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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 25221/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare,ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari reali, dichiarava in parte inammissibile e in parte infondata la richiesta di riesame proposta nell'interesse del Campolo avverso il decreto di sequestro preventivo del Gip del locale Tribunale in data 5 marzo 2021, avente ad oggetto la somma in contanti di euro 50.380,00 e due assegni bancari ritenuti provento di ricettazione.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto 2.1 l'erronea applicazione delle norme penali e processuali in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora.

La difesa sostiene che il collegio cautelare ha reso una motivazione solo apparente in ordine alla provenienza delittuosa della somma sequestrata e all'individuazione del reato presupposto, essendosi limitato a valorizzare l'assenza di idonea giustificazione circa il possesso da parte del prevenuto e i precedenti penali a suo carico.

L'ordinanza impugnata si è immotivatamente discostata dai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il sequestro di somme di danaro che si assumono ricettate richiede che il reato presupposto sia delineato nei suoi elementi essenziali, non essendo sufficiente a fondare la misura il richiamo ad indici sintomatici privi di specificità in ordine alla derivazione della disponibilità da vincolare.

Il Tribunale cautelare ha omesso di fornire puntuale risposta ai rilievi critici della difesa anche con riguardo al periculum in mora, adducendo l'ultroneità di siffatta valutazione alla luce della confiscabilità del bene, in contrasto con i principi affermati da Sezioni Unite n. 36959/2021, che anche in caso di sequestro finalizzato alla confisca impone l'esplicitazione delle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo prima della definizione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le doglianze difensive in punto di fumus commissi delicti sono fondate e meritano accoglimento.

Questa Corte, con indirizzo che il Collegio condivide, ha affermato che -ai fini della configurabilità del "fumus" dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.)- è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Rv. 282629; n. 46773 del 23/11/2021, Rv. 282433-02; n. 29689 del 28/05/2019, Rv. 277020-01).

Si tratta di orientamento che si pone in linea di continuità con la risalente giurisprudenza secondo cui, ai fini di una valida motivazione del sequestro preventivo di cose che si assumono pertinenti al reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis cod. pen., pur non essendo necessario, con riguardo ai delitti presupposti, che questi siano specificamente individuati ed accertati, è però indispensabile che essi risultino, alla stregua degli acquisiti elementi di fatto, almeno astrattamente configurabili; il che non si verifica quando il giudice si limiti semplicemente a supporre l'esistenza, sulla sola base del carattere asseritannente sospetto delle operazioni relative ai a, beni e valori che si intendono sottoporre a sequestro (Sez. 2, n. 813 del 19/11/2003, dep. 2004, Rv. 228382; n. 4769 del 23/09/1997, Rv. 208874; nello stesso senso in tema di sequestro probatorio di una somma di danaro, Sez. 2, n. 51200 del 29/10/2019, Rv. 278229). 1.1 L'ordinanza impugnata ha argomentato il fumus del delitto ex art. 648 cod.pen. sulla base della inattendibilità delle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto dal ricorrente in ordine alla provenienza della somma e dei titoli rinvenuti in suo possesso, della sproporzione tra le cennate disponibilità e la capacità reddituale del Campolo e del "passato criminale dell'indagato", gravato da precedenti per partecipazione ad associazione di stampo mafioso e reati contro il patrimonio, ovvero di elementi eterogenei che attengono, da un lato, alla sfera del dolo, dall'altro, ad una prognosi di pericolosità ma nulla dicono in ordine alla natura del reato presupposto.

In proposito sintomatico risulta il fatto che lo stesso collegio cautelare si esprima a pag. 4 in termini di "legittimi sospetti circa la lecita provenienza delle somme in questione". 1.2 Invero, secondo la costante elaborazione giurisprudenziale il fumus commissi delicti necessario per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di inquadrare il fatto nella ipotizzata disposizione incriminatrice e di ricondurlo alla condotta dell'indagato (in tal senso, tra molte, Sez. 5 , n. 3722 del 11/12/2019 ,dep.2020;Sez. 1 n. 18491 del 30/1/2018, Rv. 273069; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, Rv. 258279).

Pertanto, quando il vincolo cautelare concerne reati di natura strutturalmente derivata, quale la ricettazione, il riciclaggio ovvero il reimpiego la sussistenza del fumus non può prescindere dall'identificazione quantomeno tipologica delle condotte che costituiscono presupposto dell'illecito e concorrono a definirne la tipicità.

Non ignora la Corte l'esistenza di difformi pronunzie che hanno ritenuto che il semplice possesso di rilevanti somme di denaro in assenza di plausibile giustificazione consenta di inferirne la provenienza illecita, quantomeno nei procedimenti cautelari che accompagnano l'esordio delle investigazioni.

Si è, pertanto, ritenuta la sussistenza del fumus del delitto di ricettazione nell'ipotesi in cui l'agente sia stato colto in possesso di una rilevante somma di denaro qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita (Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Rv. 280883 - 02) ovvero nel caso del rinvenimento di una cospicua somma di danaro occultata nell'abitazione c9, di un indagato privo di occupazione e in possesso di strumenti professionali per commettere delitti (Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Rv. 282308). 1.3 Ritiene il Collegio che le peculiarità fattuali che connotano le fattispecie espressive dell'orientamento da ultimo richiamato non consentano, tuttavia, di discostarsi dal principio secondo cui, anche nella fase investigativa, il fumus dei reati derivati, quali la ricettazione, il riciclaggio, l'autoriciclaggio ed il reimpiego - richiede l'individuazione almeno per tipo del delitto presupposto, il quale costituisce un elemento strutturale della fattispecie, della cui ricorrenza deve darsi conto (Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Rv. 277020; n. 46773 del 23/11/2021, Rv. 282433; n. 6584 del 15/12/2021,dep. 2022, Rv. 282629; ed inoltre, tra le più recenti non mass.

Sez. 2 n. 20182 del 15/3/2022; n. 17041 del 17/3/2022).

Non è fuor di luogo considerare, infine, che se nella fase delle indagini la fluidità degli elementi acquisiti e gli accertamenti ancora in corso consentono una maggiore flessibilità nella valutazione dei dati a sostegno del fumus commissi delicti, nella specie la derivazione della provvista sequestrata da delitto non risulta condensata in un'incolpazione provvisoria e, comunque, chiaramente declinata dal momento che l'ordinanza impugnata fonda il fumus in via esclusiva sulla confutazione delle giustificazioni addotte dall'indagato nell'immediatezza del fatto, trascurando che la prova degli elementi costitutivi dell'illecito ipotizzato compete all'accusa e che il giudice deve essere messo in condizione di esercitare un controllo effettivo che, tenuto conto dello stato del procedimento, non sia meramente formale rispetto alla prospettazione astratta, ipotetica ed esplorativa della esistenza di un reato da parte della pubblica accusa ( in tal senso Sez. 2, n. 20182/22 cit.). 3.Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbite le residue censure in tema di periculum in mora, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione per il riesame delle misure cautelari reali, pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare,ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari reali, dichiarava in parte inammissibile e in parte infondata la richiesta di riesame proposta nell'interesse del Campolo avverso il decreto di sequestro preventivo del Gip del locale Tribunale in data 5 marzo 2021, avente ad oggetto la somma in contanti di euro 50.380,00 e due assegni bancari ritenuti provento di ricettazione.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto 2.1 l'erronea applicazione delle norme penali e processuali in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora. La difesa sostiene che il collegio cautelare ha reso una motivazione solo apparente in ordine alla provenienza delittuosa della somma sequestrata e all'individuazione del reato presupposto, essendosi limitato a valorizzare l'assenza di idonea giustificazione circa il possesso da parte del prevenuto e i precedenti penali a suo carico. L'ordinanza impugnata si è immotivatamente discostata dai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il sequestro di somme di danaro che si assumono ricettate richiede che il reato presupposto sia delineato nei suoi elementi essenziali, non essendo sufficiente a fondare la misura il richiamo ad indici sintomatici privi di specificità in ordine alla derivazione della disponibilità da vincolare. Il Tribunale cautelare ha omesso di fornire puntuale risposta ai rilievi critici della difesa anche con riguardo al periculum in mora, adducendo l'ultroneità di siffatta valutazione alla luce della confiscabilità del bene, in contrasto con i principi affermati da Sezioni Unite n. 36959/2021, che anche in caso di sequestro finalizzato alla confisca impone l'esplicitazione delle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo prima della definizione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le doglianze difensive in punto di fumus commissi delicti sono fondate e meritano accoglimento. Questa Corte, con indirizzo che il Collegio condivide, ha affermato che -ai fini della configurabilità del "fumus" dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.)- è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Rv. 282629; n. 46773 del 23/11/2021, Rv. 282433-02; n. 29689 del 28/05/2019, Rv. 277020-01). Si tratta di orientamento che si pone in linea di continuità con la risalente giurisprudenza secondo cui, ai fini di una valida motivazione del sequestro preventivo di cose che si assumono pertinenti al reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis cod. pen., pur non essendo necessario, con riguardo ai delitti presupposti, che questi siano specificamente individuati ed accertati, è però indispensabile che essi risultino, alla stregua degli acquisiti elementi di fatto, almeno astrattamente configurabili; il che non si verifica quando il giudice si limiti semplicemente a supporre l'esistenza, sulla sola base del carattere asseritannente sospetto delle operazioni relative ai a, beni e valori che si intendono sottoporre a sequestro (Sez. 2, n. 813 del 19/11/2003, dep. 2004, Rv. 228382; n. 4769 del 23/09/1997, Rv. 208874; nello stesso senso in tema di sequestro probatorio di una somma di danaro, Sez. 2, n. 51200 del 29/10/2019, Rv. 278229). 1.1 L'ordinanza impugnata ha argomentato il fumus del delitto ex art. 648 cod.pen. sulla base della inattendibilità delle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto dal ricorrente in ordine alla provenienza della somma e dei titoli rinvenuti in suo possesso, della sproporzione tra le cennate disponibilità e la capacità reddituale del Campolo e del "passato criminale dell'indagato", gravato da precedenti per partecipazione ad associazione di stampo mafioso e reati contro il patrimonio, ovvero di elementi eterogenei che attengono, da un lato, alla sfera del dolo, dall'altro, ad una prognosi di pericolosità ma nulla dicono in ordine alla natura del reato presupposto. In proposito sintomatico risulta il fatto che lo stesso collegio cautelare si esprima a pag. 4 in termini di "legittimi sospetti circa la lecita provenienza delle somme in questione". 1.2 Invero, secondo la costante elaborazione giurisprudenziale il fumus commissi delicti necessario per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di inquadrare il fatto nella ipotizzata disposizione incriminatrice e di ricondurlo alla condotta dell'indagato (in tal senso, tra molte, Sez. 5 , n. 3722 del 11/12/2019 ,dep.2020;Sez. 1 n. 18491 del 30/1/2018, Rv. 273069; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, Rv. 258279). Pertanto, quando il vincolo cautelare concerne reati di natura strutturalmente derivata, quale la ricettazione, il riciclaggio ovvero il reimpiego la sussistenza del fumus non può prescindere dall'identificazione quantomeno tipologica delle condotte che costituiscono presupposto dell'illecito e concorrono a definirne la tipicità. Non ignora la Corte l'esistenza di difformi pronunzie che hanno ritenuto che il semplice possesso di rilevanti somme di denaro in assenza di plausibile giustificazione consenta di inferirne la provenienza illecita, quantomeno nei procedimenti cautelari che accompagnano l'esordio delle investigazioni. Si è, pertanto, ritenuta la sussistenza del fumus del delitto di ricettazione nell'ipotesi in cui l'agente sia stato colto in possesso di una rilevante somma di denaro qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita (Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Rv. 280883 - 02) ovvero nel caso del rinvenimento di una cospicua somma di danaro occultata nell'abitazione c9, di un indagato privo di occupazione e in possesso di strumenti professionali per commettere delitti (Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Rv. 282308). 1.3 Ritiene il Collegio che le peculiarità fattuali che connotano le fattispecie espressive dell'orientamento da ultimo richiamato non consentano, tuttavia, di discostarsi dal principio secondo cui, anche nella fase investigativa, il fumus dei reati derivati, quali la ricettazione, il riciclaggio, l'autoriciclaggio ed il reimpiego - richiede l'individuazione almeno per tipo del delitto presupposto, il quale costituisce un elemento strutturale della fattispecie, della cui ricorrenza deve darsi conto (Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Rv. 277020; n. 46773 del 23/11/2021, Rv. 282433; n. 6584 del 15/12/2021,dep. 2022, Rv. 282629; ed inoltre, tra le più recenti non mass. Sez. 2 n. 20182 del 15/3/2022; n. 17041 del 17/3/2022). Non è fuor di luogo considerare, infine, che se nella fase delle indagini la fluidità degli elementi acquisiti e gli accertamenti ancora in corso consentono una maggiore flessibilità nella valutazione dei dati a sostegno del fumus commissi delicti, nella specie la derivazione della provvista sequestrata da delitto non risulta condensata in un'incolpazione provvisoria e, comunque, chiaramente declinata dal momento che l'ordinanza impugnata fonda il fumus in via esclusiva sulla confutazione delle giustificazioni addotte dall'indagato nell'immediatezza del fatto, trascurando che la prova degli elementi costitutivi dell'illecito ipotizzato compete all'accusa e che il giudice deve essere messo in condizione di esercitare un controllo effettivo che, tenuto conto dello stato del procedimento, non sia meramente formale rispetto alla prospettazione astratta, ipotetica ed esplorativa della esistenza di un reato da parte della pubblica accusa ( in tal senso Sez. 2, n. 20182/22 cit.). 3.Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbite le residue censure in tema di periculum in mora, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione per il riesame delle misure cautelari reali, pe
Decreto Cassazione n. 25221/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris