CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 34797/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Verona udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso in data 19 giugno 1996 il Tribunale di Verona ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] TOMBA la misura di prevenzione della confisca. 2. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Omar TOMBA, figli del sottoposto a misura di prevenzione, hanno chiesto alla Corte di Appello di Verona la revocazione di tale decreto ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 159/2011. 3. Audra TOMBA e Omar TOMBA, a mezzo del loro procuratore speciale, propongono ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 23 febbraio 2023, con la quale la Corte territoriale ha rigettato la predetta istanza di revocazione. 4. I ricorrenti lamentano, con il primo motivo di impugnazione, il vizio di motivazione in relazione ai provvedimenti posti a fondamento della misura di prevenzione. I giudici di appello avrebbero motivato esclusivamente in ordine ai provvedimenti con i quali il Tribunale di Verona ha disposto il sequestro ai fini della confisca in data 29/12/1995 e 18/0111996 e non in relazione al decreto del 19/06/1996 con il quale il Tribunale di Verona ha disposto la confisca. Di conseguenza la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe del tutto inesistente perché priva di alcuna valutazione in ordine al decreto di confisca dei beni emessa in data 19 giugno 1996. 5. I ricorrenti lamentano, con il secondo motivo di impugnazione, il vizio di motivazione in relazione all'erroneo inquadramento della preponderanza della sussistenza dei presupposti applicativi di cui all'art. 1 lett. 13) d.l.gs. 159/2011 rispetto a quelli di cui alla lettera A) del medesimo articolo. La motivazione in ordine alla pericolosità sociale del Tomba sarebbe del tutto inesistente nel provvedimento di applicazione della misura di prevenzione così come la prova che il TOMBA vivesse abitualmente con i proventi di attività delittuose. Il decreto applicativo della misura di sicurezza sarebbe viziato in quanto fondato sull'analisi della pericolosità sociale della moglie del TOMBA, rispetto alla quale vengono indicati tutti i beni di cui è proprietaria indipendentemente dalle attività delittuose del marito; di conseguenza appare del tutto erronea la valutazione contenuta nell'ordinanza impugnata di ritenere autosufficiente e preponderante la lettera B) di cui all'art. 1 d.l.gs. 159/2011 non facendo nemmeno riferimento ad un'analisi di pericolosità sociale in capo al TOMBA. 6. Lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha prodotto documentazione, insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. 7. Il ricorso è inammissibile perché i motivi dedotti non sono consentiti. Deve essere preliminarmente sottolineato che l'istituto della revocazione della confisca previsto dall'art. 28 d.lgs. 159/2011 rientra nella categoria dei mezzi straordinari di impugnazione e mira alla riparazione di un errore giudiziario, tanto che la sua esperibilità è legata alla ricorrenza di un novurn probatorio che, se palesato al momento del provvedimento impugnato, avrebbe condotto ad una decisione di segno inverso. Ne discende che l'istituto della revocazione non può costituire lo strumento per riaprire tardivamente una sequenza procedimentale ormai conclusa (Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707 - 01). Le Sezioni Unite hanno precisato, inoltre, che i casi di revocazione delineati nell'art. 28, comma 1, d.lgs. cit. «restituiscono una configurazione del presupposto della revocazione correlata all'accertamento di un difetto originario dei presupposti della confisca, sicché restano del tutto estranee all'ambito di operatività dell'istituto patologie diverse da quelle riconducibili al genus indicato, quali, ad esempio, quelle afferenti all'iter procedimentale che ha condotto all'adozione del provvedimento ablatorio» (Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474). La scelta del legislatore - come emerge anche dalla relazione illustrativa del codice antimafia - trova la sua ratio giustificativa nell'intento di realizzare lo scopo di una tendenziale stabilizzazione del giudicato in materia di prevenzione patrimoniale, consolidandone gli effetti nel massimo grado possibile. Nel caso di specie deve essere rimarcato che l'istanza di revocazione avanzata dai figli del sottoposto a confisca di prevenzione non è fondata su alcuna delle ipotesi previste dal citato art. 28 (scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento; inesistenza dei presupposti di applicazione della confisca accertato con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione; decisione sulla confisca fondata sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato) e che, di conseguenza, le doglianze avverso il provvedimento di rigetto emesso dalla Corte di appello non sono ammissibili in sede di legittimità. 8. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.NII. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così d