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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38029/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘ Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 7 febbraio 2025, che ha confermato la sentenza del 19 luglio 2024, con la quale il Tribunale di Salerno lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, in qualità di legale rappresentante della società Assimed, al fine di evadere le imposte, pur essendovi obbligato, omesso di presentare la prescritta dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di imposta 2014 con una conseguente imposta evasa ai fini IVA pari euro 151.754,42. che, con un primo motivo di ricorso, la difesa lamenta il vizio di motivazione, non essendo stata raggiunta la prova dell'elemento oggettivo del reato, in quanto l'ammontare dell'imposta evasa è stato determinato attraverso la presunzione dello spesometro in assenza di qualsiasi documentazione in atti o perquisizione, non essendo stato neppure determinato il tipo di imposta evasa (Iva o Ires) né il ruolo dell'imputato all'interno della società e non essendo stata raggiunta — secondo la difesa — la prova della consapevolezza del fatto da parte dell'imputato, dedotta unicamente dal ruolo formalmente rivestito dalla società; che, con un secondo motivo, la difesa afferma l'erroneità della sentenza impugnata per non aver rilevato che in primo grado era intervenuta la prescrizione; che, con un terzo motivo, si denunciano l'errore del giudice del merito nella commisurazione della pena e l'eccessività della stessa.

Considerato che il primo motivo prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, e non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi; che il giudice del merito ha motivato correttamente, da un lato, in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del fatto, essendosi basato sulla testimonianza dell'ufficiale la Guardia di finanza di Salerno, che ha ricostruito compiutamente la consistenza economica del volume d'affari dell'impresa, avvalendosi del controllo di coerenza esterna ottenuto mediante i plurimi dati contabili incrociati, già esposto nella sentenza di primo grado (pagg. 2-3), che ha permesso di valutare quanto esposto nelle dichiarazioni IVA, e dall'altro, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, avendo constatato che l'imputato era a conoscenza della situazione finanziaria dell'impresa, essendo in possesso delle scritture contabili, ed essendo dotato di un effettivo potere gestori°, come emerso dalla testimonianza di un ex dipendente dell'impresa;che il secondo motivo è manifestamente infondato, perché il giudice del merito ha correttamente operato il calcolo della prescrizione, individuando la scadenza della relativo termine in data 8 settembre 2026, tenendo conto, ai sensi degli artt. 157 e 161, secondo comma, cod. pen., del tempo di commissione (30 settembre 2015), nonché dell'ulteriore aumento di un terzo del termine complessivo ex art. 17, comma 1-bis, del d.lgs n. 74 del 2000, per un totale di dieci anni, cui vanno aggiunti periodi di sospensione: per adesione del difensore ad un'astensione collettiva dalle udienze proclamata da un organismo di categoria (dal 21 aprile 2023 al 22 settembre 2023, giorni 154); per legittimo impedimento del difensore (dal 22 settembre 2023 al 24 novembre 2023, giorni 63); per adesione del difensore ad un'astensione collettiva dalle udienze proclamata da un organismo di categoria (dal 15 marzo 2024 al 19 luglio 2024, giorni 126); che la difesa non fornisce alcuna indicazione per sovvertire tale calcolo, limitandosi ad asserire — contro l'evidenza — l'avvenuta prescrizione del reato; che il terzo motivo non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità, perché inerente al trattamento punitivo, che è sorretto da sufficiente motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che il giudice del merito ha correttamente motivato in ordine alla quantificazione della pena, richiamando per relabonem alle valutazioni del giudice di primo grado, il quale ha applicato una pena modestissima, rilevando inoltre come all'imputato siano già state concesse le circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena.

Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘ Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 7 febbraio 2025, che ha confermato la sentenza del 19 luglio 2024, con la quale il Tribunale di Salerno lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, in qualità di legale rappresentante della società Assimed, al fine di evadere le imposte, pur essendovi obbligato, omesso di presentare la prescritta dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di imposta 2014 con una conseguente imposta evasa ai fini IVA pari euro 151.754,42. che, con un primo motivo di ricorso, la difesa lamenta il vizio di motivazione, non essendo stata raggiunta la prova dell'elemento oggettivo del reato, in quanto l'ammontare dell'imposta evasa è stato determinato attraverso la presunzione dello spesometro in assenza di qualsiasi documentazione in atti o perquisizione, non essendo stato neppure determinato il tipo di imposta evasa (Iva o Ires) né il ruolo dell'imputato all'interno della società e non essendo stata raggiunta — secondo la difesa — la prova della consapevolezza del fatto da parte dell'imputato, dedotta unicamente dal ruolo formalmente rivestito dalla società; che, con un secondo motivo, la difesa afferma l'erroneità della sentenza impugnata per non aver rilevato che in primo grado era intervenuta la prescrizione; che, con un terzo motivo, si denunciano l'errore del giudice del merito nella commisurazione della pena e l'eccessività della stessa. Considerato che il primo motivo prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, e non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi; che il giudice del merito ha motivato correttamente, da un lato, in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del fatto, essendosi basato sulla testimonianza dell'ufficiale la Guardia di finanza di Salerno, che ha ricostruito compiutamente la consistenza economica del volume d'affari dell'impresa, avvalendosi del controllo di coerenza esterna ottenuto mediante i plurimi dati contabili incrociati, già esposto nella sentenza di primo grado (pagg. 2-3), che ha permesso di valutare quanto esposto nelle dichiarazioni IVA, e dall'altro, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, avendo constatato che l'imputato era a conoscenza della situazione finanziaria dell'impresa, essendo in possesso delle scritture contabili, ed essendo dotato di un effettivo potere gestori°, come emerso dalla testimonianza di un ex dipendente dell'impresa;che il secondo motivo è manifestamente infondato, perché il giudice del merito ha correttamente operato il calcolo della prescrizione, individuando la scadenza della relativo termine in data 8 settembre 2026, tenendo conto, ai sensi degli artt. 157 e 161, secondo comma, cod. pen., del tempo di commissione (30 settembre 2015), nonché dell'ulteriore aumento di un terzo del termine complessivo ex art. 17, comma 1-bis, del d.lgs n. 74 del 2000, per un totale di dieci anni, cui vanno aggiunti periodi di sospensione: per adesione del difensore ad un'astensione collettiva dalle udienze proclamata da un organismo di categoria (dal 21 aprile 2023 al 22 settembre 2023, giorni 154); per legittimo impedimento del difensore (dal 22 settembre 2023 al 24 novembre 2023, giorni 63); per adesione del difensore ad un'astensione collettiva dalle udienze proclamata da un organismo di categoria (dal 15 marzo 2024 al 19 luglio 2024, giorni 126); che la difesa non fornisce alcuna indicazione per sovvertire tale calcolo, limitandosi ad asserire — contro l'evidenza — l'avvenuta prescrizione del reato; che il terzo motivo non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità, perché inerente al trattamento punitivo, che è sorretto da sufficiente motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che il giudice del merito ha correttamente motivato in ordine alla quantificazione della pena, richiamando per relabonem alle valutazioni del giudice di primo grado, il quale ha applicato una pena modestissima, rilevando inoltre come all'imputato siano già state concesse le circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Co
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