elementi in correlazione logica tra loro ed estremamentesignificativi, con particolare riferimento: - alla qualità dei beni; - allaquantità degli stessi; - alla mancanza di documentazione posta agiustificazione del possesso di beni di elevatissimo valore; - allamodalità di occultamento; - alla natura dei beni rinvenuti, usati e nonnuovi; - alla irrilevanza e genericità della documentazione allegatadalla difesa; - alla direzione investigativa intrapresa proprio al fine dicomprendere se i beni in questione, in possesso del ricorrente, fosseroprovento di furto o contraffazione). Il Tribunale ha quindi richiamato lecaratteristiche dell’accertamento devoluto, il fumus da riferire allaconvalida di un sequestro probatorio al fine di giungere effettivamentead un utile espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certeo ulteriori del fatto, correttamente applicando i principi su questo temaaffermati dalla giurisprudenza di questa Corte.3. In tal senso, occorre ricordare che questa Corte nella suamassima espressione nomofilattica ha chiarito che il decreto disequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualoraabbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere unamotivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente dellafinalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548-01), requisito che il Tribunale delriesame ha ritenuto compiutamente sussistente, richiamando l’insiemedi elementi indicativi, evidenziati a tal fine nel provvedimentoimpugnato, e non limitandosi affatto, come asseritamente affermatodalla difesa, a riferirsi in modo sintetico e per relationem ad un atto dipolizia giudiziaria, sostanzialmente violando il canone costituzionale dicui all’art. 27 Cost.Risulta, dunque, nel caso concreto, pienamente rispettata laportata precettiva degli artt. 42 Cost. e 1 del primo Protocolloaddizionale della Convenzione EDU, che richiede che le ragioniprobatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, anchequando la stessa si identifichi nel corpo del reato, siano esplicitate nelprovvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo digarantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, siasoggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profiloprocedimentale - e di concreta idoneità in ordine all'an e alla suadurata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o delragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovverolo spossessamento del bene, e il fine endo - processuale perseguito,ovvero l'accertamento del fatto di reato (Corte Edu, 24 ottobre 1986,Agosi c. U.K.; Sez. 3, n. 37187 del 06/05/2014, Guarnieri, Rv. 260241-01). Ricorre difatti una descrizione fattuale, non sommaria, dellafattispecie per cui si procede, con conseguente aspecificità delladoglianza proposta (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea, Rv.285348-01), anche con riferimento all’ulteriore profilo del tuttogenericamente richiamato in ricorso in ordine ad una asseritaricorrenza di violazione del disposto di cui all’art. 253 cod. proc. pen.Né le considerazioni spese con la memoria difensiva (con la quale èstata sostanzialmente criticata la giurisprudenza evocata dalProcuratore generale) incidono sulla complessiva ricostruzione resa dalTribunale sulla posizione dell’[OSCURATO:PERSONA], che si presenta approfondita inassenza di qualsiasi violazione di legge.4. Il ricorso deve, in conclusione essere dichiarato inammissibile,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026La Cons. est. Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 21686/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris