CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 27064/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la nota di conclusioni del 14/04/2023 dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore e procuratore speciale della società Zoppis a r.I., il quale ha concluso per il rigetto del ricorso, con richiesta di condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio; letta la memoria del 17/04/2023 dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore dell'imputato, il quale, nel replicare alle conclusioni del Pubblico ministero, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, anche sotto il profilo del riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 131-bis cod. pen. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 13/09/2022, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha condannato l'imputato alla pena di giustizia, in ordine al delitto di cui all'art. 641 cod. pen., nonché al risarcimento del danno cagionato alla parte civile società Zoppis a r.l. Al riguardo deduce: 1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli elementi oggettivi e soggettivi del reato (dissimulazione dello stato di insolvenza e proposito di non adempiere). In particolare, la modalità di pagamento dell'obbligazione con assegni postdatati erano state concordate tra le parti in ragione dell'inizio dell'attività intrapresa dall'imputato (un bar), appena costituita, i cui incassi avrebbero consentito di far fronte al debito contratto, per come documentato al momento di contrarre l'obbligazione. Si trattava, pertanto, di un inadempimento di carattere civilistico. La Corte di merito aveva confuso lo stato di insolvenza con la carenza di liquidità, nota al creditore. Né il reato in esame poteva essere integrato da un'insolvenza sopravvenuta. Nessun rilievo poteva riconoscersi al fatto che le firme apposte sugli assegni fossero difformi dallo specimen depositato in banca, in quanto i testi esaminati avevano riferito che l'imputato era solito firmare gli assegni con tale modalità, ferma restando la possibilità che i titoli fossero stati firmati da altri soci. L'intento dell'imputato di adempiere aveva trovato conferma nelle testimonianze assunte; 2. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'eccessività della pena inflitta, stante l'applicazione della reclusione e non della multa e lo scostamento dal minimo edittale. Le argomentazioni addotte dalla Corte di merito a giustificazione del trattamento sanzionatorio erano meramente riproduttive delle modalità della condotta sanzionata. Il danno arrecato era di poco superiore ai quattromila euro, a fronte dell'assenza di precedenti penali, di un leale comportamento processuale, della tenuità del danno (la merce era stata in parte restituita) e di una parziale offerta risarcitoria; 3. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento del danno morale, determinato nella misura complessiva di euro cinquemila sulla scorta di un generico riferimento a canoni di equità.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso ripropone il tema della corretta qualificazione giuridica del fatto che la Corte di merito, con corretti argomenti giuridici, ha correttamente escluso doversi ricondurre ad un mero inadempimento civilistico. In particolare, il giudice del merito ha evidenziato una serie di elementi di fatto, tanto coevi all'instaurarsi dell'obbligazione che successivi con cui il ricorrente omette di confrontarsi, che danno ragionevolmente conto di come l'obbligazione fosse stata contratta dall'imputato in costanza di uno stato di insolvenza e col proposito di non adempierla: così, nell'ambito degli elementi dimostrativi dello stato di insolvenza, rileva non solo la circostanza della mancanza di fondi per coprire gli assegni emessi, ma l'assenza ab origine di un patrimonio - che vale anche quale garanzia generale a tutela del creditore per l'adempimento dell'obbligazione - in grado di onorare gli impegni contrattuali, unitamente all'omissione dei versamenti contributivi ai dipendenti, tanto che si precisa come l'attività fosse cessata repentinamente a breve distanza dall'apertura; altrettanto, con riguardo al proposito di non adempiere l'obbligazione, può farsi riferimento non solo all'emissione di tre assegni non pagati ed al fatto che due di questi non vennero accettati dalla banca per non conformità della firma ed uno insoluto per mancanza di fondi, ma anche alla denunzia di smarrimento del blocchetto degli assegni quale escamotage per impedirne il protesto e alla successiva irreperibilità dell'imputato alle forniture non pagate. Di conseguenza, gli assunti difensivi, tra cui quello che la persona offesa avrebbe consentito una dilazione di pagamento, ovvero che l'imputato fosse solito firmare gli assegni con sigla, non assumono alcun decisivo rilievo nell'ambito della ricostruzione in senso penalmente illecito asseverata dai giudici di merito, in quanto non solo si pongono a fondamento di un'alternativa motivatamente esclusa, ma, soprattutto, non elidono la tenuta logica della motivazione che ha ricondotto unitariamente la vicenda ad un illecito ordito volto ad adottare una modalità idonea a ritardare, in ogni caso, il pagamento, in linea con la tendenza generale di posticipare quelli relativi ad altre forniture, nell'ambito del quale l'affidamento iniziale riposto dalla società fornitrice, lungi dal costituire un elemento di favor, finisce, invece, per essere sfruttato dall'imputato per ottenere dilazioni e posticipazioni, già nell'ottica di non onorare gli assegni e omettere i pagamenti più cospicui. Tanto che il caso in esame si pone al confine con la truffa, posto che, in tema di truffa contrattuale, sebbene il pagamento di merci effettuato mediante assegni di conto corrente privi di copertura non costituisce, di norma, raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo, tale modus può concorrere a integrare l'elemento materiale del reato qualora sia accompagnato da un malizioso comportamento dell'agente, nonché da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sul regolare pagamento dei titoli (Sez. 2, n. 23299 del 12/04/2022, Guercilena, Rv. 283410 - 01). 2. Manifestamente infondato è il motivo dedotto in ordine al trattamento sanzionatorio, risultando la determinazione della pena specificamente motivata, anche con riguardo alle ragioni che hanno propeso per l'applicazione della sanzione detentiva in luogo di quella pecuniaria, essendosi richiamata l'entità non modesta del fatto, espressione idonea a supportare il giudizio di maggior disvalore posto a fondamento della scelta punitiva appartenente alla discrezionalità del giudice del merito. 3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo quanto alla liquidazione del danno morale; posto che l'importo complessivo è appena superiore all'entità degli assegni non pagati, del tutto sufficiente è il riferimento al canone della equità per supportare l'operata determinazione. In tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento (in senso conforme, ex multis, v. Sez. 2, n. 48086 del 12/09/2018, B., Rv. 274229 - 01). 4. Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo, introdotto con la memoria difensiva, con cui il ricorrente invoca l'applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sulla scorta delle modifiche apportate all'istituto - successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione - dal D.Lgs. n. 150 del 2022 che, ai fini della valutazione della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento, attribuisce rilievo anche alla condotta susseguente al reato. Sebbene la questione debba ritenersi proponibile per la prima volta in questa sede in ragione della natura sostanziale dell'istituto (in termini, Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Castrignano, Rv. 284133 - 01), dalla lettura delle sentenze di merito emerge non solo come il danno arrecato non sia affatto esiguo, ma soprattutto che il rilievo che dovrebbe attribuirsi alla condotta susseguente al reato si fondi su un'offerta risarcitoria circoscritta alla sola metà del credito complessivo e da attuarsi con modalità dilazionate, in assenza dell'indicazione di idonee garanzie. Con la conseguenza che la modifica normativa ampliativa dell'istituto non giova al ricorrente in ragione degli elementi ostativi già apprezzati dal giudice del merito.5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). 6. Va, infine, rigettata la richiesta avanzata dal patrono della parte civile società Zoppis a r.l. di condanna dell'imputato alle spese di assistenza e difesa sostenute nel grado, essendosi questi limitato nelle note di conclusioni a chiedere il rigetto e/o l'inammissibilità del ricorso. Al riguardo, sebbene vada riconosciuto alla parte civile, in difetto di richiesta di trattazione orale, il diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, occorre però che abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960 - 03). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di rifusione delle spese d